Dobbiamo rilasciare nuove autorizzazioni per l'attività di commercio su area pubblica su posteggio (mercato) per un nuovo mercato istituito nel mese di Luglio dal Consiglio Comunale. Fatto il bando si è in attesa di pubblicare la graduatoria definitiva.
Le autorizzazioni dovranno avere durata decennale come previsto dall'articolo 23 della L.R. 6/2010 o la scadenza è quella prevista dalla conferenza unificata del 05/07/2012 (da nove a dodici anni)??.
Mi potete aiutare. Grazie anticipatamente
In teoria prima di pubblicare il bando avreste dovuto procedere alla modifica del regolamento comunale definendo la durata delle concessioni (compresa fra 9 e 12 anni), recependo le nuove disposizioni del D.lgs 59/2010 e della conferenza unificata Stato Regioni del 05/07/2012.
Se non lo avete fatto dovete usare la durata prevista. I dieci anni previsti dalla nostra legge regionale fortunatamente sono compresi tra 9 e 12...
Stesso problema, alcuni posteggi resisi disponibili presso il mercato civico. L'Amministrazione intende procedere immediatamente ( viste le pressanti richieste degli operatori) ma i tempi previsiti per una modifica del regolamento e la successiva approvazione in Consiglio Comunale non si conciliano con l'urgenza richiesta. E' possibile, in attesa di un aggiornamento del regolamento, procedere con deliberazione di GIUNTA che prenda atto dei criteri dell'intesa della Conferenza del 05 luglio 2012 e del successivo Documento Unitario per l'attuazione dell'Intesa del gennaio 2013 e stabilisca i criteri per la valutazione delle domande e, soprattutto, la durata delle concessioni di suolo pubblico da assegnare per i tre posteggi liberi? Mi pare che nel Documento di gennaio sparisca il range in origine previsto dall'Intesa tra 9 e 12 anni e che le Regioni propongano ai Comuni la durata in 12 anni ( che vorremmo introdurre anche noi per i tre posteggi liberi da assegnare - anche le nostre direttive regionali prevedevano 10 anni).
E' possibile procedere nel modo descritto?
Grazie
In primis è bene distinguere tra l'[u][i]Intesa[/i][/u] (ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, e [u][i]Documento unitario[/i][/u] per l’attuazione dell’Intesa, che non costituisce fonte normativa e quindi non immediatamente applicabile. Infatti nel Documento unitario le regioni “propongono” ... e in contrasto con quanto definito dall'Intesa...
Ciò premesso in attesa del recepimento dell’Intesa da parte della regione ovvero di aggiornamento del Regolamento comunale da parte del Consiglio Comunale, a mio avviso non è sufficiente la Delibera di Giunta.
Quindi, se non ho capito male, per la predisposizione dei bandi dovrebbe farsi riferimento ai soli criteri previsti dall'Intesa? In questo caso, quando il punto 2), lettera a) del'Intesa fa riferimento alla maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche valutabile nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, a cosa si riferisce? La fase di prima applicazione è da intendersi quella iniziale ( fino al 7 maggio 2017, quando scadranno le concessioni che andranno rimesse a bando) o quella di prima attuazione/transitoria ( dal 08 maggio 2017 al 07 maggio 2020)?
riferimento id:15554La ponderazione del + 40% nel calcolo del punteggio in sede di prima applicazione si applica man mano che si procedrà ai bandi per le nuove assegnazioni a seguito delle scadenze previste dall'intesa. Le scadenze sono varie. Il comune accorperà o procederà di volta in volta ai nuovi bandi.
Una prima data di scadenza è l'8 maggio 2017, poi il 5 luglio 2017, poi con possibilità dal 5 luglio 2017 al 7 maggio 2020.
La volontà è quella di far vincere chi aveva già quel posteggio. Il comune deciderà se applicare tale criterio in una misura che va da 0 a 40%. Il documento di indirizzo del gennaio 2013 raccomanada di applicare il max cioè il 40% ma è solo una "raccomandazione".