Salve
La legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 dispone che per il servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza.
La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:
1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente.
Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane". Nulla dice il legislatore attento circa la competenza alla vidimazione dei registri, siccome sono state presentate al comune dell'istanze di vidimazione dei predetti fogli vi chiedo cortesemente di sapere se è competenza del responsabile suap
grazie.
Salve
La legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 dispone che per il servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza.
La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:
1) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente.
Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane". Nulla dice il legislatore attento circa la competenza alla vidimazione dei registri, siccome sono state presentate al comune dell'istanze di vidimazione dei predetti fogli vi chiedo cortesemente di sapere se è competenza del responsabile suap
grazie.
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Guarda questa interessante ricostruzione sulla proroga al 31/12/2013 delle disposizioni in materia:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14214.0
Mi accodo a Simone. L'interpretazione dominante è che codetsa disposizione non sia ancora in vigore. Si tratta dell'art. 11, comma 4 della legge 21/92, così come modificato dalla norma da te indicata.
Comuqnue, anche nel caso tu volessi procedere, ritengo che sia una vidimazione comunale dato che la licenza è di competenza comunale. Si può andare in autovidimazione.
Guarda qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10231.0