Buonasera,
un nostro associato titolare di alcune farmacie nella nostra zona, si è rivolto a noi per avere alcuni chiarimenti in merito agli aspetti normativi ed amministrativi necessari per l'installazione di distributori automatici h24 di parafarmaci all'interno di alcuni complessi (es. studentati, facoltà universitarie etc) per i quali stipulerebbe accordi convenzionali con i privati proprietari delle strutture.
Dal punto di vista amministrativo l'impostazione della pratica mi sembra alquanto semplice, trattandosi di una normale scia con allegata la comunicazione saintaria ex art. 6 nel caso si vendano anche prodotti alimentari.
La domanda riguarda più che altro il discrimine dei prodotti che possono essere venduti con questa modalità, priva dell'assistenza del farmacista. Ad esempio il nostro farmacista vorrebbe venderci anche degli sciroppi, ma il SUAP sostiene che ci vuole un autorizzazione ministeriale per quelli. La risposta del SUAP mi lascia perplesso perché secondo me l'elemento discriminante è la necessità o meno dell'assistenza del farmacista. Se questa è necessaria allora non esiste autorizzazione per la vendita di quel prodotto mediante distributore automatico!
Potete indicarmi i riferimenti normativi per capire cosa attualmente si può vendere e cosa no con distributore h24? Immagino ci siano degli allegati ministeriali!
La vendita di farmaci, compresi anche quelli senza ricetta: i "farmaci da banco" e i farmaci "senza obbligo di prescrizione" (rispettivamente quelli che vengono indicati con le sigle OTC/SOP), possono essere venduti solo dal farmacista.
Nei distributori automatici possono essere venduti i prodotti per automedicazione, integratori alimenatari, termometri, e tutto ciò che non è classificato come farmaco vero e proprio.
Metto in allegato una nota dell'ordine sulla questione
Buonasera,
ringrazio dell'informazione. Chiedo alcuni chiarimenti rispetto ad alcuni prodotti che è intenzione dell'interessato commercializzare con tali modalità:
- sciroppi e pasticche per la gola (le famose BXXXgol per intendersi) che, almeno così sostiene il farmacista, non sarebbero OTC/SOP... possono ricadere nel settore alimentare?
- occhiali da vista graduati e premontati: possono essere venduti con tali modalità o si applicano le disposizioni speciali?
saluti
Il prodotto citato, "per la gola", è un otc, quindi NON vendibile tramite distributori.
Occhiali: non rientrano nelle esclusioni... tuttavia, segnalo che, ai sensi del Dm 23/07/1998 e successive modifiche ed integrazioni, gli occhiali vendibili in farmacia (e negli esercizi autorizzati alla vendita di articoli sanitari) sono soltanto quelli premontati per la correzione della presbiopia, aventi entrambe le lenti con lo stesso potere diottrico, all’interno dei limiti da 1 e 3,5 diottrie.
Su tali occhiali, oltre alla marcatura CE, deve essere indicato il nome o il marchio del costruttore o del responsabile dell’immissione in commercio ed il potere diottrico espresso in diottrie. Inoltre, devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni e istruzioni d’uso: la distanza interpupillare annotata su etichetta o su adesivo applicato alla montatura, l’avvertenza (riportata in etichetta o su di un adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura), indicante la non idoneità del prodotto alla guida ed all’uso su strada (articolo 173 Codice della Strada) e avvertenze e precauzioni per l’uso, unite alla confezione di vendita, stampate in lingua italiana, come da foglio allegato al decreto citato in premessa.