Data: 2013-09-30 14:53:22

congedi biennali retribuiti - FRAZIONABILITA' -

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> Spett.le Omniavis, vi scrivo per avere un chiarimento/parere in merito ai congedi biennali retribuiti.
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> PREMESSA
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>  I congedi retribuiti biennali sono definiti inizialmente dalla Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. Medesima opportunità veniva offerta ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori fossero “scomparsi”. Successivamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto.
>> Da ultimo, tuttavia, il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all’agevolazione.
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>> Gli aventi diritto
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>> Il Decreto Legislativo 119/2011, pur confermando i beneficiari potenziali (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle) previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza precedente, fissa condizioni diverse di priorità nell’accesso ai congedi.
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>> Successivamente la Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 ha ulteriormente modificato la platea dei beneficiari, ammettendo, in casi particolari, al beneficio anche i parenti ed affini fino al terzo grado.
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>> L’ordine di priorità è: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle. Rimane ferma la condizione dell’assenza di ricovero con le eccezioni che vedremo in seguito.
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>>  Frazionabilità
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>> Sotto il profilo operativo gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera; non è ammesso il frazionamento ad ore.
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>> In linea generale va precisato che nel caso di frazionamento in settimane o in giornate, si computano anche i giorni festivi nel caso in cui non vi sia effettiva ripresa del lavoro, nella prima giornata lavorativa successiva. Un esempio: una frazione del congedo viene fruito dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica non si lavora: se il lunedì, lavorativo, non si rientra in servizio effettivo (ferie, altri permessi ...), vengono computati nel “monte” dei due anni anche il sabato e la domenica o gli altri giorni festivi.
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>> Le indicazioni INPS
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>> Nella propria Circolare del 15 marzo 2001, n. 64 l’INPS  ha precisato che, ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra.
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>>  Le indicazioni INPDAP
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>> La Circolare 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.

> Considerato che, grazie alla sentenza della Corte costituzionale n° 203/2013, essendo parente entro il terzo grado posso usufruire del congedo e che intendo chiederlo frazionato vorrei dei chiarimenti circa il contenuto delle citate Circolari e nel particolare su che cosa si intenda per effettiva ripresa del lavoro.  Avendo a disposizione ferie arretrate mi chiedo se posso chiedere un giorno di ferie il lunedì, una settimana si e l'altra no, per non computare festivi/sabati/domeniche nel conteggio del biennio; questo giorno di ferie per settimana può considerarsi effettiva ripresa del lavoro?
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>> Saluti
>> Maurizio
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:) :) :) :)

riferimento id:15683

Data: 2013-10-07 16:37:13

Re:congedi biennali retribuiti - FRAZIONABILITA' -



Parere Aran
Nel caso di una dipendente che, nell’ambito di una settimana lavorativa che va dal lunedì al sabato compreso, fruisce del congedo parentale in modo frazionato, ove si avvalga di tale istituto nelle giornate del venerdì e del sabato, rientrando regolarmente in servizio nella giornata del lunedì successivo, nel computo dei giorni di congedo utilizzati deve essere inclusa anche la domenica?
La soluzione di questa problematica deve essere ricercata nell’art. 17, comma 7 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale: “I periodi di assenza di cui ai precedenti artt. 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel corso della fruizione frazionata, ove i periodi di assenza non siano intervallati da ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Sulla base di tale previsione, pertanto, il computo nell’ambito del periodo di congedo parentale, nel caso di settimana lavorativa articolata su sei giorni (e quindi comprensiva anche del sabato), anche della domenica può avvenire solo nella particolare ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore si avvale di tale istituto sia in periodo comprensivo anche del sabato sia nella giornata del lunedì successivo. Nel caso in esame tale presupposto sembra mancare in quanto, nella giornata del sabato, la lavoratrice si avvale del congedo parentale ma al lunedì la stessa rientra al lavoro, per svolgere la sua ordinaria prestazione lavorativa.

Congedi parentali - l'Aran
Lun 23 Lug 2012
Nel caso di un dipendente, con orario di lavoro articolato su cinque giorni, che fruisce frazionatamente del congedo parentale, limitandolo alla sola giornata del venerdì di ogni settimana, le giornate del sabato e della domenica, sono incluse o escluse dal computo per la verifica del limite di durata dello stesso?
Ai fini del computo del periodo di congedo parentale, nel caso di fruizione frazionata dello stesso, occorre fare riferimento alle previsioni dell’art. 17, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, secondo le quali: “7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.Pertanto, se il lavoratore fruisce del congedo parentale solo nella giornata del venerdì di ogni settimana, i successivi giorni del sabato e della domenica non possono considerarsi rientranti nel periodo di congedo parentale, dato che il lunedì il medesimo lavoratore presta regolare servizio. Non ricorrono in questa particolare fattispecie gli estremi per l’applicabilità del citato art. 17, comma 7, del CCNL del 14.9.2000.Infatti, come si evince dalla formulazione espressa del testo contrattuale, secondo tale previsione è possibile il computo dei giorni festivi all’interno del periodo di congedo parentale solo ove esso non sia intervallato dal ritorno al lavoro del dipendente. Nel caso in esame, invece, il lavoratore riprende l’attività lavorativa nella giornata del lunedì, avendo fruito del congedo parentale nella precedente giornata lavorativa del venerdì.
Fonte:Almacentroservizi

Orientamenti applicativi_M196 (ministeri)

Il dipendente che usufruisce del congedo parentale o per malattia del figlio in modo frazionato (ad esempio dal lunedì al giovedì) può interromperli con una giornata di ferie o di permesso retribuito (ad esempio il venerdì) e, poi, continuare a fruirne?
Con il quesito in esame si chiede se la giornata di ferie o di permesso retribuito fruita il venerdì sia idonea ad interrompere il periodo di congedo parentale o per malattia del figlio (utilizzati dal lunedì al giovedì), ovvero se non potendo configurarsi come un effettivo "rientro al lavoro", le seguenti giornate del sabato e della domenica siano da ricomprendere nel calcolo dei giorni dei predetti congedi.
In proposito, si ritiene che, il CCNL del 16 maggio 2001, all'art. 10, comma 2, letto e) e l'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 hanno previsto espressamente la possibilità di fruire del congedo parentale anche in maniera non continuativa ed è stato chiarito che affinché si possa parlare di "frazionamento" del periodo complessivo previsto dalla disposizione citata è necessario che l'astensione dal lavoro sia intervallata da almeno un giorno di servizio effettivo da parte della lavoratrice o del lavoratore.
Orientamenti applicativi_U3

Come si calcolano, ai fini del congedo parentale, i giorni festivi e/o non lavorativi che ricadono all’interno dei periodi di assenza?
L’ art. 31, comma 9, del CCNL del 16.10.2008 del comparto Università disciplina le modalità di computo dei periodi di assenza per congedo parentale e malattia del bambino stabilendo che tali periodi, nel caso di fruizione continuativa da parte del personale dipendente, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadono all’interno degli stessi, mentre, nel caso di fruizione frazionata, siffatta modalità di computo si applica solo nel caso in cui i periodi suddetti non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dipendente.
Il CCNL non ha disciplinato i casi specifici della malattia e delle ferie che intervallano il periodo del congedo parentale.
A tal proposito questa Agenzia ritiene utile richiamare le circolari dell’INPS che si sono pronunciate su questi argomenti : con la circolare n. 8 del 2003 l’INPS ha precisato che la malattia può interrompere la fruizione del congedo parentale, il quale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni, potrà riprendere al termine della malattia stessa; mentre per quanto concerne il computo delle ferie, la circolare n. 82/2001, ha chiarito che “in caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie; ciò non significa peraltro, che immediatamente dopo una frazione e prima della successiva non possono essere fruiti i giorni di ferie. Significa, invece, che se le frazioni si susseguono in modo continuativo (ad es. in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente) oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo parentale”.

Pertanto
Se il dipendente prendesse ogni lunedì un giorno di ferie, la domenica contigua non sarebbe conteggiabile come congedo;
la domenica intermedia rientrerebbe nel congedo solo se nei giorni di venerdì (dato che il sabato non è lavorativo per il richiedente) e lunedì il dipendente fruisse di giornate di congedo.


A CURA DI
ISA LUCHI
PAOLO REALI

riferimento id:15683
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