Il decreto-legge 91/2013, la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente dalla Camera il 3 ottobre 2013, ha modificato gli articoli 68-69 tulps , introducendo la SCIA per gli eventi fino a 200 persone!
Vedi qui: http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0010440&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=1628-e-sede=-e-tipo=
Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
b) all'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
c) all'articolo 71, dopo la parola: «licenze» sono inserite le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attività».
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Le modifiche introdotte agli artt.68 e 69 fanno venire meno l'applicazione dei disposti dell'art 80 tulps? Tale art. prevede la verifica dei locali da parte della commissione di vigilanza ai solo fine del rilascio della licenza di apertura da parte dell'autorità. Non dovendo l'autorità rilasciare la licenza non si attiva la conseguente verifica prevista dall'art.80 (intesa come verifica progetto e non come collaudo in quanto lo stesso è già sostituito da autocertificazione a firma di tecnico abilitato). Lo spettacolo deve però concludersi entro le ore 24 termine, questo, incomprensibile.
riferimento id:15740ma la scia si applica anche nei progetti con aumento di superficie non residenziale
riferimento id:15740Per Giuliano
Le due abilitazioni hanno natura diversa. L’art. 80 TULPS ha una ratio essenzialmente tecnica in funzione della sicurezza. Per questo poteva e può capitare casi in cui non era necessaria l’autorizzazione 68/69 (vedi locale aperto al pubblico per attività non imprenditoriale) ma necessitante di agibilità ex art. 80 TULSP
A parere mio l’art. 80 TULPS non viene meno. Un’interpretazione cauta mi porta a confermare che tutto è coerente con l’art. 141 del regolamento al TULPS che, al comma 2, prevede:
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti (...) sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno
In sintesi, mettendo tutto insieme, si tratta di SCIA asseverata che comprende anche l’abilitazione ex art. 80 TULPS.
Peraltro, questa tesi viene applicata già da molte amministrazioni. La legge conferma quanto già applicato.
Vale quindi anche per lo spettacolo viaggiante (giostre per 1 giorno) ? anche se sono montate e rimangono nella piazza una settimana si considera manifestazione giornaliera?