Alcune persone chiedono di poter vendere le proprie opere frutto della loro abilità e ingegno.
[b]Vorrei sapere, cortesemente, se tali soggetti devono essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o devono rispettare altre disposizioni normative.[/b]
In merito a tali attività ha importanza il sito dove si effettua la vendita nonché l'occasionalità e temporaneità della stessa? ???
Ho notato che alcuni Comuni disciplinano tali attività con propri regolamenti in particolare per la vendita su aree pubbliche. :-\
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Per l'attività di vendita di opere del proprio ingegno, non è prevista la presentazione di alcuna SCIA/Comunicazione, in quanto si tratta di attività esclusa dall'applicazione delle dispozioni contenute nel D.Lgs. 31-3-1998 n. 114 relativo alla riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
Solitamente i Comuni nei regolamenti con i quali disciplinano le fiere promozionali, i mercatini etc consentono la partecipazione agli operatori dell’ingegno, facendo presentare agli interessati, nella formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), la dichiarazione che le cose poste in vendita sono frutto del proprio ingegno.