Volevo sapere:
a) da quando è stato introdotto il regime sanzionatorio in relazione alle notifiche 852/2004 e, se le sanzioni possono decorrere soltanto sui procedimenti attivati dalla data di entrata in vigore dello specifico provvedimento e non prima;
b) per quanto riguarda la cessazione di un'attività commerciale settore alimentare, la notifica entro quando va presentata? è sanzionata anche la tardiva comunicazione di cessazione per quanto attiene la notifica....nel qual caso quanto tempo ha l'ASL per notificare tale sanzione?
c) a livello di procedimento amministrativo, se al SUAP e di conseguenza all'ASL arriva una notifica incompleta di qualche informazione (ad es. numero di registrazione codice ateco, eventuali relazioni etc.), nel caso al'utente non sia arrivata alcuna richiesta di integrazione ne da SUAP ne da ASL, devo considerare comunque la notifica acquisita ed efficace?
GRAZIE DAVVERO SIMONE, SEI UN GRANDE ED IN QUESTI GIORNI TI HO STRESSATO TROPPO!
MENOMALE TRA UN PO' SI VA AL MARE!!!!!!!!!!
grazie!
michele
Ps: sul numero di Registrazione almeno in provincia di Pistoia agli esercenti non è mai stato comunicato nulla..:!!!!!
Volevo sapere:
a) da quando è stato introdotto il regime sanzionatorio in relazione alle notifiche 852/2004 e, se le sanzioni possono decorrere soltanto sui procedimenti attivati dalla data di entrata in vigore dello specifico provvedimento e non prima;[color=red]Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.228
La norma è in vigore dal 24 novembre 2007.
Ai sensi della legge 689/1981 sono sanzionabili solo le violazioni commesse dopo tale data.
[/color]
b) per quanto riguarda la cessazione di un'attività commerciale settore alimentare, la notifica entro quando va presentata? è sanzionata anche la tardiva comunicazione di cessazione per quanto attiene la notifica....nel qual caso quanto tempo ha l'ASL per notificare tale sanzione?
[color=red]Anche l'omessa notifica di cessazione è sanzionata. La sanzione va comminata entro 90 giorni dalla "scoperta" del fatto e comunque entro 5 anni dalla commissione.[/color]
c) a livello di procedimento amministrativo, se al SUAP e di conseguenza all'ASL arriva una notifica incompleta di qualche informazione (ad es. numero di registrazione codice ateco, eventuali relazioni etc.), nel caso al'utente non sia arrivata alcuna richiesta di integrazione ne da SUAP ne da ASL, devo considerare comunque la notifica acquisita ed efficace?
[color=red]Sì, la mancata comunicazione di irregolarità determina un "LEGITTIMO AFFIDAMENTO" che impedisce l'applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive.
Non esiste un termine fisso e stabile ma s ritiene che il progressivo decorrere del determine rafforzi questo legittimo affidamento[/color]
GRAZIE DAVVERO SIMONE, SEI UN GRANDE ED IN QUESTI GIORNI TI HO STRESSATO TROPPO!
MENOMALE TRA UN PO' SI VA AL MARE!!!!!!!!!!
[color=red]VERO!!!!!!!!!
Ma non ti preoccupare ... se serve chiama pure!!!!!!!!!![/color]
grazie!
michele
Ps: sul numero di Registrazione almeno in provincia di Pistoia agli esercenti non è mai stato comunicato nulla..:!!!!!
[color=red]Consiglia agli utenti di richiederlo. e' fondamentale nell'indicazione delle comunicazioni.[/color]
ok, una precisazione sulla cessazione.
tempi di comunicazione della stessa?
non mi pare che tra le sanzioni vi sia la tardiva comunicazione della cessazione; ho notato solo la omessa notifica!
grazie ciao!
ok, una precisazione sulla cessazione.
tempi di comunicazione della stessa?
non mi pare che tra le sanzioni vi sia la tardiva comunicazione della cessazione; ho notato solo la omessa notifica!
grazie ciao!
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La sanzione è la stessa della OMESSA NOTIFICA in quanto il regolamento CE dice:
Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga
costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia
cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.
La legge 193/2007 dice:
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.
POICHE' IL REGOLAMENTO CE OBBLIGA ALLA NOTIFICA ANCHE PER LA CESSAZIONE, L'OMESSA NOTIFICA E' SANZIONATA DAL CITATO COMMA (DA 1500 A 9000 EURI).
QUALORA NON SI RITENGA VALIDA QUESTA RICOSTRUZIONE SAREBBE COMUNQUE APPLICABILE LA VIOLAZIONE DELL'ULTIMA PARTE, DA 500 A 3000 EUROS
OK.
COMUNQUE DAL MOMENTO CHE IO HO REGOLARMENTE TRASMESSO LA NOTIFICA DI CESSAZIONE, QUALORA LA SI VOLESSE SANZIONARE COME TARDIVA (io però se la notifica la faccio insieme alla cessazione amministrativa - es. com. - mi pare che comunque abbia dato come dice la legge all'autorità competente la notizia in tempi ragionevoli per procedere agli aggiornamenti del caso.....), CIO' DEVE SEMPRE AVVENIRE ENTRO 90 GIORNI DA QUANDO LA NOTIFICA DI CESSAZIONE E' STATA RICEVUTA DALLE AUTORITA', GIUSTO?
OK.
COMUNQUE DAL MOMENTO CHE IO HO REGOLARMENTE TRASMESSO LA NOTIFICA DI CESSAZIONE, QUALORA LA SI VOLESSE SANZIONARE COME TARDIVA (io però se la notifica la faccio insieme alla cessazione amministrativa - es. com. - mi pare che comunque abbia dato come dice la legge all'autorità competente la notizia in tempi ragionevoli per procedere agli aggiornamenti del caso.....), CIO' DEVE SEMPRE AVVENIRE ENTRO 90 GIORNI DA QUANDO LA NOTIFICA DI CESSAZIONE E' STATA RICEVUTA DALLE AUTORITA', GIUSTO?
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Giusto, il termine di 90 giorni dall'ACCERTAMENTO del fatto è inderogabile