Buongiorno,
siamo un' azienda che si occupa della costruzione di attrezzature per l’ecologia in genere (compattatori per RSU, lavacassonetti, ecc.). Mi è stato affidato il compito di instaurare nell’ambito aziendale l’attività di noleggio senza conducente di alcuni veicoli presi come permuta per altri nuovi consegnati. Questi veicoli vengono ricondizionati per poi essere venduti (contestualmente viene effettuato il cosiddetto “minipassaggio”). Come può immaginare sono autocarri che possono avere diverse masse totali a terra che vanno da 1.700 Kg. a 40.000 Kg.
Ho già presentato e ottenuto la D.I.A. dal comune di residenza e ho presentato la domanda per l’aggiornamento della carta di circolazione all’UMC competente per un veicolo per trasporto specifico (compattatore per RSU) con una massa totale a terra di 15.000 Kg. con regolare “minipassaggio”.
La pratica mi è stata rigettata adducendo che le autorizzazioni vengono rilasciate solo a veicoli con una massa totale non superiore a 6.000 Kg.
A questo punto sorge spontanea una domanda: l’art. 84 (punti 1-2-3) del D.L. 30-04-92 n° 285 recita diversamente? Oppure ho interpretato male io l’articolo?
Oppure c’è da considerare il tipo di trasporto se specifico, speciale, di cose, eccezionale dal momento che le autorizzazioni si possono rilasciare ad autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati (punto 3 dell’art. 84)?
Immagino le molteplici richieste che Vi vengono rivolte, ma Vi chiediamo gentilmente una celere risposta, onde poter proseguire nel Nostro intento di avviare un nuovo canale che potrà rivelarsi redditizio.
Infiniti ringraziamenti.
Articolo 84, codice della strada
Articolo 84 - Locazione senza conducente
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di
persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
Il comma 3 è relativo alle sole imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori, e si riferisce a autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni
Il comma 4, invece, applicabile a tutti, si riferisce a:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di
persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
E' necessario quindi verificare se tali veicoli abbiano le suddette caratteristiche, ma mi pare di aver capito che non tutti ce le hanno, e quindi non tutti i veicoli potranno essere immatricolati come noleggio senza conducente
Buongiorno,
siamo un' azienda che si occupa della costruzione di attrezzature per l’ecologia in genere (compattatori per RSU, lavacassonetti, ecc.). Mi è stato affidato il compito di instaurare nell’ambito aziendale l’attività di noleggio senza conducente di alcuni veicoli presi come permuta per altri nuovi consegnati. Questi veicoli vengono ricondizionati per poi essere venduti (contestualmente viene effettuato il cosiddetto “minipassaggio”). Come può immaginare sono autocarri che possono avere diverse masse totali a terra che vanno da 1.700 Kg. a 40.000 Kg.
Ho già presentato e ottenuto la D.I.A. dal comune di residenza e ho presentato la domanda per l’aggiornamento della carta di circolazione all’UMC competente per un veicolo per trasporto specifico (compattatore per RSU) con una massa totale a terra di 15.000 Kg. con regolare “minipassaggio”.
La pratica mi è stata rigettata adducendo che le autorizzazioni vengono rilasciate solo a veicoli con una massa totale non superiore a 6.000 Kg.
A questo punto sorge spontanea una domanda: l’art. 84 (punti 1-2-3) del D.L. 30-04-92 n° 285 recita diversamente? Oppure ho interpretato male io l’articolo?
Oppure c’è da considerare il tipo di trasporto se specifico, speciale, di cose, eccezionale dal momento che le autorizzazioni si possono rilasciare ad autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati (punto 3 dell’art. 84)?
Immagino le molteplici richieste che Vi vengono rivolte, ma Vi chiediamo gentilmente una celere risposta, onde poter proseguire nel Nostro intento di avviare un nuovo canale che potrà rivelarsi redditizio.
Infiniti ringraziamenti.
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