Data: 2013-09-22 17:36:25

commercio itinerante-modalità di vendita

Salve. Chiedo il  vostro aiuto per risolvere il seguente dilemma:
Un commerciante itinerante inizia il proprio giro di vendita sulle strade del paese  tra le ore 7.00 - 8.00, e per  avvisare gli acquirenti della propria presenza usa suonare il clacson del proprio mezzo a intervalli brevi e regolari (è convinto così di essere esentato dal pagamento della pubblicità).
Questa situazione ha prodotto alcune lamentele da parte dei cittadini che, nel segnalarci il fatto, ci hanno evidenziato che tale situazione disturba la quiete e il sonno (soprattutto di bambini piccoli) per cui  hanno  chiesto un nostro intervento urgente  per la cessazione dell’inconveniente.
A questo punto rivolgo vi rivolgo le seguenti domande:
• E’ ammessa questa modalità di vendita?  Se si, l’interessato è soggetto al pagamento di qualche tributo? E’ passibile di qualche sanzione amministrativa?
• In caso negativo, invece,  con quali modalità può segnalare il proprio giro di vendita?
• L’interessato può essere sanzionato per disturbo della quiete pubblica?
Per cominciare avrei intenzione di notificargli una diffida ma non ho idea di come inpostarla; sareste così gentili da inviarmi qualche fac-simile e possibilmente indicarmi uno schema  procedurale?
Grazie e salutissimi a tutti.

riferimento id:15596

Data: 2013-09-23 21:59:51

Re:commercio itinerante-modalità di vendita


Salve. Chiedo il  vostro aiuto per risolvere il seguente dilemma:
Un commerciante itinerante inizia il proprio giro di vendita sulle strade del paese  tra le ore 7.00 - 8.00, e per  avvisare gli acquirenti della propria presenza usa suonare il clacson del proprio mezzo a intervalli brevi e regolari (è convinto così di essere esentato dal pagamento della pubblicità).
Questa situazione ha prodotto alcune lamentele da parte dei cittadini che, nel segnalarci il fatto, ci hanno evidenziato che tale situazione disturba la quiete e il sonno (soprattutto di bambini piccoli) per cui  hanno  chiesto un nostro intervento urgente  per la cessazione dell’inconveniente.
A questo punto rivolgo vi rivolgo le seguenti domande:
• E’ ammessa questa modalità di vendita?  Se si, l’interessato è soggetto al pagamento di qualche tributo? E’ passibile di qualche sanzione amministrativa?
• In caso negativo, invece,  con quali modalità può segnalare il proprio giro di vendita?
• L’interessato può essere sanzionato per disturbo della quiete pubblica?
Per cominciare avrei intenzione di notificargli una diffida ma non ho idea di come inpostarla; sareste così gentili da inviarmi qualche fac-simile e possibilmente indicarmi uno schema  procedurale?
Grazie e salutissimi a tutti.
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Il punto fondamentale è questo:
1) fargli un verbale per violazione delle disposizioni del codice della strada sull'uso del clacson (art. 156)
2) il suono del clacson e basta NON è una modalitàò di vendita nè una modalità di pubblicità (esso di per se stesso non è idoneo ad rilevare la presenza del venditore di un prodotto)
3) per questo non farei diffide.

Un verbale al giorno leva l'ambulante di torno (o quantomeno lo silenzia)

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Articolo 156
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

   
Codice della Strada
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 maggio 1992, n. 114

Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285

Titolo 5 - Norme di comportamento
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39,00 a euro 159,00. (1)


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(1) La misura degli importi della sanzione contenuta nel presente comma è stata così sostituita:
- dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305);
- dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302);
- dall'allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Si riporta di seguito il testo previgente:
"5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00.".

riferimento id:15596
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