Il Decreto del Fare (in legge 9 Agosto 2013, n.98), all’articolo 33 comma 7-bis, ha introdotto, nell’articolo 82 del codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 il seguente comma: «3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
Si chiede come regolarsi nel caso di bandi di gara già pubblicati senza l’indicazione delle spese relative al personale da non assoggettarsi a ribasso, in quanto le opere in corso di appalto sono previste in progetti privi di tale indicazione essendo stati approvati prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica al Codice.
E' necessario integrare le norme di gara? In tal caso si dovrà introdurre la previsione che siano gli stessi concorrenti ad indicare nell'offerta le spese relative al proprio personale, che in tal caso saranno presumibilmente diverse da concorrente a concorrente?
Il Decreto del Fare (in legge 9 Agosto 2013, n.98), all’articolo 33 comma 7-bis, ha introdotto, nell’articolo 82 del codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 il seguente comma: «3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
Si chiede come regolarsi nel caso di bandi di gara già pubblicati senza l’indicazione delle spese relative al personale da non assoggettarsi a ribasso, in quanto le opere in corso di appalto sono previste in progetti privi di tale indicazione essendo stati approvati prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica al Codice.
E' necessario integrare le norme di gara? In tal caso si dovrà introdurre la previsione che siano gli stessi concorrenti ad indicare nell'offerta le spese relative al proprio personale, che in tal caso saranno presumibilmente diverse da concorrente a concorrente?
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Il tema è complesso già in merito all'interpretazione della disposizione. Figuriamoci sulla eventuale "retroattività".
Ti segnalo alcuni spunti:
http://www.bosettiegatti.eu/info/commenti/llpp/130826_a_volte_ritornano.pdf
http://www.lavoripubblici.it/news/2013/09/lavori-pubblici/Codice-degli-appalti-e-costo-del-personale-negli-appalti-La-semplificazione-----introdotta-dal-decreto-legge-Del-fare-_12089.html
http://www.lavoripubblici.it/news/2013/09/professione-lavori-pubblici/Costo-del-personale-negli-appalti-un-interessante-documento-del-Tavolo-tecnico-interprofessionale_12188.html
http://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com/2013/09/07/torna-la-folle-norma-sul-costo-del-personale-negli-appalti-governo/
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4047:il-costo-del-personale-di-cui-al-recente-decreto-del-fare&catid=7:articoli&Itemid=11