Data: 2013-09-22 15:04:08

Decesso dell'artigiano e prosecuzione attività NCC

Salute ai moderatori, staff ed utenti...
Sono un nuovo iscritto e sperando di non aver sbagliato sezione, vi espongo una controversia che mi affligge...
Mio padre, iscritto all'albo artigiani (Sicilia), titolare di una ditta individuale artigiana con 6 dipendenti, esercente attività di NCC autobus ed autovetture, è morto alcuni mesi fa...
Alla sua morte, essendosi di fatto formata una Comunione Ereditaria, sotto la denominazione "Eredi di....." con una nuova partita IVA, i figli stiamo continuando l'attività di nostro padre, rispettando i contratti in essere con l'Amministrazione Provinciale, Comunale e privati.
Noi abbiamo i requisiti di moralità, onorabilità, finanziari, di autorimessa di proprietà, ma non avendo i requisiti di Direttore Tecnico e l'iscrizione al ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea , abbiamo assunto nuovo personale con detti requisiti.
Naturalmente non essendo ancora una società a termini di Legge, non possiamo essere iscritti alla Camera di Commercio (è rimasta iscritta quella di mio padre, abbiamo solo chiuso la sua partita IVA, sostituita con quella degli Eredi).
A breve, dovremmo richiedere il rinnovo annuale delle autorizzazioni Regionali per gli autobus e quelle Comunali per le autovetture.
La diatriba sta nel fatto che secondo gli addetti alle autorizzazioni della Regione e del Comune, noi dovremmo costituirci entro la fine dell'anno in una nuova società individuale, SRL o simili, dove trasferire tutti i veicoli e le relative autorizzazioni...
Noi essendo impreparati a tutto questo, abbiamo fatto notare che:
"l'art. 5 comma 4 della Legge N° 443/1985, stabilisce che in caso di morte dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare l'iscrizione all'albo anche in mancanza dei requisiti prescritti, per un periodo massimo di 5 anni, semprechè l'esercizio dell'impresa venga assunto dai figli dell'imprenditore artigiano deceduto".
Noi gradiremmo continuare ad esercitare l'attività in Comunione Ereditaria e sfruttare tutti i 5 anni disponibili, per poter comprendere se siamo in grado di "tirare avanti" l'azienda di famiglia o scegliere altre strade... ma abbiamo bisogno di tempo per capire...
Loro invece sembrano intenzionati a non rinnovarci le autorizzazioni se non eseguiamo entro l'anno, le volture dei veicoli e delle relative autorizzazioni, previa costituzione di una nuova società individuale, o nelle varie forme che prevede la Legge...
Sperando di essere stato chiaro nell'esposizione, auspico di trovare qui, qualcuno che mi dia indicazioni utili a comprendere se siano corrette le nostre rivendicazioni, o in caso contrario, se ci possono essere altre strade per prolungare il più possibile il tempo a nostra disposizione, prima di costituire una nuova società...
Grazie!!

riferimento id:15595

Data: 2013-09-23 22:07:50

Re:Decesso dell'artigiano e prosecuzione attività NCC


Salute ai moderatori, staff ed utenti...
Sono un nuovo iscritto e sperando di non aver sbagliato sezione, vi espongo una controversia che mi affligge...
Mio padre, iscritto all'albo artigiani (Sicilia), titolare di una ditta individuale artigiana con 6 dipendenti, esercente attività di NCC autobus ed autovetture, è morto alcuni mesi fa...
Alla sua morte, essendosi di fatto formata una Comunione Ereditaria, sotto la denominazione "Eredi di....." con una nuova partita IVA, i figli stiamo continuando l'attività di nostro padre, rispettando i contratti in essere con l'Amministrazione Provinciale, Comunale e privati.
Noi abbiamo i requisiti di moralità, onorabilità, finanziari, di autorimessa di proprietà, ma non avendo i requisiti di Direttore Tecnico e l'iscrizione al ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea , abbiamo assunto nuovo personale con detti requisiti.
Naturalmente non essendo ancora una società a termini di Legge, non possiamo essere iscritti alla Camera di Commercio (è rimasta iscritta quella di mio padre, abbiamo solo chiuso la sua partita IVA, sostituita con quella degli Eredi).
A breve, dovremmo richiedere il rinnovo annuale delle autorizzazioni Regionali per gli autobus e quelle Comunali per le autovetture.
La diatriba sta nel fatto che secondo gli addetti alle autorizzazioni della Regione e del Comune, noi dovremmo costituirci entro la fine dell'anno in una nuova società individuale, SRL o simili, dove trasferire tutti i veicoli e le relative autorizzazioni...
Noi essendo impreparati a tutto questo, abbiamo fatto notare che:
"l'art. 5 comma 4 della Legge N° 443/1985, stabilisce che in caso di morte dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare l'iscrizione all'albo anche in mancanza dei requisiti prescritti, per un periodo massimo di 5 anni, semprechè l'esercizio dell'impresa venga assunto dai figli dell'imprenditore artigiano deceduto".
Noi gradiremmo continuare ad esercitare l'attività in Comunione Ereditaria e sfruttare tutti i 5 anni disponibili, per poter comprendere se siamo in grado di "tirare avanti" l'azienda di famiglia o scegliere altre strade... ma abbiamo bisogno di tempo per capire...
Loro invece sembrano intenzionati a non rinnovarci le autorizzazioni se non eseguiamo entro l'anno, le volture dei veicoli e delle relative autorizzazioni, previa costituzione di una nuova società individuale, o nelle varie forme che prevede la Legge...
Sperando di essere stato chiaro nell'esposizione, auspico di trovare qui, qualcuno che mi dia indicazioni utili a comprendere se siano corrette le nostre rivendicazioni, o in caso contrario, se ci possono essere altre strade per prolungare il più possibile il tempo a nostra disposizione, prima di costituire una nuova società...
Grazie!!
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Il punto fondamentale è che la legge 443/1985 disciplina le imprese artigiane ed i requisiti e condizioni per rimanere iscritti al relativo albo.
Come da voi segnalato dtale disposizione vi consente di rimanere nella situazione attuale per 5 anni, ma ciò al fine di non perdere l'iscrizione ed i vantaggi della qualifica di artigiano.
Tale disposizione, di carattere generale, NON SI ESTENDE alla disciplina specifica degli NCC autobus e TAXI.

Su questo aspetto però occorre fare una distinzione:
1) NCC AUTOBUS: il settore è disciplinato dalla normativa nazionale che non prevede una scadenza di validità delle "licenze" (oggi scia). Quindi a mio avviso in questo specifico caso potrete proseguire come comunione ereditaria
2) per NCC AUTOVETTURE la situazione cambia in quanto la legge 21/1992 rimette la disciplina al regolamento comunale che potrebbe prevedere un meccanismo di RINNOVO. Ma anche se così fosse, qualora la norma comunale prevedesse solo un rinnovo NON POTREBBERO IMPORVI la trasformazione della comunione in altro soggetto. Anche in questo caso prevarrebbe la disciplina generale.

Quindi, seppure in linea di principio la legge generale cede il passo alla disciplina speciale in questo caso concreto manca una disciplina speciale derogatoria. Quindi a mio avviso potete continuare ad esercitare.

riferimento id:15595
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