Buongiorno simone, mi confermi che ai sensi del dpr 227/2011 il titolare dell'esercizio di vicinato non ha obbligo di fare dichiarazione su impatto acustico.
riferimento id:15552
Buongiorno simone, mi confermi che ai sensi del dpr 227/2011 il titolare dell'esercizio di vicinato non ha obbligo di fare dichiarazione su impatto acustico.
[/quote]
Purtroppo in Italia le leggi di semplificazione sono le più complicate da applicare.
E' un paradosso ma spesso, quando suono il mio mandolino, mangiando spaghetti e pizza mi rendo conto che siamo veramente al medioevo.
Ciò detto il dpr dispone:
[color=red]Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B[/color]
Allora uno pensa.
Beh: se trovo che nell'allegato B ci sono gli esercizi di vicinato è fatta:
Allora leggo l'allegato B e vedo:
[color=red]32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
[/color]
A questo punto apro il manuale di matematica e leggo:
1+1=2
OK in matematica e nella vita quotidiana 1 più 1 fa due.
Nel diritto?
****************
TRADOTTO: non ho dubbi che i negozi non facciano alcuna VIAC .... ma troverai comunque qualcuno che la pensa diversamente!