Data: 2013-10-07 07:40:11

procedure sanzionatorie mancata diversifiazione offerta di gioco

Salve, ho già avuto modo di leggere gli appunti e le discussioni su questo forum per quanto in oggetto e vorrei sottoporre il seguente quesito:
in data 06/12/2012 mi è pervenuto un processo  verbale di constatazione del AAMS per mancata diversificazione dell'offerta di gioco presso un esercizio munito di licenza ex art. 86/88 tulps.  Devo inviare tutto alla Polizia Locale per far redigere il verbale di violazione o procede il Dirigente del Suap? E' necessario che la Polizia Locale effettui un altro sopralluogo prima di redigere il verbale? E' ancora possibile oggi notificare il verbale al trasgressore o doveva essere notificato entro 90 gg. dall'accertamento del  AAMS?
Cosa mi consigliate di fare?
Vi ringrazio anticipatamente

riferimento id:15757

Data: 2013-10-07 15:06:48

Re:procedure sanzionatorie mancata diversifiazione offerta di gioco

Cosa hanno rilevato ? hanno accertato la violazione del DD AAMS 27.10.2003 (art.3 c.3) perchè mancava la presenza di almeno un apparecchio senza vincita in denaro ?  chi ha proceduto, la SIAE o direttamente l'AAMS?
Se non è un processo verbale di contestazione ex lege 689/1981 il Comune (se è un 86) che vuole dare seguito alla procedura sanzionatoria dovrà procedere in tal senso.
A mio avviso, non essendo direttamente sanzionabile tale omissione contenuta nel DD, l'unica possibilità sarebbe contestare il 17 bis con riferimento ad eventuali prescrizioni ex art.9 tulps ammesso che il Comune le abbia poste in "Licenza".
Tenuto conto che ormai gli "86" per somministrazione sono tutte "scia" (=atto del privato) presentate in base alla legge regionale di settore (ove non si applichi ancora la legge nazionale) e non più "licenze", la vedo difficile contestare il 17 bis.
A meno che il Comune, in forza dell'art.152 reg. esec. TULPS (anello di congiunzione tra i due mondi che andrebbe ricordato e sfruttato), non abbia fatto un atto a parte che, richiamando la SCIA e riconosciuta la valenza della stessa quale "autorizzazione di polizia" (amministrativa), non le abbia imposte lì.

Sul punto però attendo l'intervento di altri pià esperti in materia.

riferimento id:15757

Data: 2013-10-07 17:41:26

Re:procedure sanzionatorie mancata diversifiazione offerta di gioco

Mi accodo a Roberto e confermo quanto asserisce

La questione non è priva di dubbi ma l'ipotesi sanzionataoria dell'art. 17bis può stare in piedi. Qualche tempo fa queste verbalizzazioni "fioccavano" e allora scrissi una nota sull'applicazione della sanzione.
Guarda qua, è un quesito analogo dal quale puoi andare a scaricarti le note in pdf.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7523.0

Rammenta che molto spesso, le note AAMS, non sono veri e propri processi verbali di contestazione. Se è un vero verbale allora devi solo atendere l'eventuale oblazione oppure procedere ad ordinanza. Se non è un  vero prorio verbale allora, da quando l'autorità competente (il comune) ne è venuta a conoscenza, ci sono 90 gg per la notifica del verbale. Meglio fare sopralluogo ma anche la nota AAMS è già sufficiente per redigere il verbale.
La verbalizzazione può essere fatta dai VVUU ma l'autorità competente è il dirigente SUAP

riferimento id:15757

Data: 2013-10-08 06:24:30

Re:procedure sanzionatorie mancata diversifiazione offerta di gioco

Aggiungo che se il locale ha anche la licenza 88 TULPS, è il caso di girare la ntoa dell'AAMS per la parte di competenza alla locale Questura, ove già non direttamente informata.

Recentemente l'AAMS si è pronunciata sulla tipologia di locali cui si applicherebbe, in via interpretativa analogica..., il cennato art.3 c.3 del DD in questione. In attesa di trovare il parere reso alla FIPE:

http://www.jamma.it/adi/newslot/slot-mai-e-in-nessun-caso-senza-offerta-di-puro-intrattenimento-39516#more-39516

riferimento id:15757

Data: 2013-10-08 21:21:43

Re:procedure sanzionatorie mancata diversifiazione offerta di gioco

Allego una nota AAMS dove si dichiara quello che dice Roberto nell'ultimo post, al secondo punto.

riferimento id:15757

Data: 2014-07-16 10:06:06

Re:procedure sanzionatorie mancata diversifiazione offerta di gioco

Mi accodo a questa interessante discussione e pongo un quesito.

Questo mese l'A.A.M.S. ha inviato al competente Ufficio di Polizia Locale copia di una verifica di installazione di apparecchi da gioco effettuata 8 mesi prima presso un esercizio commerciale da parte di funzionari della S.I.A.E., verifica nella quale viene accertata la mancata differenziazione nell'offerta di gioco (l'A.A.M.S. nella lettera di trasmissione parla di verbale di verifica amministrativa).

Nei giorni successivi un Agente di Polizia Locale si è recato nel suddetto locale accertando che l'esercente si è messo in regola e che l'offerta di gioco è differenziata, stilando a tal proposito un rapporto di servizio corredato con rilievi fotografici.

Domanda: L'Ufficio di P.L. ha discrezionalità operativa in merito al verbale di verifica amministrativa redatto dai funzionari S.I.A.E. e inviato dall'A.A.M.S.? Nello specifico, l'Ufficio di P.L. deve comunque redigere il verbale di accertamento di violazione amministrativa sulla base delle risultanze del verbale di verifica amministrativa redatto dai funzionari S.I.A.E., oppure lo stesso Ufficio di P.L. non è tenuto a redigere il suddetto verbale se ha accertato la sopravvenuta regolarizzazione della diversificazione dell'offerta di gioco nell'esercizio commerciale?

Grazie.


riferimento id:15757

Data: 2014-07-16 21:35:25

Re:procedure sanzionatorie mancata diversifiazione offerta di gioco

Fermo restando il rispetto dei ternimi per la notifica del verbale al trasgressore ex legge 689/81, si può procedere alla irrogazione della sanzione anche se nel frattempo il trasgressore si è messo in regola.
L'accertamento c'è stato e quindi l'illecito è stato rilevato.

riferimento id:15757

Data: 2014-07-17 09:19:06

Re:procedure sanzionatorie mancata diversifiazione offerta di gioco

Grazie per la risposta  ;), quindi l'Ufficio di Polizia Locale deve procedere anche se lo stesso ha accertato che l'esercente si è successivamente messo in regola.

Altre due domande: tenendo presente che il verbale di verifica amministrativa redatto dai funzionari della S.I.A.E. è stato contestato immediatamente al trasgressore, e che tale verbale dopo 8 mesi è stato inoltrato al competente Ufficio di P.L. per l'emissione del successivo verbale per l'irrogazione della relativa sanzione, vorrei sapere:

1- se il suddetto Ufficio P.L. può procedere col verbale per l'irrogazione della relativa sanzione entro il termine di prescrizione dei 5 anni dall'avvenuta contestazione della violazione da parte dei funzionari della S.I.A.E. o se son previsti termini diversi (i 90 giorni per la notifica ex art. 14  L. 689/81 dovrebbero riguardare la contestazione effettuata dai funzionari S.I.A.E).

2- se il verbale emesso dall'Ufficio P.L. può essere denominato anche come verbale di accertamento o solo come verbale per irrogazione di sanzione amministrativa, in quanto si sta irrogando una sanzione sulla base di quanto accertato da altri pubblici ufficiali.
Grazie.

riferimento id:15757
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