A quanto pare il cd. decreto "Pompei" è intervenuto sugli artt. 68 e 69 del TULPS.
Qualche commento e considerazione da parte di Simone e altri
A quanto pare il cd. decreto "Pompei" è intervenuto sugli artt. 68 e 69 del TULPS.
Qualche commento e considerazione da parte di Simone e altri
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Ci sottovaluti! Ne abbiamo dato in anteprima notizia:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15740.0
Chiedo venia!! Ma assolutamente non volevo sottovalutare nessuno. In particolare questo Forum e i suoi Amministratori. Considerate però che non è facile stare dietro a norme, dottrina, giurisprudenza, commenti, giornali, forum...
grazie comunque
Chiedo venia!! Ma assolutamente non volevo sottovalutare nessuno. In particolare questo Forum e i suoi Amministratori. Considerate però che non è facile stare dietro a norme, dottrina, giurisprudenza, commenti, giornali, forum...
grazie comunque
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Certo LUCA, l'osservazione era infatti scherzosa (mi sono dimenticato di mettere l'emoticon ;) ;) ;) ;) ;))
Anzi invito tutti a formulare quesiti che possono sembrare anche semplici ed immediati ..... capita a tutti di mancare qualche norma, news, sentenza o legge ..... e noi siamo qui anche per questo!!!!
BUONA NAVIGAZIONE A TUTTI ::)
Salve a tutti, volevo fare una considerazione sulla legge di modifica all'art. 68-69 tulps. La dizione..".fino ad un massimo di 200 partecipanti, e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio " si puo' intendere riferita soltanto a quel giorno dell'evento o estendibile anche alle altre giornate nelle quali lo stesso si puo' svolgere ovviamente entro le ore 24?: mi viene in mente una manifestazione svolta in piu' giornate della settimana nelle quali la stessa e' organizzata (festa di partito, sagra etc.).
Queta seconda "condizione" riporta dalla norma non e' a mio avviso di poco conto e ovviamente, come sempre succede, lascia aperte possibilita' di interpretazione.
Che ne pensate?
Salve a tutti, volevo fare una considerazione sulla legge di modifica all'art. 68-69 tulps. La dizione..".fino ad un massimo di 200 partecipanti, e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio " si puo' intendere riferita soltanto a quel giorno dell'evento o estendibile anche alle altre giornate nelle quali lo stesso si puo' svolgere ovviamente entro le ore 24?: mi viene in mente una manifestazione svolta in piu' giornate della settimana nelle quali la stessa e' organizzata (festa di partito, sagra etc.).
Queta seconda "condizione" riporta dalla norma non e' a mio avviso di poco conto e ovviamente, come sempre succede, lascia aperte possibilita' di interpretazione.
Che ne pensate?
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Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo
QUINDI AD UNA FESTA CHE DURA 20 GIORNI e che ogni sera ha un evento diverso e distinto (lettura libri, spettacolo x, concerto ecc...) a mio avviso si applica la disposizione facendo presentare varie scia, tutte di 1 giorno!
In attesa di chiarimenti ministeriali e considerato che nessuna modificazione è stata apportata all'art. 80 TULPS ed agli artt. 141 e 141 bis del Reg. TULPS, mi interessa un vostro parere su quella mi sembra l'interpretazione più corretta circa l'applicazione dei nuovi artt. 68 e 69 TULPS:
- il limite del "massimo di 200 partecipanti" previsto dalla novella per l'applicabilità della SCIA coincide con quello previsto dall'art. 141 comma 2 Reg. TULPS in materia di verifiche e accertamenti dell'agibilità da parte delle Commissioni di Vigilanza, sostituibili, in tale ipotesi, dalla relazione a firma di tecnico abilitato;
- la SCIA, come attualmente disciplinata, sostituisce anche i pareri e le verifiche di organi o enti "appositi", disponendo infatti il comma 1 terzo periodo dell'art. 19 L. 241/1990 che "Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti";
- alla luce di quanto sopra , dovrebbe ritenersi che, nelle fattispecie di spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 200 persone e con svolgimento entro le ore 24 del giorno di inizio (e se finiscono alle 24.30??? devono avere la licenza???!!!), la SCIA vada ad assorbire "in toto" anche tutti gli adempimenti spettanti alla Commissione di vigilanza ex art. 141 comma 1 Reg. TULPS (che è un organo o ente apposito), compreso il controverso "parere" preventivo sui "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento";
- nulla cambia, naturalmente, per gli spettacoli ancora soggetti all'ottenimento della licenza.
Solo così l'effetto di semplificazione voluto dal legislatore può assumere concretezza; non concordo quindi con le diverse opinioni di chi ritiene comunque necessario, prima della presentazione della SCIA, il rilascio della "licenza di agibilità" (naturalmente parliamo di spettacoli al chiuso o in spazi delimitati).
Mi pongo invece un problema in merito alla fase istruttoria del procedimento di controllo (successivo alla presentazione della SCIA) della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, in quanto:
1) presumibilmente la SCIA sarà presentata poco prima dello svolgimento dello spettacolo, quindi anche se in fase di controllo successivo si accertassero difformità tecnico-normative, sarebbero comunque venuti meno i presupposti per l'adozione di provvedimenti inibitori/conformativi dell'attività;
2) se la SCIA venisse presentata con ampio anticipo rispetto alla data dello spettacolo, dovrei comunque acquisire il parere preventivo della CCVLPS ex art. 141 comma 1 let. a) Reg. TULPS?
Spero di leggere le vostre opinioni al riguardo!
In attesa di chiarimenti ministeriali e considerato che nessuna modificazione è stata apportata all'art. 80 TULPS ed agli artt. 141 e 141 bis del Reg. TULPS, mi interessa un vostro parere su quella mi sembra l'interpretazione più corretta circa l'applicazione dei nuovi artt. 68 e 69 TULPS:
- il limite del "massimo di 200 partecipanti" previsto dalla novella per l'applicabilità della SCIA coincide con quello previsto dall'art. 141 comma 2 Reg. TULPS in materia di verifiche e accertamenti dell'agibilità da parte delle Commissioni di Vigilanza, sostituibili, in tale ipotesi, dalla relazione a firma di tecnico abilitato;
- la SCIA, come attualmente disciplinata, sostituisce anche i pareri e le verifiche di organi o enti "appositi", disponendo infatti il comma 1 terzo periodo dell'art. 19 L. 241/1990 che "Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti";
- alla luce di quanto sopra , dovrebbe ritenersi che, nelle fattispecie di spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 200 persone e con svolgimento entro le ore 24 del giorno di inizio (e se finiscono alle 24.30??? devono avere la licenza???!!!), la SCIA vada ad assorbire "in toto" anche tutti gli adempimenti spettanti alla Commissione di vigilanza ex art. 141 comma 1 Reg. TULPS (che è un organo o ente apposito), compreso il controverso "parere" preventivo sui "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento";
- nulla cambia, naturalmente, per gli spettacoli ancora soggetti all'ottenimento della licenza.
Solo così l'effetto di semplificazione voluto dal legislatore può assumere concretezza; non concordo quindi con le diverse opinioni di chi ritiene comunque necessario, prima della presentazione della SCIA, il rilascio della "licenza di agibilità" (naturalmente parliamo di spettacoli al chiuso o in spazi delimitati).
Mi pongo invece un problema in merito alla fase istruttoria del procedimento di controllo (successivo alla presentazione della SCIA) della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, in quanto:
1) presumibilmente la SCIA sarà presentata poco prima dello svolgimento dello spettacolo, quindi anche se in fase di controllo successivo si accertassero difformità tecnico-normative, sarebbero comunque venuti meno i presupposti per l'adozione di provvedimenti inibitori/conformativi dell'attività;
2) se la SCIA venisse presentata con ampio anticipo rispetto alla data dello spettacolo, dovrei comunque acquisire il parere preventivo della CCVLPS ex art. 141 comma 1 let. a) Reg. TULPS?
Spero di leggere le vostre opinioni al riguardo!
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Ciao Germano,
concordo ovviamente con quanto dici dato che da ANNI sostengo l'applicabilità della SCIA in materia (anche prima della recente novella):
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1354.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15572.msg28861#msg28861
A maggior ragione ovviamente ora per le ipotesi contemplate nei nuovi artt.68-69 (che indirettamente modificano anche il contenuto dell'art. 80 o quantomeno la sua portata)
A MIO AVVISO la scia continua ad applicarsi anche OLTRE i casi dell'art. 68-69 ....
Ma rimanendo al tuo quesito:
1) è insito nella SCIA (che ha sempre efficacia immediata) la possibilità che i controlli si svolgano dopo. Ed anzi generalmente DEVONO svolgersi dopo
2) in caso di esito negativo PERCHE' mi preoccupo di poteri inibitori se l'attività è cessata? se è finito ... tutto si è risolto!!!
3) a mio avviso i controlli (ex post) si possono fare anche con l'ausilio della Commissione .... niente lo vieta ... è una scelta dell'Ente ...
GRAZIE del contributo!