Salve,
a seguito dell'entrata in vigore della Legge 29/2013, abbiamo richiesto ai parrucchieri presenti nel comune che non lo avessero già fatto la nomina del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 l. 174/2005.
Purtroppo, molti esercenti essendo artigiani di lunga data (30/40 anni) non hanno l'abilitazione ma una lunga esperienza. A guardare la legge non sembra vi siano deroghe in tal senso. Questo significa che anche chi esercita da prima del 2005 deve conseguire l'abilitazione?
Grazie
Il primo comma dell'art. 10 della legge 29/13 dispone che[i] i soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la
qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3 della l. 174/2005.[/i]
Il problema sipone per quei dipendenti che potevano maturare l'abilitazione con la semplice esperienza e non lo hanno fatto prima dell'entrata in vigore della legge. In pratica, chi è titolare dell'attività da molti hanno deve avere già una qualifica già reputata valida. Altrimenti era fuori legge anche prima della legge 29/13