Data: 2013-09-27 09:38:20

artigiani

Ipotesi: A vuole iniziare un'attività artigianale di confezione abiti con 5 dipendenti. presenta comunicazione di avvio dell'attività in cui dichiara la conformità dei locali, degli impianti ecc. - noi trasmettiamo tutto all'azienda usl per attività di verifica e controllo. dobbiamo fare altro?  grazie

riferimento id:15654

Data: 2013-09-28 09:34:56

Re:artigiani


Ipotesi: A vuole iniziare un'attività artigianale di confezione abiti con 5 dipendenti. presenta comunicazione di avvio dell'attività in cui dichiara la conformità dei locali, degli impianti ecc. - noi trasmettiamo tutto all'azienda usl per attività di verifica e controllo. dobbiamo fare altro?  grazie
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Andiamo più nel dettaglio delle procedure.
L'avvio di una attività artigianale NON SOGGIACE ad alcun adempimento. Quindi un artigiano con 2 dipendenti non dovrebbe fare niente (ovviamente a meno che non abbia emissioni, scarichi, rifiuti ecc....)

TUTTAVIA esiste una norma (che riporto di seguito) che prevede l'obbligo di NOTIFICA (scia immediata) al SUAP per tutte le imprese industriali o artigianali con più di 3 addetti (come nel caso di specie) a prescindere dal fatto che abbiamo altri procedimenti.



********************
Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
(articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013)

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

riferimento id:15654

Data: 2013-09-28 12:06:33

Re:artigiani

Mi intrometto in questo post per manifestare i miei dubbi sulla necessità di procedere alla presentazione della SCIA nei termini descritti.
Mi spiego.
La norma richiamata da Simone è inserita nel D. Lgs. 81/2008 che ha come proprio campo di applicazione quello della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevede a carico del datore di lavoro che impiega più di tre dipendenti l'obbligo della notifica al competente organo di vigilanza (mediante SCIA al SUAP) di una comunicazione contenente sia l'oggetto delle lavorazioni, che le principali modalità di esecuzione delle stesse, che, infine, la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Il problema è: quali datori di lavoro che impiegano più di tre dipendenti sono tenuti a questo adempimento?
La risposta la dà il comma 1, secondo me, in modo inequivocabile: non vi sono tenuti gli imprenditori esercenti attività commerciali, professionali, artigianali o industriali, ma solo ed esclusivamente coloro i quali si occupano della "[i]costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti[/i]".
In altre parole, secondo me, la norma vuole tutelare i lavoratori di quelle imprese che si occupano di costruire, realizzare, ampliare o ristrutturare edifici o locali che (poi) dovranno poi essere adibiti a lavorazioni industriali, e non a quelle imprese che, successivamente, si occuperanno di dette lavorazioni.
Se un imprenditore industriale prende in affitto un immobile per adibirlo alle proprie lavorazioni senza intervenire su di esso, dovrebbe effettuare questa notifica? La norma, a mio avviso, lo esclude.
Sono quindi dell'idea che tale articolo vada riletto in questo senso.
In ogni caso, nessuna notifica è sicuramente dovuta quando negli edifici/locali in questione sarà svolta attività artigianale (e a maggior ragione qualora si tratti di artigianato di servizio), commerciale o professionale.
Per questo dalla modulistica relativa alle pratiche di cui mi occupo io (più nel dettaglio, acconciatori, estetiste, agriturismi, agenzie di affari) ho eliminato l'inciso relativo a tale obbligo che precedentemente era presente negli stessi, trattandosi, ripeto, di comunicazione in questi casi assolutamente non dovuta.

riferimento id:15654

Data: 2013-09-28 20:42:16

Re:artigiani


Mi intrometto in questo post per manifestare i miei dubbi sulla necessità di procedere alla presentazione della SCIA nei termini descritti.
Mi spiego.
La norma richiamata da Simone è inserita nel D. Lgs. 81/2008 che ha come proprio campo di applicazione quello della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevede a carico del datore di lavoro che impiega più di tre dipendenti l'obbligo della notifica al competente organo di vigilanza (mediante SCIA al SUAP) di una comunicazione contenente sia l'oggetto delle lavorazioni, che le principali modalità di esecuzione delle stesse, che, infine, la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Il problema è: quali datori di lavoro che impiegano più di tre dipendenti sono tenuti a questo adempimento?
La risposta la dà il comma 1, secondo me, in modo inequivocabile: non vi sono tenuti gli imprenditori esercenti attività commerciali, professionali, artigianali o industriali, ma solo ed esclusivamente coloro i quali si occupano della "[i]costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti[/i]".
In altre parole, secondo me, la norma vuole tutelare i lavoratori di quelle imprese che si occupano di costruire, realizzare, ampliare o ristrutturare edifici o locali che (poi) dovranno poi essere adibiti a lavorazioni industriali, e non a quelle imprese che, successivamente, si occuperanno di dette lavorazioni.
Se un imprenditore industriale prende in affitto un immobile per adibirlo alle proprie lavorazioni senza intervenire su di esso, dovrebbe effettuare questa notifica? La norma, a mio avviso, lo esclude.
Sono quindi dell'idea che tale articolo vada riletto in questo senso.
In ogni caso, nessuna notifica è sicuramente dovuta quando negli edifici/locali in questione sarà svolta attività artigianale (e a maggior ragione qualora si tratti di artigianato di servizio), commerciale o professionale.
Per questo dalla modulistica relativa alle pratiche di cui mi occupo io (più nel dettaglio, acconciatori, estetiste, agriturismi, agenzie di affari) ho eliminato l'inciso relativo a tale obbligo che precedentemente era presente negli stessi, trattandosi, ripeto, di comunicazione in questi casi assolutamente non dovuta.
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Ciao,
sai quanto ami la semplificazione, eliminazione di adempimenti ridondanti ecc..... e quindi RARAMENTE mi capita di dare indicazioni di "aggravamento del procedimento".
Questo è uno dei casi e spiego meglio perchè:

1) tradizionalmente (almeno nel territorio toscano) si faceva presentare una notifica alla ASL per l'avvio di qualunque attività imprenditoriale (nota come rapporto informativo NIP)
2) 15 anni fa ho lottato per rileggere bene le norme e prendere atto che nessuna disposizione vigente prevedeva tale obbligo
3) ma solo l'art. 67 del dlgs 81/2008 (prima analoga disposizione era contenuta nel dpr 303/1956) prevedeva tale obbligo per le attività industriali (a mio avviso da intendersi riferito anche alle artigianali in quanto nel 1956 mancava ancora la legge quadro di settore)
4) tutto quello che dici riguardo al campo di applicazione dell'art. 67 è vero ma TIENI CONTO DEL COMMA 4 [color=red]"4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori"[/color]

Il comma 4 può leggersi come esplicitazione del comma 1. In questo caso sarebbe ridondante.
Oppure lo si deve leggere come "oltre che per le ipotesi di costruzione o comunque di intervento edilizio, la notifica si applica a tutti gli ambienti di lavoro di attività industriali o artigianali con più di 3 lavoratori".
IN VIA CAUTELATIVA ho sempre suggerito di far fare la notifica anche nel caso di insediamento di imprese industriali o artigianali senza interventi edilizi.

PERSONALMENTE SONO CONVINTO CHE LA TUA LETTURA SIA LA MIGLIORE ....... MA ....

riferimento id:15654

Data: 2013-09-30 17:03:23

Re:artigiani

Secondo me la lettura del comma 4 come esplicitazione del comma 1 non sarebbe poi così ridondante, visto, peraltro, come tu ben dimostri quotidinamente in questo splendido forum, che il legislatore di nefandezze ne fa di molto più gravi di quanto non sarebbe quella di esplicitare il significato di un comma di un articolo in un comma successivo dell'articolo stesso.
Ritengo infatti che se il legislatore avesse voluto che del comma 4 venisse data una lettura "autonoma" avrebbe dovuto scriverlo approssimativamente così: "[i]L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica [u]ALTRESì/INOLTRE/IN OGNI CASO[/u] ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori[/i]".
Ciò premesso, volendo condividere la lettura alternativa che tu dai, non capisco perché, a quel punto, la notifica dovrebbe essere richiesta anche nel caso di insediamento di imprese industriali o artigianali senza interventi edilizi.
Infatti, se è vero che nel 1956 ancora non era stata emanato la Legge Quadro sull'artigianato (che è del 1985), e pur vero che tale legge bene era già in vigore in occasione dell'emanazione del D.Lgs. n°81/2008, e pertanto, il legislatore, qualora avesse voluto ricomprendere fra le attività sottoposte a notifica quelle artigianali, oltre a quelle industriali, avrebbe dovuto esplicitarlo nel comma 1 ("[i]In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali [u]O ARTIGIANALI[/u][/i]") e nel comma 4 ("[i]L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi [s]di lavoro[/s] [u]OVE SI SVOLGONO LAVORAZIONI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI E[/u] ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori[/i]").
Non avendolo fatto, ritengo che le attività artigianali ne restino comunque fuori.
E comunque, anche ammettendo (e non concedendo) che vi rientrino pure le attività artigianali, puoi confermarmi che almeno le attività commerciali e quelle artigianali di servizio restino fuori dall'obbligo della notifica?

riferimento id:15654

Data: 2013-09-30 19:27:33

Re:artigiani


Secondo me la lettura del comma 4 come esplicitazione del comma 1 non sarebbe poi così ridondante, visto, peraltro, come tu ben dimostri quotidinamente in questo splendido forum, che il legislatore di nefandezze ne fa di molto più gravi di quanto non sarebbe quella di esplicitare il significato di un comma di un articolo in un comma successivo dell'articolo stesso.
Ritengo infatti che se il legislatore avesse voluto che del comma 4 venisse data una lettura "autonoma" avrebbe dovuto scriverlo approssimativamente così: "[i]L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica [u]ALTRESì/INOLTRE/IN OGNI CASO[/u] ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori[/i]".
Ciò premesso, volendo condividere la lettura alternativa che tu dai, non capisco perché, a quel punto, la notifica dovrebbe essere richiesta anche nel caso di insediamento di imprese industriali o artigianali senza interventi edilizi.
Infatti, se è vero che nel 1956 ancora non era stata emanato la Legge Quadro sull'artigianato (che è del 1985), e pur vero che tale legge bene era già in vigore in occasione dell'emanazione del D.Lgs. n°81/2008, e pertanto, il legislatore, qualora avesse voluto ricomprendere fra le attività sottoposte a notifica quelle artigianali, oltre a quelle industriali, avrebbe dovuto esplicitarlo nel comma 1 ("[i]In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali [u]O ARTIGIANALI[/u][/i]") e nel comma 4 ("[i]L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi [s]di lavoro[/s] [u]OVE SI SVOLGONO LAVORAZIONI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI E[/u] ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori[/i]").
Non avendolo fatto, ritengo che le attività artigianali ne restino comunque fuori.
E comunque, anche ammettendo (e non concedendo) che vi rientrino pure le attività artigianali, puoi confermarmi che almeno le attività commerciali e quelle artigianali di servizio restino fuori dall'obbligo della notifica?
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Intanto ti ringrazio. Questa è la parte che amo di più del FORUM: l'approfondimento, preferibilmente fra posizioni leggermente diverse!!

Quanto al tuo ultimo quesito:
[color=red]E comunque, anche ammettendo (e non concedendo) che vi rientrino pure le attività artigianali, puoi confermarmi che almeno le attività commerciali e quelle artigianali di servizio restino fuori dall'obbligo della notifica?
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CONFERMO, senz'altro ne sono fuori tutte le attività non industriali nè artigianali "pure"

riferimento id:15654
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