NOTA DI INDIRIZZI in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli. Somministrazione non assistita
Con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall’articolo 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Cosa significa "E’ consentita la vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita"? la mescita è qui intesa come somministrazione assistita? come fanno gli imprenditori agricoli a far degustare le bevande (es. vino) che producono e che sono destinate alla vendita diretta senza che vi sia mescita?!
grazie