Data: 2013-09-16 18:39:07

Pubblicazione procedimenti ...

Alcuni colleghi mi hanno detto che entro il 30 settembre dobbiamo pubblicare sul sito del comune le procedure di ogni procedimento di competenza comunale!!!!! Mi puoi aiutare a capirci qualcosa? Non riesco a capire qual è la norma di riferimento ... Ti prego aiutarmi, sono disperata ...
SEMPRE GRAZIE.

riferimento id:15527

Data: 2013-09-16 20:58:50

Re:Pubblicazione procedimenti ...


Alcuni colleghi mi hanno detto che entro il 30 settembre dobbiamo pubblicare sul sito del comune le procedure di ogni procedimento di competenza comunale!!!!! Mi puoi aiutare a capirci qualcosa? Non riesco a capire qual è la norma di riferimento ... Ti prego aiutarmi, sono disperata ...
SEMPRE GRAZIE.
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Con la delibera 71/2013 dello scorso 1° agosto la CiVIT ha previsto la pubblicazione, entro il 30 settembre, di alcune informazioni sui siti istituzionali, con relativa verifica degli OIV: nell’ottica di uno “spirito di gradualità”, la Commissione ha previsto che gli Organismi Interni di Valutazione (OIV) attestino (tramite pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito Documento di Attestazione allegato alla delibera 71/2013) l’effettivo assolvimento dei seguenti obblighi di pubblicazione

a) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;
b) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
c) procedimenti amministrativi (dati di cui all’art. 35, c. 1, lett. c), f), m) e d) del d.lgs. n. 33/2013);
d) servizi erogati agli utenti;
e) informazioni relative alla modalità di accesso civico.

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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013

  Art. 35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e
  ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione
  d'ufficio dei dati.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle
tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per  ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti
i riferimenti normativi utili;
  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai
recapiti  telefonici  e  alla  casella  di  posta  elettronica
istituzionale,  nonche',  ove  diverso,    l'ufficio    competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile  dell'ufficio,  unitamente  ai  rispettivi  recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti
da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i
fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a
corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa  del
procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero
il  procedimento  puo'  concludersi  con  il  silenzio  assenso
dell'amministrazione;
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la
sua conclusione e i modi per attivarli;
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere,
con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale;
  n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte
sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi  canali,
facendone rilevare il relativo andamento.
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o
formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve
invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine
congruo.
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso
diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di
accesso  ai  dati  di  cui    all'articolo    58    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82;
  c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

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