Data: 2011-06-25 11:08:40

GIOCHI: iscrizione nell'ELENCO entro il 15 novembre 2011 (PROGRATO)

GIOCHI: iscrizione nell'ELENCO entro il 15 novembre 2011 (PROGRATO)

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Prot. n. 2011/23843/giochi/ADI
Ministero dell’economia e delle finanze
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IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Visto il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e
successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;
Visto l’articolo 22 della legge 27 gennaio 2002 n. 289 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le
regole tecniche degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a), del
T.U.L.P.S., come modificato dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86,
concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche
videoterminali, nonché del gioco lecito;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che dispone in merito agli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le
regole tecniche degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b), del
T.U.L.P.S.;
Visto l’articolo 2, commi 2 -ter e 2–quater del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40,
convertito in legge 22 maggio 2010, n.73;
Visto l’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito
l’articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge 23
dicembre 2005 n. 266;
Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS n. 2011/11181 del 5 aprile 2011,
relativo all’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco
mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro;
Considerato il numero di potenziali soggetti interessati all’iscrizione al suddetto
elenco, e la necessità di agevolare l’acquisizione delle iscrizioni da parte
dell’Amministrazione;
Considerata altresì l’esigenza di emanare ulteriori disposizioni applicative;
DECRETA
ART. 1
1. Al decreto direttoriale n. 2011/11181/Adi del 5/04/2011, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a)
b)
c)
all’articolo 4, le parole “ legge n.575/1975” sono sostituite da “ legge 31
maggio 1965 n 575 ”;
all’ articolo 5 le parole : “ A partire dall’anno 2012 è necessario il possesso di
tale requisito ai fini dell’iscrizione” sono soppresse;
all’ articolo 6, è inserito il seguente comma 3:
d) “ 3. Per i circoli privati, e per tutte le associazioni, la certificazione antimafia
    deve essere riferita a tutti i soggetti muniti di rappresentanza esterna, in base
  agli specifici statuti o atti costitutivi”;
    all’articolo 8, comma 2, le parole <<entro il 30 giugno 2011>> sono sostituite
    dalle parole <<entro il 15 novembre 2011>>; al secondo comma, le parole <<
    dal 1° luglio 2011>> sono sostituite dalle parole << dal 1 dicembre 2011>> ;
e) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“ 1. In caso di cancellazione di soggetti iscritti, l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari
la comunicazione di cancellazione dall’elenco, successivamente alla
pubblicazione.
2. Il concessionario provvede all’estinzione degli effetti del rapporto
contrattuale entro 5 giorni decorrenti dall’informazione pervenuta.
3. In caso di mancata comunicazione della dimostrazione dell’avvenuta
estinzione dei rapporti contrattuali con soggetti cancellati entro i termini
previsti dall’articolo 10, comma 1,la comunicazione dell’Amministrazione di cui
al comma 1, vale come contestazione della violazione riscontrata.
4. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti, ovvero di
mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano
perso i requisiti, anche accertata successivamente, e' comminata, da parte
dell'Ufficio Regionale competente per territorio in relazione al luogo nel quale
e' stato stipulato l'atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000 (euro
diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica degli
apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti.
5. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione
nell'arco di un biennio determina la revoca
della concessione per la
gestione della rete telematica.
6. Ai fini della reiterazione, le violazioni si considerano avvenute a seguito di
inoppugnabilità delle ordinanze-ingiunzioni emesse o di definitività delle
decisioni giurisdizionali in sede di ricorso avverso le predette ordinanze.
Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 22 giugno 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele FERRARA
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLI MINISTERI ECONOMICI
E FINANZIARI IN DATA 23 GIUGNO 2011
REGISTRO 006 ECONOMIA E FINANZE
FOGLIO N 295

riferimento id:1571

Data: 2011-06-25 11:12:40

Re: GIOCHI: iscrizione nell'ELENCO entro il 15 novembre 2011 (PROROGATO)

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
__________
UFFICIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
UFFICIO REGIONALE MONOPOLI DI STATO DELLA LOMBARDIA - Via San Marco, 32 - 20121 Milano
E-mail: ur.milano@aams.it - Tel. 02 620048.1 Fax 02 62004858     C.F. 00930050588  
AVVISO
RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI CUI ALL’ART.
1, COMMA 82, DELLA LEGGE  220/2010
I soggetti aventi sede legale o residenza nella regione Lombardia, interessati all’iscrizione
all’elenco di cui all’art. 1, comma 82, della legge  220/2010, potranno presentare la domanda
anche alle nuove sedi provinciali dell’ufficio regionale AAMS della Lombardia in base alla
seguente ripartizione territoriale.

riferimento id:1571

Data: 2011-06-30 19:49:45

Elenco operatori new slot: l'iscrizione sale a 150 euro con la manovra fiscale

Elenco operatori new slot: l'iscrizione sale a 150 euro con la manovra fiscale

http://www.gioconews.it/politica/elenco-operatori-new-slot-liscrizione-sale-a-150-euro-con-la-manovra-fiscale-16450.html

riferimento id:1571

Data: 2011-07-31 08:17:47

Pagamento della quota di iscrizione all’albo: a breve chiarimenti di A.A.M.S.

Pagamento della quota di iscrizione all’albo: a breve chiarimenti di A.A.M.S.

(Jamma) Come noto, la manovra di correzione del bilancio Statale ha previsto l’innalzamento della quota di iscrizione all’albo degli operatori di apparecchi da gioco, dagli originari 100 euro, a 150 euro.

Tale innalzamento, - si legge in una nota dell'associazione Astro - contestualmente alla proroga dei termini di iscrizione, ha verosimilmente cagionato migliaia di casi attinenti a soggetti che già avevano effettuato il versamento tramite f24 dei 100 euro, in principio contemplati come contributo di iscrizione, e addirittura di casi di iscrizione già depositata presso gli Uffici Territoriali di AAMS a mezzo di allegazione dell’attestazione di versamento.
A ciò si aggiunge il fatto che, nel frattempo, si sono aperte nuove sedi distaccate dell’Amministrazione che potrebbero comportare trasmigrazione di pratiche.
Ad AS.TRO sono pervenute molte richieste di chiarimento sull’argomento, e al fine di non fornire indicazioni che si potrebbero rivelare non collimanti con l’orientamento operativo di tutte le sedi periferiche dell’Amministrazione, ci si è attivati per ottenere chiarimenti dalla Direzione Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, dalla quale sicuramente perverranno in tempi utili rispetto alla scadenza, istruzioni idonee a risolvere queste problematiche.
Si invitano pertanto i gestori e gli esercenti a pazientare e attendere la fine dell’estate per l’effettuazione del pagamento, ricordando che la proroga dei termini è tale da consentire agevolmente il completamento di qualsiasi incombente. Qualora dovessero emergere novità su questi ed altri temi rilevanti il sito e il servizio di news letter dell’Associazione ne daranno risalto e informazione.

http://www.jamma.it/news.php?extend.28787.30

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