Sono il procuratore di un vitivinicoltore molto anziano che ha dovuto abbandonare la sua attività a causa dell'età molto avanzata. Risulta regolarmente iscritto con Partita Iva presso la Camera di Commercio territoriale, pur avendo sospeso la produzione da circa un anno e mezzo, recedendo dal registro dei vitivinicoltori e riconsegnando il piccolo vigneto. Per questioni logistiche, migliaia di bottiglie tutte regolarmente riconosciute e registrate, dovranno essere a breve trasferite in altra regione, dove io abito e dove l'anziano agricoltore si è trasferito. A tale scopo è stato affittato un locale C2, adibito a magazzino ad uso agricolo e già registrato come UNITA' LOCALE dell'impresa agricola (darò a breve comunicazione al Suap del comune di una SCIA settore alimentare, con applicazione protocollo HACCP).
Nel comune di provenienza (in Piemonte) l'azienda agricola detiene ora in affitto alcuni terreni a bosco e a pascolo, mentre nel Lazio, nel comune dove si trova l'unità locale "magazzino", detiene un piccolo terreno a seminativo e uliveto (Ha 0,750).
Chiedo se, traslocato il vino, sia opportuno trasferire dal Piemonte al Lazio, presso la stessa unità locale (magazzino), la sede principale dell'azienda, considerando però che il locale non ricade sul terreno agricolo. Chiedo inoltre se potrò effettuare presso l'unità locale-magazzino la vendita del vino (all'ingrosso o al dettaglio) in quanto prodotto dell'azienda stessa, anche se allo stato non più dedita alla produzione di uve da vinificare. In alternativa posso venderlo sul terreno agricolo affittato dall'azienda pur non essendoci locali, se non la casa in cui io, procuratore, abito???
Sul discorso della sede non vedo condizioni così rigide. Una volta comunicata in CCIAA la nuova unità locale magazzino credo che tutto sia a posto. Il commercialista tramite la CCIAA potranno definire meglio.
Sulla vendita non ci sono preclusioni. Se il vino proviene, in misura prevalente, dall’azienda di chi lo pone in vendita, allora non si applica la normativa commerciale e si applica l’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001.
Quindi, sia in locali aperti al pubblico sia fu fondi di cui se ha la diponibilità, la vendita diretta è esercitabile.
Data l’eterogeneità interpretativa dell’art. 4 citato, consiglio di effettuare la comunicazione di vendita diretta (ancora ai sensi dell’art. 4 medesimo) al SUAP competente nel territorio.
Quando conclude: "Quindi, sia in locali aperti al pubblico sia fu fondi di cui se ha la diponibilità, la vendita diretta è esercitabile."
chiedo cosa si deve intendere per ... "locali aperti al pubblico"... Se si dovesse intendere un locale commerciale io allora non posso vendere perche il mio è un magazzino (che io utilizzo come agricolo, accatastato C2 quindi non commerciale)
Il comma 8-ter dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 diposne che[i] l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati[/i]
In sintesi, vanno bene tutte le destinazioni d'uso. Già la giurisprudenza lo aveva affermato, adesso è stato esplicitato con questa nuova disposizione.