La società X svolge attività commerciale relativa al settore alimentare dal 2005 e a suo tempo il legale rappresentante era in possesso dei requisiti di legge.
Ci presenta una scia sanitaria per un locale deposito annesso ai locali di vendita e d'ufficio viene fatta richiesta del casellario giudiziale per il legale rappresentante che è sempre lo stesso soggetto.
Nel casellario vengono riportati i seguenti provvedimenti :
1) 2011- 1 reato - Frode nell'esercizio del commercio tentato in concorso ...
2 reato- Violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Dispositivo : attenuanti generiche art. 62 Bis C.P. - multa € 450,00- confisca e distruzione di quanto in sequestro
2)2012 - 1 reato- violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Dispositivo : ammenda € 4.000,00
Si chiede se ciò è in contrasto con il comma 1, lettera e) dell'art. 71 DLgs 59/2010
La società X svolge attività commerciale relativa al settore alimentare dal 2005 e a suo tempo il legale rappresentante era in possesso dei requisiti di legge.
Ci presenta una scia sanitaria per un locale deposito annesso ai locali di vendita e d'ufficio viene fatta richiesta del casellario giudiziale per il legale rappresentante che è sempre lo stesso soggetto.
Nel casellario vengono riportati i seguenti provvedimenti :
1) 2011- 1 reato - Frode nell'esercizio del commercio tentato in concorso ...
2 reato- Violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Dispositivo : attenuanti generiche art. 62 Bis C.P. - multa € 450,00- confisca e distruzione di quanto in sequestro
2)2012 - 1 reato- violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Dispositivo : ammenda € 4.000,00
Si chiede se ciò è in contrasto con il comma 1, lettera e) dell'art. 71 DLgs 59/2010
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IL DECRETO PREVEDE:
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per [color=red]delitti [/color]di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
SOLO I DELITTI DETERMINANO IL VENIR MENO DEI REQUISITI E NON ANCHE LE CONTRAVVENZIONI.
NEL DIRITTO PENALE I REATI SI DISTINGUONO IN BASE ALLE SANZIONI IN:
DELITTI: l'ergastolo, la reclusione e la multa
CONTRAVVENZIONI: l'arresto e l'ammenda
Il reato del 2012 è quindi una contravvenzione.
Rimangono quelli 2011 (due distinti reati accertati in unico processo) per il quale però è stata comminata una unica condanna, mentre il decreto ne richiede 2.
Quindi sembrano sussistere i requisiti soggettivi.