Data: 2013-10-01 12:07:21

macchina da caffè

Buongiorno,
ho da poco aperto un laboratorio con vendita annessa di prodotti di pasticceria e vorrei fare il caffè con una piccola macchina con le cialde. La macchinetta l'ho già installata anche perchè un amico mi ha detto che non ci sono problemi se il caffè lo offri gratis, facendo pagare ad esempio una pasta €1,50 e comprendendoci il caffè gratis appunto. A me andrebbe anche bene ma se un cliente mi chiede solo il caffè non è che posso darglielo sempre gratis. Ora siccome, tramite un mio fornitore, mi ha detto che un suo cliente che ha una piccola attività di pasticceria simile alla mia sempre in provincia di Firenze ha una macchinetta a cialde e il caffè lo serve tranquillamente nelle tazzine di ceramica e lo fa pagare €1,00 mi domando che non lo possa fare pure io, ammesso che sia in regola cioè che gli abbiano dato il permesso di farlo. Questo mio conoscente mi ha detto di non andare neppure alla asl e di fare come dice lui ma visto che Lei è molto ferrato in materia e leggendo alcuni suoi interventi in merito mi sono deciso a scriverLe. Ovviamente è sottointeso che non ho servizi igienici per i clienti. Siccome in questo topic: licenza pubblico esercizio del 29 Ottobre 2012 Lei afferma che la si può mettere, mi domando se dovesse venire la asl a farmi un controllo cosa gli rispondo?
Grazie per la risposta.

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Data: 2013-10-08 18:05:38

Re:macchina da caffè

E' possibile avere una risposta?
Grazie!

riferimento id:15696

Data: 2013-10-08 18:58:33

Re:macchina da caffè


Buongiorno,
ho da poco aperto un laboratorio con vendita annessa di prodotti di pasticceria e vorrei fare il caffè con una piccola macchina con le cialde. La macchinetta l'ho già installata anche perchè un amico mi ha detto che non ci sono problemi se il caffè lo offri gratis, facendo pagare ad esempio una pasta €1,50 e comprendendoci il caffè gratis appunto. A me andrebbe anche bene ma se un cliente mi chiede solo il caffè non è che posso darglielo sempre gratis. Ora siccome, tramite un mio fornitore, mi ha detto che un suo cliente che ha una piccola attività di pasticceria simile alla mia sempre in provincia di Firenze ha una macchinetta a cialde e il caffè lo serve tranquillamente nelle tazzine di ceramica e lo fa pagare €1,00 mi domando che non lo possa fare pure io, ammesso che sia in regola cioè che gli abbiano dato il permesso di farlo. Questo mio conoscente mi ha detto di non andare neppure alla asl e di fare come dice lui ma visto che Lei è molto ferrato in materia e leggendo alcuni suoi interventi in merito mi sono deciso a scriverLe. Ovviamente è sottointeso che non ho servizi igienici per i clienti. Siccome in questo topic: licenza pubblico esercizio del 29 Ottobre 2012 Lei afferma che la si può mettere, mi domando se dovesse venire la asl a farmi un controllo cosa gli rispondo?
Grazie per la risposta.
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Ciao, scusa il ritardo ma il quesito era "sfuggito" nell'elenco dei numerosi quesiti da leggere.
IL PUNTO E' QUESTO (vado per sintesi ma se vuoi approfondire cerca in questo forum le risposte su "somministrazione non assistita".
1) NESSUN DUBBIO che tu possa mettere la macchinetta a cialde e far pagare il caffè SE LO SERVI in bicchieri monouso
2) A MIO AVVISO NESSUN DUBBIO che tu possa mettere la macchinetta a cialde e far pagare il caffè ANCHE SE LO SERVI in bicchieri di ceramica ma molti Comuni e ASL sono restrittivi
IN OGNI CASO:
a) non devi servirlo al tavolo ma solo al banco
b) devi presentare scia sanitaria (il tuo amico rischia una sanzione da euro 1.500 a euro 9.000 o se gli va bene da euro 500 a euro 3.000 - Dlgs 193/2007 art. 6)
c) non servono adempimenti amministrativi (indica nella scia sanitaria "somministrazione non assistita")
d) non servono servizi igienici per i clienti

QUALORA invece tu "regali" il caffè (magari compreso nel prezzo della pasta chje pagano di più) non serve niente di tutto questo.


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Data: 2013-10-09 18:51:34

Re:macchina da caffè

Ciao,
io vendo già prodotti di pasticceria che alcune volte vengono consumati su alcune mensole che ho nel punto vendita (come si vede di solito nelle pizzerie a taglio) quindi non ho capito se la scia sanitaria per la somministrazione non assisitita la devo presentare solo per fare il caffè?

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Data: 2013-10-09 19:02:20

Re:macchina da caffè


Ciao,
io vendo già prodotti di pasticceria che alcune volte vengono consumati su alcune mensole che ho nel punto vendita (come si vede di solito nelle pizzerie a taglio) quindi non ho capito se la scia sanitaria per la somministrazione non assisitita la devo presentare solo per fare il caffè?
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Ti spiego. La notifica (scia) sanitaria si presenta per gli avvi, subingressi e cessazioni e per le MODIFICHE SIGNIFICATIVE.
L'avvio della somministrazione non assistita a mio avviso rappresenta sempre un caso di modifica significativa in quanto cambia il ciclo produttivo, anche se per prodotti limitati e a basso rischio igienico. QUINDI CONSIGLIO di presentarla in quanto, altrimenti, si rischiano fino a 15.000 euro di sanzione!!!!!! Quindi nel dubbio ... meglio pagarne qualcuno per la pratica sanitaria

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Data: 2013-11-19 20:53:53

Re:macchina da caffè

Ciao,
ho mandato un tecnico in comune per la scia, ecc. ma gli hanno risposto che il caffè non lo posso fare perchè trattasi di somministrazione, eventualmente andare a parlare con i vigili che poi sarebbero quelli che vengono a fare i  controlli, resta comunque valida l'opzione di far fare al cliente il caffè con una macchinetta a cialde, ma chi ci si mette a fare il caffè da solo?! Eppure sono quasi certo che ad Empoli ci sono bar che non hanno servizi igienici per gli avventori, cosa mi consigli di fare?
Grazie.

riferimento id:15696

Data: 2013-11-20 04:56:44

Re:macchina da caffè


Ciao,
ho mandato un tecnico in comune per la scia, ecc. ma gli hanno risposto che il caffè non lo posso fare perchè trattasi di somministrazione, eventualmente andare a parlare con i vigili che poi sarebbero quelli che vengono a fare i  controlli, resta comunque valida l'opzione di far fare al cliente il caffè con una macchinetta a cialde, ma chi ci si mette a fare il caffè da solo?! Eppure sono quasi certo che ad Empoli ci sono bar che non hanno servizi igienici per gli avventori, cosa mi consigli di fare?
Grazie.
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La risposta che ti hanno dato, del tutto superficiale, è per di più SBAGLIATA!

Nessuna norma individua la somministrazione in base al prodotto ceduto (caffè). Questo fa parte dell'immaginario collettivo e del linguaggio comune ma non ha niente a che vedere con il MONDO DEL DIRITTO nel quale ciò che conta è la modalità del servizio. Se tu il caffè lo vendi al banco allora NON è somministrazione. Quindi hai il DIRITTO DI FARLO e quindi puoi iniziare ed eventualmente impugnare davanti al giudice la sanzione irrogata.
Purtroppo non esistono tante altre strade.
O porti avanti il tuo diritto ... o rinunci e fai come ti dicono!

riferimento id:15696

Data: 2013-11-20 05:00:40

Re:macchina da caffè


Ciao,
ho mandato un tecnico in comune per la scia, ecc. ma gli hanno risposto che il caffè non lo posso fare perchè trattasi di somministrazione, eventualmente andare a parlare con i vigili che poi sarebbero quelli che vengono a fare i  controlli, resta comunque valida l'opzione di far fare al cliente il caffè con una macchinetta a cialde, ma chi ci si mette a fare il caffè da solo?! Eppure sono quasi certo che ad Empoli ci sono bar che non hanno servizi igienici per gli avventori, cosa mi consigli di fare?
Grazie.
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Vedi anche:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-servizi/allegati/pareri/Attivitx_di_vendita_e_somministrazione_non_assistita_x22.04.09x.pdf
dove si legge:
[color=red]In secondo luogo, è evidente che la razionalità della distinzione tra le due tipologie di esercizio
non sta nella qualità del prodotto che esse somministrano (che, in tesi, anche in un ristorante si
può consumare a richiesta, e come pasto, soltanto un semplice panino), quanto nella
organizzazione dell'esercizio, la ristorazione essendo destinata alla somministrazione di pasti
provenienti dalla cucina ed i bar o caffé alla somministrazione di bevande, di dolci, di gelati e di
semplici, già confezionati, alimenti[/color]

Vedi poi
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3966.0


In senso contrario esiste un parere della Regione Piemonte ormai datato e superato che riporto:

2
Direzione Commercio e Artigianato
Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it
Data 28/03/2007
Protocollo 0003236/DA1701
OGGETTO: Esercizio di commercio di vicinato, settore alimentare e non alimentare:
possibilità di consumare “la tazzina di caffè” e installare all’esterno dell’esercizio
di un’insegna indicante la tazzina di caffè.
In relazione ai quesiti di codesto comune ns. prot. 2620/17.1 del 9 marzo 2007, valutata la
tipicità dell’esercizio e i contenuti delle norme si ritiene di precisare che:
La locuzione prodotti di gastronomia indica esclusivamente panini, tramezzini, pizzette,
sandwiches e simili, che non richiedono manipolazione e che possono al più essere riscaldati a
seconda dei gusti dei consumatori. (cfr. Consiglio di Stato –sent. n. 499/98).
Negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti di cui all’art. 4 della legge n.
77/1997, previa osservanza delle norme igienico-sanitarie, è consentito il consumo immediato dei
medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso
direttamente finalizzati, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Dlgs. 114/98.
Ai sensi dell’ art. 3 comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 223/2006, convertito con
modificazioni con legge n. 248/2006 (legge Bersani), richiamandosi alle disposizioni comunitarie in
materia di concorrenza ed al fine di assicurare il corretto ed uniforme finanziamento del mercato,
nonché i diritti dei consumatori, stabilisce che le attività di commercio di cui al d.lgs 114/98 sono
svolte senza limiti e prescrizioni quali:
….
f-bis) l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato di prodotti
di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con
l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie. Indubbiamente la legge 248/2006 intende dare facoltà agli esercizi di vicinato di
far consumare i generi di gastronomia all’interno del locale di vendita, quindi con esclusione di
suolo pubblico o di altre pertinenze e con l’utilizzo degli arredi dell’azienda intendendosi per tali
quelli finalizzati all’attività per le quali è stata presentata la Dia ai sensi del Dlgs 114/98, ma
obbliga l’esercizio di vicinato a non effettuare il “servizio assistito di somministrazione”.
Infatti un servizio di somministrazione assistito non può prescindere, oltrechè dal servizio del
personale anche da l’impiego di attrezzature tipiche dell’esercizio di somministrazione quali banchi
di mescita, sedie tavoli, banchi, tovaglie mensole. L’esercizio di vicinato può vendere alimenti
che in caso di pizzette, panini ecc. possono essere consumate nell'esercizio senza assistenza,
consumando anche bibite o caffè da distributori automatici.
Il caffè non è un prodotto di gastronomia e in qualità di alimento è vendibile dall’esercizio
di vicinato solo se confezionato. La tazzina di caffè è elemento caratteristico del servizio
assistito di somministrazione e di conseguenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande a meno che non sia fatta con macchinetta a gettoni a self service.
3
A tal proposito, la legge regionale n. 38/2006 “Disciplina dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande” al comma 1 dell’art. 2 cita testualmente “Al fine della presente legge si
intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che
comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i
prodotti nei locali dell’esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
La somministrazione non assistita non è una prestazione di servizi bensì una cessione di
beni, perché “servizio non assistito “ significa l’inesistenza da parte di qualcuno che predisponga
l’azione del servire. Si sottolinea come da un punto di vista fiscale la categoria “servizio assistito
di somministrazione” è considerata una prestazione di servizio e non una cessione di beni, e
poiché si tratta di prestazione di servizio, comporta un livello seppur minimo di assistenza.
Pertanto alla luce dell’interpretazione suindicata non è previsto per un esercizio di vicinato il
consumo della “tazzina di caffè” preparata dal titolare dell’esercizio con apposita macchina di caffè
e conseguentemente installare all’esterno dell’esercizio un’insegna indicante una tazzina da caffè.


riferimento id:15696

Data: 2013-11-20 20:07:54

Re:macchina da caffè

Proverò a sentire i Vigili ma a questo punto non vedo via di uscita, nelle peggiori delle ipotesi metterò una macchinetta a cialde a disposizione dei clienti.
Per il servizio di vicinato mi hanno detto che ci vuole il REC è giusto? Quindi devo tornare a fare dei corsi per averlo?
Grazie!

riferimento id:15696

Data: 2013-11-21 05:01:19

Re:macchina da caffè

Proverò a sentire i Vigili ma a questo punto non vedo via di uscita, nelle peggiori delle ipotesi metterò una macchinetta a cialde a disposizione dei clienti.
[color=red]A te la scelta se far valere i tuoi diritti o assecondare le richieste dei vigili anche se le ritieni errate.
Se io parcheggio nel posto giusto ed un vigile mi dice, sbagliando, di spostare la macchina .... valouto. Forse farei come te ... ma sapendo che sono nel giusto!
[/color]

Per il servizio di vicinato mi hanno detto che ci vuole il REC è giusto? Quindi devo tornare a fare dei corsi per averlo?
[color=red]Non esiste solo il REC o i corsi. Vi sono altri modi per avere i requisiti (titoli di studio, esperienza biennale nel settore). In ogni caso puoi NOMINARE UN PREPOSTO senza dover fare corsi.[/color]

Grazie!

riferimento id:15696

Data: 2013-11-21 13:32:40

Re:macchina da caffè

Buongiorno,
ho sentito altri colleghi ma è la solita storia, ad esempio a Rimini o a Perugia solo self service!
Bisognerebbe sapere se qualcuno ci è riuscito a far valere i propri diritti in merito appunto alla possibilità di fare il caffè in somminsitrazione non assisitita allora si potrebbe avere dei documenti certi che attestano il contrario.
Per il servizio di vicinato, quindi, anche se artigiano con vendita prevalente di prodotti di pasticceria fresca ci vuole il REC? Se così al momento l'unica mia possibilità è quella di nominare un preposto che dovrebbe avere quali requisiti? Ho una collaboratrice che ha fatto liceo artistico, può bastare o deve avere avuto esperienza nel settore alimentare?
Grazie per la disponibilità.

riferimento id:15696

Data: 2013-11-21 20:13:07

Re:macchina da caffè


Buongiorno,
ho sentito altri colleghi ma è la solita storia, ad esempio a Rimini o a Perugia solo self service!
Bisognerebbe sapere se qualcuno ci è riuscito a far valere i propri diritti in merito appunto alla possibilità di fare il caffè in somminsitrazione non assisitita allora si potrebbe avere dei documenti certi che attestano il contrario.
Per il servizio di vicinato, quindi, anche se artigiano con vendita prevalente di prodotti di pasticceria fresca ci vuole il REC? Se così al momento l'unica mia possibilità è quella di nominare un preposto che dovrebbe avere quali requisiti? Ho una collaboratrice che ha fatto liceo artistico, può bastare o deve avere avuto esperienza nel settore alimentare?
Grazie per la disponibilità.
[/quote]

1) a Lucca si è mossa anche l'Antitrust (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1804.msg8265#msg8265)
2) i requisiti professionali per la somministrazione sono, oltre all'eventuale REC, uno di questi:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano;
((b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in
qualita'  di  dipendente  qualificato,  addetto  alla  vendita  o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi
di  coniuge,  parente  o  affine,  entro  il    terzo    grado,
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola  ad  indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla
somministrazione degli alimenti

QUINDI IL LICEO ARTISTICO NON VA BENE. OCCORRE UN PERCORSO DI STUDI CHE ABBIA AL SUO INTERNO COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE

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Data: 2013-11-24 20:29:10

Re:macchina da caffè

ma se la mia attività prevalente è quella di produzione di pasticceria fresca per la sola vendita di bibite devo chiedere servizio di vicinato?
Te lo chiedo perchè un conoscente che produce vino con vendita diretta può anche vendere formaggi e miele non di sua produzione senza servizio di vicinato.
Grazie!

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Data: 2013-11-25 19:00:56

Re:macchina da caffè


ma se la mia attività prevalente è quella di produzione di pasticceria fresca per la sola vendita di bibite devo chiedere servizio di vicinato?
Te lo chiedo perchè un conoscente che produce vino con vendita diretta può anche vendere formaggi e miele non di sua produzione senza servizio di vicinato.
Grazie!
[/quote]

Il produttore agricolo è assoggettato ad una disciplina diversa (art. 4 dlgs 228/2001) che prevede la possibilità di vendere anche prodotti altrui (non prevalenti) senza vicinato.
Così non è per gli artigiani alimentari.

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Data: 2013-12-05 07:04:04

Re:macchina da caffè

Buongiorno,
ho letto sul forum che con l'entrata in vigore della L.R. Toscana n 52 del 28 Settembre scorso l'artigiano può vendere bibite senza requisiti professionali quindi somm. non assistita e servizio di vicinato per la vendita di sole bibite, a questo punto se vendo solo dolci prodotti da me non ci vuole il rec e posso vendere bibite, tu asserisci pure la possibilità di vendere caffè in cialde perchè prodotto preconfezionato, dico bene?

riferimento id:15696

Data: 2013-12-06 15:48:52

Re:macchina da caffè

Con la legge 52/2012 è stata modificata la LR 28/2005 disponendo che:

[i]I requisiti professionali (...), non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti[/i]

Credo che sia una disposizione nata per i "tabaccai". Era molto tempo che facevano pressione affinché anche le bibite fossero assimilate ai famosi pastigliaggi della vecchia tabella speciale tabaccai per i quali non è mai stato richiesto il requisito professionale.
In questo modo tutte le fattispecie commerciali possono usufruire della facilitazione. Anche le la LR 28/2005 disciplina il commercio, va da sé che se l'artigiano si mette a vendere i prodotti indicati e con le condizioni previste entra nel campo di applicazione della stessa LR 28/2005 e quindi, al di là della necessità di fare una SCIA per il commercio al dettaglio, potrà usufruire della deroga sui requisiti.

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Data: 2015-09-14 16:37:46

Re:macchina da caffè

Buonasera,
so che questo argomento della macchina da caffè è già stato discusso svariate volte, ma ho alcune domande che vorrei avere risposta. Ho un attività , qui a Firenze di solo vendita di dolci al dettaglio che servo senza somministrazione assistita( su piatti e forchetta di plastica) e insieme al dolce offro gratis ai miei clienti il caffè americano. Dato che in tanti non piace il caffè americano mi chiedevo se anch'io potevo tenere il caffè in cialde o capsule (c'è differenza?) in modo da poter dare un servizio in più alla mia clientela, considerando che nella mia attività non ho un bagno per il pubblico.  Se fosse possibile cosa dovrei fare? devo sempre servirlo gratis? posso darlo in tazzine in porcellana o sempre nei bicchieri di plastica???  Dato che sono tanti anni che ho quest'attività  non mi piace dare il dolce sul piatto di plastica, non lo trovo affatto carino, è possibile servirlo (senza somministrazione assistita) sul piatto di porcellana ????  Ho chiesto tante volte informazioni a chi se ne occupa ma ognuno mi dice una versione diversa , io vorrei fare le cose per bene....... ma mi sembra che siamo indietro anni luce!!!!! Grazie

riferimento id:15696

Data: 2016-12-24 06:20:24

Re:macchina da caffè

[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]

[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA

[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0

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