"Mercatino dell'usato": i proprietari conferiscono merci (mobili, elettrodomestici, complementi d'arredo, ecc.) che il titolare del mercatino tiene in conto vendita.
Non compra nè rivende niente a proprio nome, fa solo da tramite tra il privato che vende e quello che acquista prendendosi una sua percentuale sulla vendita.
Il titolare del mercatino ha presentato scia per agenzia di affari per vendita usato conto terzi.
E' tenuto a presentare anche scia per vendita cose usate anche se lui in pratica non vende direttamente?
>:( :o :( ::) ??? :-[ :-\
"Mercatino dell'usato": i proprietari conferiscono merci (mobili, elettrodomestici, complementi d'arredo, ecc.) che il titolare del mercatino tiene in conto vendita.
Non compra nè rivende niente a proprio nome, fa solo da tramite tra il privato che vende e quello che acquista prendendosi una sua percentuale sulla vendita.
Il titolare del mercatino ha presentato scia per agenzia di affari per vendita usato conto terzi.
E' tenuto a presentare anche scia per vendita cose usate anche se lui in pratica non vende direttamente?
>:( :o :( ::) ??? :-[ :-\
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Sì, è tenuto.
Perchè in realtà la vendita la fa anche lui (fa vendita e non commercio), cioè conclude lui il contratto, prendendo i solidi e dando la quota di competenza al proprietario.
In questi casi si fa anche scia per cose usate.
Direi che al di là del nome scelto che potrebbe frose ingenerare equivoco ma che non ha alcuna valenza negativa, è sicuramente un'agenzia d'affari ex art.115 tulps soggetta a mera comunicazione ed alla tenuta del libro giornale degli affari ex art.120 TULPS.
In tali casi, tra il soggetto A (venditore) ed il soggetto B (acquirente) c'è di mezzo l'attività remunerata del titolare dell'agenzia.
La merce rimane sempre di proprietà di A fino a quando non si conclude l'affare con l'intermediazione del titolare dell'agenzia. A quel punto la merce passa di proprietà al sig. B.
Se invece a tale attività volesse aggiungere anche il commercio di beni usati, allora dovrebbe munirsi della c.d. "presa d'atto" ex art.126 TULPS e della scia di vicinato per commercio. I beni comprati e venditi vanno annnotati nel registro del 128 TULPS.