Quale norma prevede il registro di carico e scarico dei veicoli in deposito?
Grazie
Le norme di riferimento sono l'art. 128 del TULPS (testo unico leggi pubblica sicurezza) e l'art. 247 del relativo regolamento, nonché D.P.R. 28.05.2001 n.311- Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42. Naturalmente parliamo di veicoli usati o in conto vendita (artt. 126 o 115 TULPS).
riferimento id:15529Quindi chi effettua vendita di veicoli usati deve avere
- registro beni usati
- registro dei veicoli in deposito (carico e scarico)...
devono essere tenuti entrambi o sono alternativi l'uno all'altro?
Se c'è intermediazione (agenzia d'affari) serve anche il registro delle operazioni giornaliere...
E' così?
Il titolare di una rivendita di moto usate chiede la vidimazione del registro degli autoveicoli (?) in deposito (registro carico e scarico)...
Procedo con la vidimazione?
In realtà il registro di "carico e scarico" è il registro dei beni usati nel quale devono essere indicate tutte le operazioni che riguardano in bene (generalità del precedente proprietario e dell'acquirente, date delle operazioni e prezzo di acquisto e di vendita).
Nel caso ci siano veicoli in conto vendita serve anche il registro degli affari.
La vidimazione è effettuata dal SUAP (se l'Ufficio lo consente è possibile anche l'autovidimazione con procedura prevista nel portale del SUAP).
Ok grazie...
anche se il registro riporta la dicitura autoveicoli e la ditta tratta moto usate posso procedere con la vidimazione? non credo esista un registro specifico per le moto...
Auto o moto non è assolutamente rilevante. Basta tirarci una riga e scriverci solo "veicoli".
riferimento id:15529Direi di fare attenzione a quello che portano a vidimare. Spesso usano dei registri che si trovano in commercio denominati "carico e scarico" che hanno carattere fiscale ma non sono quelli previsti per il commercio in genere di cose usate ex art.126 e 128 tulps (che invece è un registro di p.s.).
Se fanno commercio di veicoli usati (il cliente gli vende il veicolo ed il concess. se lo intesta con il cd "mini passaggio") devono usare il registro del 128 tulps con riferimento a presa d'atto del Comune/SUAP ex art.126 TULPS ed in genere a scia per commercio di vicinato.
Se oltre a questo fanno anche il c.d. "conto vendita" o conto terzi come agenzia di affari ex art.115 TULPS, il bene rimane di proprietà del cliente che glielo porta fino a quando non si conclude positivamente l'affare. In tal caso il concessionario fa da tramite tra le parti e registra quei veicoli che ha avuto appunto in conto terzi (e non gli altri "usati") nell'apposito "giornale degli affari" ex art.120 TULPS, preventivamente vidimato.
Se poi, infine, ritira anche l'usato non per rimetterli in commercio ma solo per destinarli alla successiva demolizione presso gli appositi centri, allora deve anche tenere lo speciale registro (il formato è nel DM Trasporti del 16.10.1995), vidimato direttamente dalla Questura, con onere di vidimazione annuale della stessa, previsto dall'art. 264 c.3 e c.4 reg. esec. cds.
Circolare Aci: regole più trasparenti per le operazioni di esportazione veicoli
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20205.0
[size=14pt][b]Commercio online di auto nuove ed usate - Non serve deposito[/b][/size]
[i]Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese[/i]
[color=red][b]Risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016 - Attività di commercio elettronico di auto nuove ed usate[/b][/color]
http://buff.ly/2imQ3ON
Buongiorno a tutti, sono un'operatore del settore auto usate, ho presentato la scia in comune per "spostare" la sede legale e operativa, ma l'impiegata comunale, alla mia domanda se serviva un nuovo registro di carico e scarico relativo alla nuova sede, non mi ha saputo rispondere, in quanto l'ufficio commercio, a suo dire, si occupa solo della vidimazione dei suddetti registri ma non è in grado di stabilire se occorre un nuovo registro!
Ho telefonato anche in questura (uff. pas) e mi è stato risposto che da qualche anno la pratica relativa ai registri di carico e scarico è di competenza del comune dove viene "aperta" l'attività.
Qualcuno mi sa rispondere?
Ringrazio anticipatamente.
Buongiorno a tutti, sono un'operatore del settore auto usate, ho presentato la scia in comune per "spostare" la sede legale e operativa, ma l'impiegata comunale, alla mia domanda se serviva un nuovo registro di carico e scarico relativo alla nuova sede, non mi ha saputo rispondere, in quanto l'ufficio commercio, a suo dire, si occupa solo della vidimazione dei suddetti registri ma non è in grado di stabilire se occorre un nuovo registro!
Ho telefonato anche in questura (uff. pas) e mi è stato risposto che da qualche anno la pratica relativa ai registri di carico e scarico è di competenza del comune dove viene "aperta" l'attività.
Qualcuno mi sa rispondere?
Ringrazio anticipatamente.
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SERVE senz'altro un nuovo registro.
Il registro è valido per SOGGETTO-OGGETTO (cioè per una impresa in un luogo). Se cambia il soggetto o l'oggetto (quindi la sede operativa) allora occorre chiudere il vecchio registro ed aprire un nuovo registro.
QUESTA E' REGOLA GENERALE
Grazie mille! :)
riferimento id:15529Confermo. Se per registro di "carico e scarico" intendiamo quello del 128 tulps allora la competenza è del Comune (salvo non ritenerlo implicitamente abrogato per effetto dell'abrogaxione del 126 tulps) così come per quello del 120 tulps per i veicoli conto terzi mentre se ci riferiamo al registro dei veicoli da demolire allora la competenza è della Questura per tutta la provincia.
riferimento id:15529[color=red][b][size=18pt]COSE USATE - abrogato anche l'obbligo del registro (MININTERNO 2/3/2017)
[/size][/b][/color]
L'art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall'art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il [b]MININTERNO [/b]ha precisato che deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornamente previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S.
[color=red][b]Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017[/b][/color]
http://buff.ly/2mkmQGN
Buongiorno, chi sa aiutarmi?
Un venditore di autovetture usate deve tenere ancora il registro di carico e scarico cose usate? Se è stato abrogato, ma volessi comunque utilizzarlo, è soggetto a vidimazione?
La vidimazione nel caso chi dovrebbe farla?
Sentivo parlare di autovidimazione, ma come si dovrebbe operare? Grazie a chi riesce a darmi una dritta.
Buongiorno, chi sa aiutarmi?
Un venditore di autovetture usate deve tenere ancora il registro di carico e scarico cose usate? Se è stato abrogato, ma volessi comunque utilizzarlo, è soggetto a vidimazione?
La vidimazione nel caso chi dovrebbe farla?
Sentivo parlare di autovidimazione, ma come si dovrebbe operare? Grazie a chi riesce a darmi una dritta.
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1) il registro di cose usate, secondo l'interpretazione prevalente (vedi circolare) non va più nè vidimato nè autovidimato. Se decidi di tenerlo puoi farlo ma non puoi vidimarlo ed ha solo una finalità "interna"
2) altra cosa è il registro di CARICO E SCARICO delle vetture da rottamare (rifiuti) previsto dal 152/2006: https://www.to.camcom.it/registri-di-carico-e-scarico-e-formulari-di-identificazione-dei-rifiuti
Altra cosa ancora è il registro degli autodemolitori che, al momento, va sempre vidimato presso la Questura competente.
riferimento id:15529[color=red][b]Il REGISTRO delle cose antiche/usate è IN VIGORE - Consiglio di Stato 2/3/2018 [/b][/color]
[img width=300 height=225]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28870052_2058573434354128_8022498758585724586_n.jpg?oh=ccca5061d702616c970caee6829381cf&oe=5B05C27D[/img]
APPROFONDIMENTO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43931.0
Buongiorno,
ho letto il parere del Consiglio di Stato, ma mi chiedo per quanto riguarda la vidimazione quella è necessario ancora farla?
Si può eventualemnte procedere all'autovidimazione?
A mio avviso sì, meglio nella forma dell'autovidimazione.
riferimento id:15529ho letto il parere del Consiglio di Stato, ma mi chiedo per quanto riguarda la vidimazione quella è necessario ancora farla?
[color=red]Premesso che il parere del Consiglio di Stato FORMALMENTE non è vincolante (non è fonte normativa nè interpretazione autentica, anche se interpretazione autorevole) ... anche se noi suggeriamo di informare gli interessati suggerendo di tenere il registro ... ma la mancata produzione, ricordiamo, NON DETERMINA alcun effetto amministrativo. La mancanza del registro rileva solo ad eventuali fini sanzionatori .... [/color]
Si può eventualemnte procedere all'autovidimazione?
[color=red]CERTO!!!!!!! L'autovidimazione è procedura corretta (ci vantiamo di averla "inventata" nel 2003 proprio in questo forum) ... ormai universamente riconosciuta
Approfondimenti: https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+autovidimazione&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=ouCoWuShAc3CXv2niWA
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