AREE PUBBLICHE: non vi è diritto al rinnovo della concessione - Dlgs 59/2010
Tar Lombardia, Sez.I, 5/9/2013 sent. 2110
PASSAGGIO INTERESSANTE: Sotto altro profilo, l’assenso in passato espresso dal Comune di Milano a consentire l’esercizio dell’attività, oltre il periodo di scadenza della concessione, sino all’approvazione del piano generale delle aree pubbliche e dei conseguenti provvedimenti attuativi, non pare poter legittimare il diritto (né, tantomeno, una situazione di affidamento idonea) al rinnovo della concessione. Il c.d. diritto di insistenza è stato, infatti, ritenuto incompatibile con i principi della direttiva servizi 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), in quanto ostativo all’esplicazione della libera concorrenza. Inoltre, il rinnovo tacito non può desumersi, “per facta concludentia”, dalla riscossione dei canoni da parte del Comune (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 874).
Sentenza completa:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2013/201300042/Provvedimenti/201302110_01.XML