A seguito del decesso del Sig. Verdi, titolare di azienda agricola con attività ricettiva in agriturismo, gli eredi (moglie, figlio, figlia) non hanno effettuato subingresso mortis causa nell'azienda ma hanno affittato podere, capannoni e terreni ad uno di loro (figlio) il quale ha avviato una nuova attività sia agricola che agrituristica.
Ho chiesto che venisse comunicata la cessazione dell'attività del sig. Verdi (aggiornamento posizione artea e scia in comune) ma la loro associaizone di categoria dice che non sono tenuti a farla.
E' cambiato qualcosa nelle procedure?? ?? ??
Legge 30/2003 - Art. 11 - Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici
1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
a) iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;
b) esporre al pubblico copia della SCIA di cui all’articolo 8;
c) [b]comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi[/b];
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA;
e) rispettare i prezzi comunicati;
f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.