Vi chiedo disperatamente un aiuto su una simpaticissima AUA ricevuta proprio oggi.
Il richiedente, utilizzando il modello proposto da Regione Lombardia, chiede autorizzazione unica per:
- emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione generale)
- impatto acustico di cui alla L. 447/1995.
L'art. 3, c.3, del Regolamento (ribadito dalla Circolare della Regione) prevede che per le attività "soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale" il gestore può "non avvalersi" dell'Aua e utilizzare, sempre tramite il Suap, il vecchio iter.
Ma visto che il gestore ha "facoltà" (non obbligo) di non avvalersi dell'Aua, se lui la presenta comunque cosa diavolo dobbiamo fare? La Provincia (interpellata stamattina) sostiene che nel caso specifico non avrebbe alcun titolo da rilasciare e quindi è implicito che la situazione non ricada nell'Aua.
Io, buttato dal nulla in questa scomoda posizione, devo assumere competenze volanti in normative ambientali, urbanistiche, tecniche etc. etc. quando mi occupo di tutt'altro. Non so più dove sbattere la testa.
Help!
L'istanza di autorizzazione di carattere generale deve sempre essere presentata al SUAP, il quale la trasmette alla Provincia. La Provincia prenderà atto dell'adesione all'autorizzazione in via generale adottata dall'Ente segnalando che la stessa assumerà efficacia dal quarantacinquesimo giorno dalla data in cui l'istanza è pervenuta al SUAP.
L'iter effettivamente è rimasto lo stesso, l'unica novità è che il SUAP rilascia il provvedimento adottato dalla Provincia e/o da altri soggetti competenti in materia ambientale (es. ATO) al fine di raccogliere in un unico provvedimento uno o più titoli abilitativi.
L'istanza di autorizzazione di carattere generale deve sempre essere presentata al SUAP, il quale la trasmette alla Provincia. La Provincia prenderà atto dell'adesione all'autorizzazione in via generale adottata dall'Ente segnalando che la stessa assumerà efficacia dal quarantacinquesimo giorno dalla data in cui l'istanza è pervenuta al SUAP.
L'iter effettivamente è rimasto lo stesso, l'unica novità è che il SUAP rilascia il provvedimento adottato dalla Provincia e/o da altri soggetti competenti in materia ambientale (es. ATO) al fine di raccogliere in un unico provvedimento uno o più titoli abilitativi.
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Allora a questo punto invierò alla Provincia la sola documentazione (allegata all'AUA) riguardante l'adesione all'autorizzazione in via generale, senza inviare l'istanza per il rilascio dell'Aua. Giusto? Mi sembrerebbe assurdo chiedere alla ditta una nuova presentazione di documentazione al di fuori dell'Aua (quando la norma prevede la "facoltà" di mantenere il vecchio iter).
Ma la Provincia, in questi casi, rilasciava la "presa d'atto" con segnalazione dell'efficacia dopo i 45 giorni? Perchè il funzionario con cui ho parlato stamattina mi ha fatto capire che non veniva rilasciata (e quindi io non la riceverò da inoltrare alla ditta).
Grazie...
L'autorizzazione in via generale è adottata dalla Provincia con atto dirigenziale che disciplina le modalità di adesione. L'iter può essere diverso da provincia a provincia. Qualora gli Enti interessati (ARPA o Comune) riscontrassero la mancanza di requisiti da parte del soggetto richiedente o in presenza di situazioni a rischio per motivi sanitari o ambientali possono chiedere che sia negata l'adesione. Diversamente vale il silenzio assenso.
riferimento id:15550Se il gestore decide di chiedere l'AUA non sta al SUAP decidere di escluderla e applicare la norma di settore!
[i]Art. 3 comma 3. È fatta comunque salva[u] la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale[/u] nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.[/i]
Pertanto io la tratterei come AUA, inviando tutto alla provincia (quale autorità competente) e ai soggetti competenti (comune e ARPA).
Per l'autorizzazione in via generale era prassi lascia scadere i 45 giorni e non rilasciare atti.
Con l'AUA questo non è possibile, quindi a mio avviso l'autorità competente dovrà adottare l'AUA (che conterrà anche il nulla osta acustico) e il SUAP la rilascerà.
Certo è strano che la ditta abbia chiesto l'AUA...
Se il gestore decide di chiedere l'AUA non sta al SUAP decidere di escluderla e applicare la norma di settore!
[i]Art. 3 comma 3. È fatta comunque salva[u] la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale[/u] nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.[/i]
Pertanto io la tratterei come AUA, inviando tutto alla provincia (quale autorità competente) e ai soggetti competenti (comune e ARPA).
Per l'autorizzazione in via generale era prassi lascia scadere i 45 giorni e non rilasciare atti.
Con l'AUA questo non è possibile, quindi a mio avviso l'autorità competente dovrà adottare l'AUA (che conterrà anche il nulla osta acustico) e il SUAP la rilascerà.
Certo è strano che la ditta abbia chiesto l'AUA...
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Le ditte sono in confusione come lo siamo noi. Resta però il fatto (come sostenevo io e come hai sottolineato tu) che la ditta ha "facoltà" di non utilizzarla in quei casi, non certo l'obbligo. Se quindi presenta un'istanza AUA la Provincia non può dirmi che non può farlo perchè l'Ente non ha titolo da rilasciare, o sbaglio?
A questo punto, visto il marasma, parlerò con la ditta per valutare se accettare semplicemente la comunicazione di adesione alle attività in deroga (fuori AUA) e inoltrare quella alla Provincia. Poi attenderò che la Provincia stessa ci indichi come diavolo dobbiamo agire.
Grazie ancora!