Un locale commerciale per somministrazione di alimenti, nel dettaglio PIZZERIA/TRATTORIA con regolare autorizzazione sanitaria risalente al 1999, è TENUTO PER LEGGE ad adeguarsi alle nuove norme igienico sanitarie introdotte successivamente alla data di emissione del certificato di autorizzazione sanitaria posseduto? ovvero è obbligato ad adeguarsi continuamente alle nuove leggi emanate in fase di esercizio dell'attività? pur non apportando alcuna modifica al locale?
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Un locale commerciale per somministrazione di alimenti, nel dettaglio PIZZERIA/TRATTORIA con regolare autorizzazione sanitaria risalente al 1999, è TENUTO PER LEGGE ad adeguarsi alle nuove norme igienico sanitarie introdotte successivamente alla data di emissione del certificato di autorizzazione sanitaria posseduto? ovvero è obbligato ad adeguarsi continuamente alle nuove leggi emanate in fase di esercizio dell'attività? pur non apportando alcuna modifica al locale?
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Il discorso è ampio e complesso e qui indico alcuni punti generali:
1) la normativa comunitaria 852/2004 in vigore in Italia (e nel resto di Europa) il 1 gennaio 2006 RIVOLUZIONA il settore del controllo alimentare introducendo nuovi principi e disposizioni (spesso a noi "sconosciuti" nella filosofia di base)
2) il nuovo sistema si basa su principi di FLESSIBILITA', AUTORESPONSABILITA' ed ADEGUAMENTO ALLE MIGLIORI REGOLE SCIENTIFICHE
In estrema sintesi:
- tutti gli operatori alimentari devono dotarsi di sistemi di autocontrollo alimentare e piani HACCP dimostrando, IN CONCRETO, il rispetto delle migliori condizioni igieniche
- ciò vale sia per i requisiti strutturali (altezze, superfici, ambienti) che per quelli funzionali (pulizia, igiene ecc...)
- ciò implica che un soggetto ancorchè autorizzato prima del 2006 possa essere tenuto a modificare la propria situazione ed i requisiti in funzione delle mutate esigenze di sicurezza e, soprattutto, nel caso di modifica del ciclo produttivo
QUESTO ULTIMO PUNTO è quello più critico in quanto, a fronte di tale principio, si contrappongono alcuni diritti costituzionalmente garantiti e, per sintetizzare, il legittimo affidamento dell'imprenditore a considerare "legittima" la propria attività se autorizzata o comunque se esercitata senza ostacoli per un lungo lasso di tempo.
Cioè non è detto che, pur a fronte di modifiche del ciclo produttivo o di evoluzione della scienza SI POSSA DI FATTO imporre un adenguamento ad una attività. Il giudice potrebbe riconoscere il diritto dell'interessato a continuare ad esercitare in base ai titoli a suo tempo rilasciati. E ciò anche in considerazione del fatto che in questo settore, a differenza di altri (es. prevenzione incendi, ambiente ecc...) i titoli abilitativi (SCIA) non hanno scadenza
Come dicevo il discorso è ampio e complesso.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF