Data: 2013-09-19 12:03:01

requisiti morali legale rappresentante in attività commerciale settore alimentar

La società X svolge attività commerciale relativa al settore alimentare dal 2005 e a suo tempo il legale rappresentante era in possesso dei requisiti di legge.
Ci presenta una scia sanitaria per un locale deposito annesso ai locali di vendita e d'ufficio viene fatta richiesta del casellario giudiziale per il legale rappresentante che è sempre lo stesso soggetto.
Nel  casellario vengono riportati i seguenti provvedimenti :
1) 2011-  1 reato - Frode nell'esercizio del commercio tentato in concorso ...
                2 reato- Violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
                Dispositivo : attenuanti generiche art. 62 Bis C.P. - multa € 450,00- confisca e distruzione di quanto in sequestro
2)2012 -  1 reato- violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
                Dispositivo : ammenda € 4.000,00
Si chiede se ciò è in contrasto con il comma 1, lettera e) dell'art. 71 DLgs 59/2010

riferimento id:15561

Data: 2013-09-19 19:54:06

Re:requisiti morali legale rappresentante in attività commerciale settore alimentar


La società X svolge attività commerciale relativa al settore alimentare dal 2005 e a suo tempo il legale rappresentante era in possesso dei requisiti di legge.
Ci presenta una scia sanitaria per un locale deposito annesso ai locali di vendita e d'ufficio viene fatta richiesta del casellario giudiziale per il legale rappresentante che è sempre lo stesso soggetto.
Nel  casellario vengono riportati i seguenti provvedimenti :
1) 2011-  1 reato - Frode nell'esercizio del commercio tentato in concorso ...
                2 reato- Violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
                Dispositivo : attenuanti generiche art. 62 Bis C.P. - multa € 450,00- confisca e distruzione di quanto in sequestro
2)2012 -  1 reato- violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
                Dispositivo : ammenda € 4.000,00
Si chiede se ciò è in contrasto con il comma 1, lettera e) dell'art. 71 DLgs 59/2010
[/quote]

IL DECRETO PREVEDE:
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  [color=red]delitti  [/color]di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

SOLO I DELITTI DETERMINANO IL VENIR MENO DEI REQUISITI E NON ANCHE LE CONTRAVVENZIONI.

NEL DIRITTO PENALE I REATI SI DISTINGUONO IN BASE ALLE SANZIONI IN:
DELITTI:  l'ergastolo, la reclusione e la multa
CONTRAVVENZIONI:  l'arresto e l'ammenda

Il reato del 2012 è quindi una contravvenzione.
Rimangono quelli 2011 (due distinti reati accertati in unico processo) per il quale però è stata comminata una unica condanna, mentre il decreto ne richiede 2.

Quindi sembrano sussistere i requisiti soggettivi.

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