Alcuni colleghi mi hanno detto che entro il 30 settembre dobbiamo pubblicare sul sito del comune le procedure di ogni procedimento di competenza comunale!!!!! Mi puoi aiutare a capirci qualcosa? Non riesco a capire qual è la norma di riferimento ... Ti prego aiutarmi, sono disperata ...
SEMPRE GRAZIE.
Alcuni colleghi mi hanno detto che entro il 30 settembre dobbiamo pubblicare sul sito del comune le procedure di ogni procedimento di competenza comunale!!!!! Mi puoi aiutare a capirci qualcosa? Non riesco a capire qual è la norma di riferimento ... Ti prego aiutarmi, sono disperata ...
SEMPRE GRAZIE.
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Con la delibera 71/2013 dello scorso 1° agosto la CiVIT ha previsto la pubblicazione, entro il 30 settembre, di alcune informazioni sui siti istituzionali, con relativa verifica degli OIV: nell’ottica di uno “spirito di gradualità”, la Commissione ha previsto che gli Organismi Interni di Valutazione (OIV) attestino (tramite pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito Documento di Attestazione allegato alla delibera 71/2013) l’effettivo assolvimento dei seguenti obblighi di pubblicazione
a) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;
b) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
c) procedimenti amministrativi (dati di cui all’art. 35, c. 1, lett. c), f), m) e d) del d.lgs. n. 33/2013);
d) servizi erogati agli utenti;
e) informazioni relative alla modalità di accesso civico.
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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
Art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e
ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione
d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti
i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti
da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i
fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a
corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero
il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso
dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la
sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte
sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali,
facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve
invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine
congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di
accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.