Un vitivinicoltore molto anziano ha dovuto abbandonare la sua attività a causa dell'età molto avanzata. Risulta regolarmente iscritto con Partita Iva presso la Camera di Commercio territoriale, pur avendo sospeso la produzione da circa un anno e mezzo, recedendo dal registro dei vitivinicoltori e riconsegnando il piccolo vigneto. Per questioni logistiche, migliaia di bottiglie tutte regolarmente riconosciute e registrate, dovranno essere a breve trasferite in altra regione, dove io abito e dove l'anziano agricoltore si è trasferito. A tale scopo è stato affittato un locale C2, adibito a magazzino ad uso agricolo e già registrato come UNITA' LOCALE dell'impresa agricola (darò a breve comunicazione al Suap di una SCIA settore alimentare, con applicazione protocollo HACCP).
Nel comune di provenienza (in Piemonte) l'azienda agricola detiene ora in affitto alcuni terreni a bosco e a pascolo, mentre nel Lazio, nel comune dove si trova l'unità locale "magazzino", detiene un piccolo terreno a seminativo e uliveto (Ha 0,750).
Chiedo se, traslocato il vino, sia opportuno trasferire dal Piemonte al Lazio, presso la stessa unità locale (magazzino), la sede principale dell'azienda, considerando che il locale non ricade sul terreno agricolo. Chiedo inoltre se potrò effettuare presso l'unità locale-magazzino la vendita del vino (all'ingrosso o al dettaglio) in quanto prodotto dell'azienda stessa, anche se allo stato non più dedito alla produzione di uve da vinificare. In alternativa posso venderlo sul terreno agricolo affittato dall'azienda pur non essendoci locali, se non la casa in cui io, procuratore, abito???
Sul discorso della sede non vedo condizioni così rigide. Una volta comunicata in CCIAA la nuova unità locale magazzino credo che tutto sia a posto. Il commercialista tramite la CCIAA potranno definire meglio.
Sulla vendita non ci sono preclusioni. Se il vino proviene, in misura prevalente, dall’azienda di chi lo pone in vendita, allora non si applica la normativa commerciale e si applica l’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001.
Quindi, sia in locali aperti al pubblico sia fu fondi di cui se ha la diponibilità, la vendita diretta è esercitabile.
Data l’eterogeneità interpretativa dell’art. 4 citato, consiglio di effettuare la comunicazione di vendita diretta (ancora ai sensi dell’art. 4 medesimo) al SUAP competente nel territorio.
dici che per i fondi di cui ha la disponibilità sia sempre da presentare la comunicazione?
versione attuale art. 4
"Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonchè' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'"
versione precedente
"per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'"
grazie mille della pronta risposta.
Le chiedo cortesemente se per il trasporto del vino già imbottigliato servono autorizzazioni sanitarie partcolari per i mezzi utilizzati (che mi dicono, alla asl, non possono essere mezzi privati) e, inoltre, se volessi avviare una vendita attraverso il web, questa opzione va indicata nella scia sanitaria??
E' possibile trasportare bottiglie di vino recanti fascetta ministeriale senza documentazione di accompagnameto (bolle, ddt, altro..?) l'ho letto da qualche parte, ma non ricordo più dove; vorrei conferma. Grazie ancora
Ancora una domanda:
è possibile vendere in azienda agricola VINO DA TAVOLA autoprodotto e imbottigliato, sigillato con tappo di sughero in bottiglia non etichettata? (insomma come se fosse sfuso solo che gia imbottigliato). Sottolineo che la partita di vino è identificabile, anche se è il risultato del declassamento di varie annate di una DOC con diverse gradazioni alcoliche, perchè regolarmente registrata sul registro di commercializzazione (quello vidimato dall'ICQRF).
per quello che riguarda le superfici all'aperto, a parere mio sia per quelle che ricadono nell'azienda sia per quelle private di cui il produttore ne ha la disponibilità, la comunicazione non occorre. La nuova versione dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 non indica più le superfici private nella disponibilità del produttore ma ciò deve essere correlato con il comma 8ter dello stesso articolo che, di fatto, dispone la generale libertà di vendita.
Sulla vendita del vino sfuso, per quello che ne so non è vietata. E' una normale modalità di vendita. Senta un associazione (CIA, coldiretti, ecc) per etichettatura, informazioni per il cliente.
Per il trasporto alimenti posso dirle che è necessaria una semplice notifica sanitaria ex reg. CE 852/2004. La ASL non può giudicare la natura giuridica del mezzo ma solo le condizioni igienico sanitarie. Mezzo privato o non , da un punto di vista igienico sanitario non fa differenza. Anche il commercio tramite internet di alimenti è sottoposto a notifica sanitaria (entra nel campo di applicazione del reg. CE 852/2004)
Per le altre cose le consiglio ancora di rivolgersi ad un centro assistenza agricoltori.
Grazie mille.
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