Buongiorno, avrei il seguente quesito:
Quale è la sanzione per la mancata comunicazione di Subingresso in Attività di Acconciatore?
Si applica una delle sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 29/2013? Quale però? Non ci sembra si possa applicare il comma 2 in quanto si parla di SCIA ma non di Comunicazione? Si applica allora il comma 8?
Oppure si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della L. n. 174/2005 in quanto la violazione è stata commessa quando era solo in vigore tale Legge?
Grazie
Buongiorno, avrei il seguente quesito:
Quale è la sanzione per la mancata comunicazione di Subingresso in Attività di Acconciatore?
Si applica una delle sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 29/2013? Quale però? Non ci sembra si possa applicare il comma 2 in quanto si parla di SCIA ma non di Comunicazione? Si applica allora il comma 8?
Oppure si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della L. n. 174/2005 in quanto la violazione è stata commessa quando era solo in vigore tale Legge?
Grazie
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Dipende dal momento in cui è stata commessa la violazione.
Se uno eser4cita senza aver comunicato il subingresso sta esercitando SENZA TITOLO e quindi, in assenza di una legge che sanziona specificamente il mancato subingresso si applica la sanzione per l'esercizio senza SCIA dell'attività.
La sanzione da applicare è quella prevista dalla legge in vigore al momento dell'accertamento.