Data: 2013-09-19 05:07:04

PIANO CHIOSCHI e concessione di posteggio - Consiglio di Stato n. 4421 4/9/2013

PIANO CHIOSCHI e concessione di posteggio - Consiglio di Stato n. 4421 4/9/2013

N. 04421/2013REG.PROV.COLL.

N. 08928/2001 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8928 del 2001, proposto da:
Comune di Oristano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angelo Arca, con domicilio eletto presso Domenico Bonaiuti in Roma, via R. Grazioli Lante N. 16;
contro
Rossi Roberto;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI n. 00498/2001, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Miscali, per delega dell'Avvocato Arca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con istanza del 7 maggio 1999, il signor Roberto Rossi chiedeva al comune di Oristano il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un chiosco al servizio di un tratto di spiaggia attrezzata a stabilimento balneare di modeste dimensioni, nella borgata marina di Torre Grande .
Nella riunione del 29 luglio 1999, la commissione edilizia esprimeva al riguardo “parere favorevole limitatamente alle strutture previste nel Piano Chioschi di Torre Grande e precisamente il chiosco da destinarsi esclusivamente al deposito di attrezzature da spiaggia”.
Il Dirigente dell'Area Tecnica, con nota del 3 agosto 1999, comunicava al predetto signor Rossi di aver disposto il rilascio della concessione richiesta, condizionandola al parere dell'Azienda Usl n. 5 ed al versamento dei diritti di segreteria.
Sennonché, con determina prot. n. 9007 del 29 giugno 2000, il medesimo Dirigente denegava la concessione edilizia, ritenendo l'intervento in contrasto con la destinazione d'uso ( giochi per bambini ) assegnata dal Piano Chioschi all'area interessata.
Avverso detto provvedimento il sig. Rossi proponeva ricorso al Tar della Sardegna, chiedendone l’annullamento sulla base di 10 motivi di censura.
Con atto di motivi aggiunti, il Rossi ha poi dedotto le ulteriori censure di violazione degli artt. 20 e 21 della Legge Regionale n. 45/1989 e dell'articolo 36 delle norme di attuazione del P.T.P, nonché l'inefficacia del Piano dei Chioschi.
Si è costituito il Comune di Oristano , eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa del Piano dei Chioschi, e chiedendo comunque il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con sentenza n. 498 /2001, il Tar adito ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del Piano Particolareggiato dei Chioschi, ha accolto la domanda di annullamento del diniego di concessione edilizia, ha dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento danni ed ha condannato il comune di Oristano al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta pronuncia l'amministrazione comunale ha quindi interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma.
Non si è costituito in giudizio il controinteressato signor Rossi, ancorché formalmente intimato.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L'appello è fondato.
2. Con il primo mezzo di censura l'Amministrazione Comunale deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha attribuito al Piano Chioschi natura di piano particolareggiato, ritenendolo inefficace siccome non pubblicato sul BURAS nelle forme previste dalla legge regionale per tale tipo di strumento urbanistico.
Assume, al riguardo, che il piano in questione è in realtà un mero piano di settore, volto a regolamentare l'ubicazione delle attrezzature e dei servizi di spiaggia e, come tale, lo stesso non è soggetto a pubblicazione, diversamente da quanto previsto per il piano particolareggiato attuativo dello strumento urbanistico generale.
Conclude, quindi, che erroneamente il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso del signor Rossi, nella parte in cui ha impugnato il Piano Chioschi, perché “l'atto impugnato non produce alcun effetto”, piuttosto che dichiararlo inammissibile per acquiescenza al Piano stesso.
3. La doglianza è da condividere.
Ed invero, osserva il Collegio che:
- la borgata marina di Torre Grande, al cui interno dovrebbe essere posizionato il chiosco per cui è causa, risulta disciplinata a livello di strumentazione generale da apposito P.T. P e P.R.G., ed a livello di dettaglio da specifico Piano Particolareggiato approvato con Decreto Assessorile Regionale n. 1057/1984;
- il Piano dei Chioschi e dei Servizi della borgata di Torre Grande è stato “elaborato….. nell'ambito e nel rispetto del Piano Territoriale, del Piano Paesistico, del Piano Regolatore Generale, del Piano Particolareggiato di Torre Grande e del Regolamento Edilizio del Comune di Oristano” ( cfr. p. 9 Norme di attuazione ) ;
- il progetto del Piano Chioschi “consiste nel riorganizzare e normare le attività di servizio all'interno della borgata e del litorale…… per adeguarsi alla Legge Regionale che norma le attività di servizio lungo i litorali sardi…..” ( cfr. p. 8. Intenti Progettuali ) ;
-“le tipologie dei chioschi e delle altre attrezzature sono state studiate nel rispetto della normativa regionale la quale richiede strutture modulari e amovibili, facilmente smontabili” ( cfr. titolo III Tipologia ed Architettura ) .
Ne consegue che il Piano Chioschi in questione, non riveste oggettivamente la natura di strumento urbanistico particolareggiato in senso stretto, bensì quella di un mero regolamento di settore volto a disciplinare i servizi alla balneazione nella borgata marina di Torre Grande, in puntuale osservanza della vigente normativa urbanistico-edilizia comunale.
In primo luogo, infatti, lo scopo del Piano è dichiaratamente quello di normare le attività di servizio all'interno della borgata, con la previsione di manufatti precari ed amovibili ai quale attribuire una specifica destinazione d'uso, e non di pianificare nel dettaglio sotto il profilo edilizio il territorio della borgata stessa.
In secondo luogo, e quel che più conta, il Piano Chioschi non modifica minimamente le previsioni del Piano Particolareggiato di Torre Grande già adottato dal Comune di Oristano ed approvato con il richiamato Decreto Assessorile Regionale n.1057 /1984 e, di conseguenza, lo stesso non può di certo assumere natura giuridica di autonomo piano particolareggiato di un preesistente ed efficace piano particolareggiato relativo allo stesso comparto territoriale.
Il Piano in questione, quindi, si sostanza in un mero regolamento che disciplina, all'interno della borgata marina di Torre Grande già urbanisticamente normata da apposito piano particolareggiato, le specifiche attività di servizio alla balneazione.
Ed un siffatto piano, come correttamente rilevato dal Comune appellante, non abbisogna di specifica pubblicazione nel BURAS ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge Regionale n. 45/1989, per poter divenire efficace e quindi produttivo di effetti.
Ne consegue, sempre come correttamente dedotto dall’appellante, che il ricorso del signor Rossi, nella parte in cui ha impugnato il predetto piano, non è da considerarsi inammissibile in quanto non produttivo di “alcun effetto non essendo mai entrato in vigore”, come ritenuto dal primo giudice, ma piuttosto inammissibile per intervenuta acquiescenza rispetto al piano stesso.
Infatti, la relazione tecnica allegata alla richiesta di concessione edilizia avanzata dal signor Rossi, riporta in maniera pedissequa lo stesso contenuto della relazione illustrativa del Piano Chioschi.
Parimenti, gli elaborati tecnici di progetto riproducono esattamente quelli allegati al Piano Chioschi. Non v'è dubbio, quindi, che il predetto signor Rossi fosse a piena conoscenza del contenuto del Piano ed avesse prestato allo stesso piena acquiescenza, con la richiesta di concessione edilizia per cui è causa .
La dedotta censura si appalesa quindi fondata.
4. Con il secondo mezzo di gravame l'Amministrazione comunale deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto che l'impugnato diniego si sostanzi in un illegittimo provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia già rilasciata con la determinazione del 3 agosto 1999.
Assume, al riguardo, che la richiamata determinazione del 3 agosto 1999 è in realtà una mera nota informativa e che, pertanto, il provvedimento di diniego assunto dal dirigente il 29 giugno 2000 non può oggettivamente costituire un atto di annullamento in autotutela.
5. La censura merita condivisione.
Ed invero, come risulta dal dato testuale, la determinazione del 3 agosto 1999 in questione:
- è formalmente titolata “Comunicazione ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 “ ;
- si limita, sul piano dispositivo, a “comunica(re) che con riferimento alla domanda di concessione fatta……. in data 07/ 05/1999…. il Dirigente dell'Area Tecnica ha disposto il rilascio della medesima, subordinandolo al deposito presso l'ufficio scrivente della sotto elencata documentazione” .
Tanto premesso, osserva il Collegio come una determinazione siffatta non possa oggettivamente essere considerata, sia sul piano formale che su quello sostanziale, una concessione edilizia idonea a legittimare la realizzazione dell'intervento richiesto.
Di certo non sul piano formale, mancandone la titolazione, la veste giuridica ed il richiamo normativo che, come già rilevato, è riferito alla semplice comunicazione che la legge 241 del 1990 pone tra i compiti del responsabile del procedimento.
Parimenti non sul piano sostanziale, difettandone lo specifico contenuto dispositivo, mancando la data d'inizio e di ultimazione lavori ed essendo assente ogni ulteriore specificazione normativa che necessariamente connota qualsivoglia titolo abilitativo all'esecuzione di lavori edilizi.
La richiamata determinazione, pertanto, si sostanza in una mera comunicazione relativa ad una fase non conclusiva del procedimento concessorio, priva di autonoma valenza provvedimentale e, come tale, inidonea a produrre effetti diretti in senso accrescitivo nella sfera giuridica del suo destinatario.
Per quanto sopra, erroneamente il primo giudice ha ritenuto che l'impugnato provvedimento costituisca un atto di annullamento in autotutela, dichiarandone l'illegittimità per la mancata acquisizione del previo parere della commissione edilizia e per l'assenza di una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ritiro del’atto.
Come già rilevato, infatti, sull'istanza di concessione avanzata dal signor Rossi non si è mai formato alcun valido atto di assenso e, pertanto, la determinazione assunta al riguardo dal Dirigente il 29 giugno 2000 ha natura giuridica formale e sostanziale di mero provvedimento di diniego e non certamente di atto di ritiro in autotutela di una inesistente concessione edilizia.
E tale provvedimento di diniego, peraltro, risulta nella specie sufficientemente motivato atteso che, come esplicitato nello stesso, il Piano dei Chioschi “prevede nell'area interessata dall'intervento proposto l'edificazione di una struttura…… destinata a giochi per bambini” e quindi una destinazione d'uso del tutto incompatibile con quella della denegata richiesta edilizia..
6. Conclusivamente il ricorso si appalesa fondato e, come tale, da accogliere, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
7. Attesa la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza , respinge il ricorso proposto in primo grado .
Spese compensate dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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