Data: 2011-06-26 09:37:08

mangimi per animali

Per mangimi per animali....ok solo DIA PER esercizio di vicinato (settore non alimentare SENZA req. professionale) senza alcun altro tipo di adempimento sotto il profilo sanitario (ad es. notifica o eventuali altri adempimenti legati a registrzioni e tracciabilità che mi paiono non riguardino gli esercizi al dettaglio)?
RIPETO, SI TRATTA SOLO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO.

riferimento id:1573

Data: 2011-06-27 21:17:05

Re: mangimi per animali


Per mangimi per animali....ok solo DIA PER esercizio di vicinato (settore non alimentare SENZA req. professionale) senza alcun altro tipo di adempimento sotto il profilo sanitario (ad es. notifica o eventuali altri adempimenti legati a registrzioni e tracciabilità che mi paiono non riguardino gli esercizi al dettaglio)?
RIPETO, SI TRATTA SOLO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO.
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CONFERMO.
SCIA per vicinato e basta

riferimento id:1573

Data: 2012-02-24 18:06:44

Re:mangimi per animali


Per mangimi per animali....ok solo DIA PER esercizio di vicinato (settore non alimentare SENZA req. professionale) senza alcun altro tipo di adempimento sotto il profilo sanitario (ad es. notifica o eventuali altri adempimenti legati a registrzioni e tracciabilità che mi paiono non riguardino gli esercizi al dettaglio)?
RIPETO, SI TRATTA SOLO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO.
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La vendita di mangini sempre commercio NON ALIMENTARE - Ministero parere 155938

Come sosteniamo da anni sul forum la vendita di mangimi, anche per animali destinati alla alimentazione umana, NON COSTITUISCE vendita di prodotti alimentari.
In senso opposto si era espresso il Ministero a cui avevano fatto seguito posizioni di alcune regioni.

Ovviamente la tesi sostenuta era palesemente un non senso tale da determinare il paradosso per cui chi avesse venduto mangimi per 2 anni poteva vantare il requisito professionale alimentare!!!

Ecco un interessante articolo.


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IL MANGIME NON È UN ALIMENTO

Per la commercializzazione di mangimi non è più richiesto il possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari. Come peraltro, chi scrive aveva già sostenuto fin dal 2009. L’ha chiarito il Ministero dello sviluppo economico con il parere 155938 del 18 agosto 2011

http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/PLCOM/2012/PLCOM_07-2012/PLCOM_07-2012_02.html

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