Quale norma prevede il registro generale di commercializzazione dei vini?
Lo vidima il Suap? (nella parte finale del registro vedo la dicitura: Firma del Funzionario del Servizio Repressione Frodi)
Una volta vidimato deve essere effettuato qualche altro adempimentio?
D.M. 22 novembre 1999 - Vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 17 del regolamento CEE n. 2238/93 (2) (3).
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
dell'Ispettorato centrale repressioni frodi
Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 71;
Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, gli articoli 12 e 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti;
Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1967 , recante norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 20 settembre 1967;
Visto il D.M. 19 dicembre 1994, n. 768 , recante disposizioni nazionali d'applicazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 1995, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995 , recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1995;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 55;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Considerata la necessità di prevedere disposizioni di applicazione in materia di tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli;
Considerato che la detenzione ovvero la manipolazione di taluni prodotti vitivinicoli possono avvenire solo in stabilimenti appositamente riconosciuti od autorizzati ai sensi delle norme comunitarie e nazionali citate e che, in relazione alle specifiche attività a rischio di frode svolte negli stessi stabilimenti, è richiesta l'immediata attivazione di un regime di vigilanza atto a prevenire le frodi medesime;
Considerato che talune ditte possono essere sottoposte a particolari misure di controllo in applicazione dell' art. 17, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2238/93 e che, al riguardo, è opportuno prevedere che la vidimazione dei registri sia sempre effettuata dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Considerato che, in applicazione dei princìpi di semplificazione amministrativa, è opportuno rendere agevole e snello l'adempimento concernente la vidimazione di alcuni registri dei prodotti vitivinicoli, consentendo che l'adempimento stesso sia effettuato presso il comune nel cui territorio ha sede lo stabilimento od il deposito dove deve essere tenuto il registro;
Decreta:
1. 1. I registri di cui al regolamento CEE n. 2238/93 , costituiti con le modalità di cui all' art. 8, comma 1, del D.M. n. 768/1994, devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione.
2. 1. [b]La vidimazione di cui all'art. 1 è effettuata dall'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio nei seguenti casi:[/b]
1) alla ditta richiedente deve essere attribuito il numero di codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto interministeriale n. 768/1994;
2) sia richiesta la vidimazione dei registri da tenersi negli stabilimenti o nei depositi autorizzati ovvero riconosciuti per:
a) la produzione e l'imbottigliamento dell'aceto;
b) la raccolta dei sottoprodotti della vinificazione;
c) la trasformazione delle uve appartenenti a varietà diverse da quelle che figurano in via esclusiva come varietà di uve da vino nonché dei prodotti ottenuti dalle uve medesime;
d) la produzione di mosto concentrato rettificato;
e) la preparazione del vinello;
3) la ditta richiedente sia stata sottoposta alle misure prese dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi in applicazione dell' art. 17, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2238/93;
4) la richiesta di vidimazione riguardi un tabulato meccanografico relativo a diverse tipologie di registrazione da parte di più operatori e sia presentata da un'impresa specializzata nella tenuta della contabilità per conto degli operatori facenti capo all'impresa stessa;
2. Limitatamente alle ditte cui è già stato attribuito il numero di codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del citato decreto interministeriale, la vidimazione può essere effettuata presso il comune ove ha sede lo stabilimento od il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vitivinicoli.
3. 1. [b]Il comune cura l'annotazione su apposito registro[/b]:
a) dei dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione di cui all'art. 1, elencati nel modello A allegato al presente decreto;
b) degli estremi del documento d'identità del rappresentante legale della ditta richiedente la vidimazione o della persona eventualmente incaricata dallo stesso al ritiro dei registri nonché della firma del rappresentante legale o della persona eventualmente incaricata, all'atto della consegna dei registri vidimati;
c) della data della consegna dei registri vidimati.
2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono effettuate contestualmente alla vidimazione ed alla consegna dei registri vidimati.
3. Il comune invia, ogni mese, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione di cui all'art. 1, compilando il modello A allegato al presente decreto.
4. Il comune compila il modello A e lo invia, con il mezzo più rapido, entro il giorno lavorativo successivo alla data di vidimazione del registro, qualora abbia proceduto alla vidimazione dei seguenti registri:
a) di entrata ed uscita dello zucchero negli stabilimenti ove sono detenuti prodotti vitivinicoli, ai sensi dell' art. 15 del regolamento CEE n. 2238/93 e dell' art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;
b) di impiego del ferrocianuro di potassio, ai sensi dell' art. 14 del regolamento CEE n. 2238/93 e del decreto ministeriale 5 settembre 1967 ;
c) di entrata e di uscita delle uve dai centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1995 .
4. 1. Il presente decreto non si applica ai registri dei prodotti vitivinicoli da vidimare ai sensi della normativa fiscale.
Allegato
Modello A - Trasmissione dei dati relativi alla vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli (allegato al decreto dirigenziale (gg/mm/aa), recante vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 17 del regolamento CEE n. 2238/93).
Comune di
1. Ditta
a) codice attribuito dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale
repressione frodi competente per territorio (codice ICRF)
b) nome o ragione sociale
c) sede legale
via
n.
c.a.p.
comune
prov.
d) sede amministrativa
via
n.
c.a.p.
comune
prov.
e) codice fiscale
f) partita I.V.A.
g) codice C.C.I.A.A.
2. Rappresentante legale
a) nome e cognome
b) residenza
via
n.
c.a.p.
comune
prov.
c) codice fiscale
3. Sede dello stabilimento o del deposito per il quale vengono vidimati i registri
via
n.
c.a.p.
comune
prov.
4. Registro vidimato
1
a) tipo di registro
codice
descrizione
b) data di vidimazione
c) quantità n.
d) numero posizione (solo registri imbottigliamento codice IMBV)
giorno
mese
anno
e) numero di pagine di cui è costituito il registro
f) tipo di contabilità:
Manuale
Meccanografica
Luogo e data
Timbro del Comune
Firma
lì
4. Registro vidimato
2
a) tipo di registro
codice
descrizione
b) data di vidimazione
c) quantità n.
d) numero posizione (solo registri imbottigliamento codice IMBV)
giorno
mese
anno
e) numero di pagine di cui è costituito il registro
f) tipo di contabilità:
Manuale
Meccanografica
4. Registro vidimato
3
a) tipo di registro
codice
descrizione
b) data di vidimazione
c) quantità n.
d) numero posizione (solo registri imbottigliamento codice IMBV)
giorno
mese
anno
e) numero di pagine di cui è costituito il registro
f) tipo di contabilità:
Manuale
Meccanografica
4. Registro vidimato
4
a) tipo di registro
codice
descrizione
b) data di vidimazione
c) quantità n.
d) numero posizione (solo registri imbottigliamento codice IMBV)
giorno
mese
anno
e) numero di pagine di cui è costituito il registro
f) tipo di contabilità:
Manuale
Meccanografica
Codifica registri settore vitivinicolo
1. Produzione - Elaborazione - Commercializzazione
CS Carico e scarico generale prodotti e sottoprodotti vitivinicoli
VDOC Produzione uno o più vini DOC
DOCC Registro vari vini DOC commercializzazione
LVSN Carico e scarico elaborazione vini spumanti
CSSC Carico e scarico elaborazione vini spumanti gassificati
LVFN Carico e scarico elaborazione vini frizzanti
LVFG Carico e scarico elaborazione vini frizzanti gassificati
TRVA Carico e scarico elaborazione vini aromatizzati
PLIQ Elaborazione vini liquorosi
PROA Vini liquorosi
PLMC Carico e scarico elaborazione mosti concentrati
BABV Carico e scarico bevande alternative a base di vino
EVA Elaborazione vini alcolizzati
PLSU Carico e scarico elaborazione succhi d'uva
2. Imbottigliamento
IMBV Imbottigliamento vini da tavola e DOC
IMBF Imbottigliamento bevande di fantasia a base di vino
3. Trattamenti - Pratiche enologiche
TGLI Taglio dei vini da tavola
TRFC Trattamento con ferrocianuro da potassio
PDEN Carico e scarico prodotti enologici
DOLC Dolcificazione
ACID Acidificazione
DISA Disacidificazione
ARR Arricchimento vini da tavola e DOC
Luogo e data
Timbro del Comune
Firma
li
E' possibile avere un chiarimento sulla procedure e sulle relative norme che disciplinano la vidimazione dei documenti di accompagnamento e la convalida delle bolle di consegna aventi validità 48 ore, per la commercializzazione del vino.
E' possibile applicare l'istituto della autovidimazione sia per il registro che per le bolle?
E' possibile avere un chiarimento sulla procedure e sulle relative norme che disciplinano la vidimazione dei documenti di accompagnamento e la convalida delle bolle di consegna aventi validità 48 ore, per la commercializzazione del vino.
E' possibile applicare l'istituto della autovidimazione sia per il registro che per le bolle?
[/quote]
NONOSTANTE io sia un fautore delle autocertificazioni nel caso di specie, visti anche i problemi legati alla vigilanza (anche all'estero) ed alle implicazioni sui finanziamenti comunitari SUGGERISCO di non procedere all'autovidimazione per questi registri.
Per le bolle: http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/schede/sportello_unico_attivit_produttive_amministrative_e_di_supporto/schedaimportata_870000928/
Per il resto vedi l'annotazione di Alberto.
DOCUMENTI ACCOMPAGNAMENTO VINO
(Reg. 884/01; D.Lgs. 260/00; Legge 28/99, 82/06; D.M. 28/12/89, 19/12/94, 26/6/97,
14/9/99; Circ. MIPA 16/11/93)
Soggetti interessati:
Persone fisiche o giuridiche, od Associazione di tali persone che intendono trasportare o spedire prodotti
vinici con esclusione di:
a) trasporto uve o mosto di uve, effettuato direttamente dal produttore o tramite terzi, ad impianto
vinificazione proprio o del trasformatore o dell'Associazione, purché a distanza inferiore a 40 Km. e
nell’ambito della stessa zona viticola;
b) trasporto di prodotti vinici contenuti in recipienti inferiori a 5 litri, purché muniti di etichetta (Riportare
nominativo imbottigliatore) e dispositivo di chiusura a perdere, e per quantitativi inferiori a 100 litri (5
litri per mosto di uve concentrato);
c) trasporto di aceto di vino;
d) trasporto prodotto tra 2 impianti stessa impresa, se proprietario non cambia, e trasporto avviene per
motivi di lavorazione, magazzinaggio, imbottigliamento, previa autorizzazione organo competente;
e) trasporto di fecce e vinacce se effettuati per ritirare prodotti da vinificazione e se scortati da bollette di
consegna e diretti a distilleria;
f) trasporto privato di vino o mosto destinato a consumo familiare se inferiore a 30 litri;
g) trasporto di vini o succhi d'uva per sedi diplomatiche e consolari nei limiti loro assegnati;
h) trasporto di vini e succhi d'uva su aerei, navi, treni ... per esservi consumato;
i) trasporto di vino e succo di uva a seguito traslochi;
j) trasporto prodotti vinici destinati ricerca e sperimentazione se inferiore a 1 hl.;
k) trasporto campioni commerciali;
l) trasporto campioni destinati a laboratorio analisi;
m) bevande alcoliche costituite da vini aromatizzati, liquori, acquaviti ed alcole etilico, addizionati con acqua
gassata semplice o soda o con succhi frutta, sciroppi, bevande analcoliche, condizionate in recipienti
contenenti quantità inferiori a 0,35 litri ed aventi titolo alcolometrico inferiore a 11% vol.
In questi casi sufficiente compilare documento di trasporto (DDT) previsto da normativa disciplina IVA se
produttore è soggetto a contabilità o dichiarazione di esonero.
Iter procedurale:
Per trasporto prodotti vitivinicoli in recipienti e delle vinacce destinate a distillazione obbligatoria è sufficiente
"bolla di accompagnamento" fiscale se:
- prodotti circolano su territorio nazionale;
- destinati a scambi comunitari ma non soggetti ad accisa (v. succo d'uva);
- destinati a scambi comunitari, soggetti ad accisa, ma attuati da "piccoli produttori", cioè chiunque
produce in media meno di 1.000 hl. di vino anno (Dati ultime 5 campagne desunti da denuncia
produzione);
- destinati a Paesi terzi.
Bolla accompagnamento redatta in 3 esemplari (2 nel caso di trasporto effettuato con mezzi propri, di cui 1
copia per mittente ed 1 copia per destinatario), contenente:
a) generalità ed indirizzo speditore e destinatario, compreso codice fiscale/partita IVA. Nel caso di
esportazione indicare pure Autorità di controllo alla partenza;
b) numero di identificazione documento;
c) dati identificazione trasportatore e del mezzo di trasporto;
d) data redazione e spedizione, specificando luogo ed ora di partenza;
e) designazione prodotto trasportato, specificando colore vino (bianco, rosso, rosato) e termine "Italia" se
prodotto inviato all'estero;
f) per trasporti in recipienti di oltre 60 litri o sfusi di vini atti a divenire vini da tavola o v.q.p.r.d., mosti di
uve parzialmente fermentati, mosti di uve concentrati (rettificati o meno), mosti di uve fresche mutizzati
in alcole, succo di uve, succo di uve concentrato, vino liquoroso, feccia di vino, vinaccia, vinello, vino
alcolizzato, vino ottenuto da uve non autorizzate, prodotti non destinati a consumo umano occorre
indicare inoltre:
- numero riferimento documento, denominazione e sede Organismo controllo. Legge 82/06 stabilisce
che convalida di tali documenti può essere attuata mediante apposizione di timbro da parte
incaricato del Sindaco competente del luogo di inizio trasporto, o stampigliatura attuata da mittente
mediante “apparecchiatura automatica di microfilmatura”, o specifica impronta di timbratrice
riconosciuta (Riportare data e numero progressivo) da parte mittente (Impronta depositata presso
Ufficio Repressione Frodi) prima inizio trasporto;
- per vini: titolo alcolometrico effettivo espresso in %vol. (Ammessa tolleranza di + o – 0,2% vol);
- per prodotti non fermentati: indice refrattometrico e la massa volumica (Ammessa tolleranza di + o
– 6 unità);
- per vini nuovi ancora in fermentazione e mosti di uva parzialmente fermentati: titolo alcolometrico
totale;
- per vini e mosti di uve la zona viticola e le operazioni enologiche a cui sottoposto prodotto;
- per mosti di uve concentrati, rettificati o meno: tenore di zucchero (Ammessa tolleranza in + o – di
3%);
g) luogo di consegna del prodotto;
h) quantitativo netto trasportato (espresso in t. Ammessa tolleranza in + o – di 1,5%), specificando
numero e volume nominale recipienti (Se prodotto sfuso indicare solo quantità netta)
Qualunque documento accompagnamento compilato in ogni parte e senza "raschiature o soprascritte". Ogni
errore di compilazione commesso rende inutilizzabile documento.
Fattura o bolla fiscale non necessita di:
1) preventiva timbratura da parte Ufficio Repressione Frodi o Comune;
2) presentazione per convalida a Comune dopo compilazione.
Non necessaria bolla accompagnamento per "circolazione di vini e prodotti vinosi muniti di contrassegno di
Stato".
Nel caso di privato cittadino che trasporta oltre 30 litri di vino e non dispone di bolle accompagnamento, può
rivolgersi a Comune ed Ufficio Repressione Frodi per ottenere e compilare tale documento. Comune, qualora
rilascia bolla accompagnamento, dovrà annotarlo su registro.
Per prodotti esonerati da documenti accompagnamento occorre “in qualsiasi momento provare esattezza di
tutte le annotazioni prescritte per i registri di cantina”.
Per prodotti non conformi a disposizioni CE o nazionali, speditore chiede preventiva vidimazione da parte
Ufficio Repressione Frodi a documento accompagnamento.
In caso di prodotti importati da Paesi Terzi riportare sempre su documenti accompagnamento: numero
documento, data della sua compilazione, nome e sede Organismo Paese Terzo che ha redatto o vidimato
documento.
Per trasporto in ambito CE di prodotti vinicoli soggetti ad accisa ma "in regime sospensivo" (v. Vino da Italia
in Inghilterra) occorre "documento di accompagnamento", con esclusione dei "piccoli produttori", a meno
che non siano titolari di un deposito fiscale.
Documento accompagnamento valido per 1 solo trasporto, anche se contenente più partite di stesso
prodotto o più partite di diversi prodotti (vino da tavola, vino DOC, spumante ...), purché in recipienti di
capacità inferiori a 60 litri, chiusi e muniti di contrassegni vinici. Se prodotti trasportati in compartimenti
separati o miscelati, necessario 1 documento per ciascuna parte in cui indicare impiego prodotto miscelato.
A partire da 1/7/1990 obbligatoria circolazione di alcoli metilico, propilico, isopropilico muniti di bolletta
accompagnamento redatta su "moduli predisposti per la scrittura a ricalco, anche su moduli continui
meccanografici"
Documenti accompagnamento reperibili presso tipografie o rivenditori autorizzati, Uffici IVA debbono essere
conservati in azienda per almeno 5 anni.
Vietate cessioni documenti di accompagnamento. In caso cessazione attività, documenti accompagnamento
timbrati ma non utilizzati, consegnati entro 30 giorni ad Ufficio Repressione Frodi, che redige verbale. In
caso di modifica titolarità azienda, documenti accompagnamento timbrati continuano ad essere utilizzati,
purché inviata comunicazione ad Ufficio Repressione Frodi.
Trasportatore deve:
1) accertare regolarità e completezza documento accompagnamento, altrimenti non inizia viaggio;
2) in caso di cambiamento mezzo di trasporto, annotare su retro documento accompagnamento: generalità
trasportatore (compreso codice fiscale), data partenza, mezzo trasporto utilizzato;
3) in caso di perdita prodotto durante trasporto per causa fortuita o di forza maggiore, far accertare fatto
da agenti polizia ed avvertire, se possibile, Ufficio Repressione Frodi.
Destinatario, prima di prendere in carico prodotto vinico nel proprio registro, accerta regolarità trasporto e
completezza documento accompagnamento. Destinatario può respingere prodotti apponendo su retro
documento dicitura "Respinto dal destinatario" con data e firma ed, eventualmente, quantitativo respinto. In
tal caso prodotto può ritornare a speditore accompagnato da stesso documento.
Per vini D.O.C. e D.O.C.G. o vini da tavola ad indicazione geografica, documento accompagnamento vale
come attestato denominazione di origine o designazione provenienza qualora:
A) speditore sia produttore del vino trasportato che non acquista nè vende prodotti vitivinicoli in zone
diverse da quelle "di cui utilizza la denominazione";
B) speditore chiede visto preventivo su documento accompagnamento ad Ufficio Repressione Frodi;
C) riportate su documento diciture "Presente documento vale come attestato di denominazione di origine
per i vini D.O.C. o D.O.C.G. in esso indicati"; "Presente documento vale come attestato di provenienza
per vini da tavola in esso indicati". Ufficio Repressione Frodi può autorizzare speditori che effettuano
regolarmente trasporti di vini D.O.C./D.O.C.G. o ad indicazione geografica e tengono in regola registri di
cantina ad utilizzare diciture prestampate, purchè preventivamente autenticate da Ufficio Repressione
Frodi o da stessi speditori, mediante timbro ufficiale (Modello riportato su G.U. 128/01). Speditori
debbono conservare timbro e mantenere garanzia di cui sopra pena revoca autorizzazione.
Diciture sempre vidimate da Ufficio Repressione Frodi mediante timbro, data, firma responsabile;
D) numero riferimento su documento accompagnamento apposto da Ufficio Repressione Frodi;
E) in caso di spedizione da Stato diverso da quello di produzione, documento deve contenere: numero
riferimento, data redazione, nome e sede Organismo competente che figura nel documento di
accompagnamento al trasporto prima della rispedizione. Ciò vale anche come attestato di denominazione
di origine (DOC, DOCG) od indicazione geografica.
Se Ufficio Repressione Frodi accerta infrazione nella emissione documenti accompagnamento impone a
speditore che successivi documenti siano muniti di visto preventivo rilasciato da stesso Ufficio e valido non
oltre 5 giorni da rilascio.
Sanzioni:
Chiunque non compila documento di accompagnamento o questo contiene notizie false, erronee od
incomplete: multa da 600 a 15.000 EUR + fermo trasporto prodotti fino ad emissione nuovo documento o
correzione del precedente vistata da Ufficio Repressione Frodi (Se ciò non possibile: divieto commercializzare
prodotti). Se indicazioni mancanti su documento non essenziali o riguardano quantitativi inferiori a 100 hl. in
caso di vino sfuso od a 10 hl. in caso di vino confezionato: multa da 150 a 3.750 EUR