Data: 2013-09-23 13:18:21

D.P.R 394/1994 art 8

Buon giorno,
posto che la finanziaria del 2007 ha abrogato l'articolo 8 del D.P.R 394/1994 per cui è venuta meno la necessità dell'autorizzazione ministeriale per l'esercizio dei parchi divetimento....il mio dubbio quanto mai amletico è il seguente: permangono le classificazioni dei parchi divertimenti? e gli stessi sono ancora suddivisi in temporanei e permanenti? grazie

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Data: 2013-09-23 21:54:23

Re:D.P.R 394/1994 art 8

A parere mio, con l'abrogazione dell'art. 8 del DPR 394/94, è venuto meno tutta la clasificazione di cui al DM 21/12/2005 (ultimo DM con la classificazione). L'art. 8 citato, all'ultimo comma, demandava ad una norma regolamentare la classificazione dei parchi (vedi tempoarei e non; prima, seconda e terza categoria ecc.). Venuto meno il presuttosto giuridico cade tutto.
Oggi, la nozione di parco divertimento è detata dal DM 18/05/2007:
[i]parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni[/i]

Per me occorre art. 68 e 80 TULSP per il parco e 69 TULSP per il gestore. Ciò è confermato dalla circoalre 114/2009:
[i]i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vi-gilanza ai sensi dell'art. 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S. e, per l'equiparazione stabilita dal D.M. 18 maggio 2007, possono essere rilasciate, alle condizioni indicate nel medesimo decreto ministeriale, anche al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento.[/i]

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Data: 2013-09-24 11:44:37

Re:D.P.R 394/1994 art 8

Grzie!!!

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