Buona sera,
scusate la confusione, ma secondo il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 1 aprile 2009, n. 15/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbria 2005, n. 28, Art. 36 "Art. 36, dice sostanzialmente che il requisito professionale dell'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione in qualità di dipendente qualificato, è riconosciuto ai dipendenti inquadrati nei livelli dal primo al quarto, come previsti dai contratti collettivi nazionali.
Mentre IL DECRETO LEGISLATIVO NAZIONALE del 26 marzo 2010, n. 59, all'Art. 71, comma 6 lett. b "avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Quindi non parla di livelli.
Mi è capitato il caso di una signora, che era stata prima ad informarsi alla confesercenti per sapere se aveva il requisito professionale per aprire un bar, le hanno risposto (in base al regolamento di attuazione della Regione Toscana sopra citato -2009-), che doveva fare un corso di tot. ore al costo di circa 700 euro, perché, anche se aveva lavorato per tre anni come barista, era stata inquadrata come livello "quinto" e quindi non compreso tra quelli citati nel Regolamento di attuazione del 2009).
Ma non si dovrebbe prendere come riferimento il DECRETO NAZIONALE DEL 2010?
Tra l'altro ho letto la norma "Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005", e sono ancora più convinto che l'informazione data dalla camera di commercio non sia corretta.
Quindi, secondo me la signora ha il requisito professionale per aprire l'attività di pubblico esercizio senza dover frequentare un corso professionale.
Mi confermate?
Grazie
Luciano
Buona sera,
scusate la confusione, ma secondo il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 1 aprile 2009, n. 15/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbria 2005, n. 28, Art. 36 "Art. 36, dice sostanzialmente che il requisito professionale dell'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione in qualità di dipendente qualificato, è riconosciuto ai dipendenti inquadrati nei livelli dal primo al quarto, come previsti dai contratti collettivi nazionali.
Mentre IL DECRETO LEGISLATIVO NAZIONALE del 26 marzo 2010, n. 59, all'Art. 71, comma 6 lett. b "avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Quindi non parla di livelli.
Mi è capitato il caso di una signora, che era stata prima ad informarsi alla confesercenti per sapere se aveva il requisito professionale per aprire un bar, le hanno risposto (in base al regolamento di attuazione della Regione Toscana sopra citato -2009-), che doveva fare un corso di tot. ore al costo di circa 700 euro, perché, anche se aveva lavorato per tre anni come barista, era stata inquadrata come livello "quinto" e quindi non compreso tra quelli citati nel Regolamento di attuazione del 2009).
Ma non si dovrebbe prendere come riferimento il DECRETO NAZIONALE DEL 2010?
Tra l'altro ho letto la norma "Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005", e sono ancora più convinto che l'informazione data dalla camera di commercio non sia corretta.
Quindi, secondo me la signora ha il requisito professionale per aprire l'attività di pubblico esercizio senza dover frequentare un corso professionale.
Mi confermate?
Grazie
Luciano
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Chi legge questo forum sa che da sempre ho ritenuto disapplicabile il regolamento regionale laddove imponeva (assurdamente ed arbitrariamente) un "quarto livello" senza considerare che alcuni contratti sono articolati in livelli progressivi 1-7 ed altri viceversa.
Quel che conta è che un dipendente sia qualificato.
Il BARISTA è dipendente qualificato anche se inquadrato nel V livello.
Se poi vuol fare un corso lo faccia ...... ma non è tenuto.
Rinvio a:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6419.0
Un po' ambigua la risposta del Ministero: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2025768