Buongiorno,
in comune è pervenuta una richiesta di rinnovo della concessione all'utilizzo, imbottigliamento e vendita delle acque minerali:
1) a chi spetta rilasciarla?
Premetto che questo SUAP non si occupa né delle concessioni che riguardano il suolo pubblico (assegnato ad altro servizio) né dei bandi che riguardano attività svolte da imprese in locali di proprietà comunale.
A mio avviso le concessioni in questione spettano all’ufficio Ambiente del comune; è corretto?
2) la LR 38/2004 sembra stabilire due momenti distinti per l'avvio dell'attività:
- uno iniziale finalizzato al rilascio della concessione (ripropongo il quesito: a chi spetta?);
- uno successivo legato all'avvio vero e proprio dell'attività (competenza SUAP e da quando? - passata da regime autorizzatorio a SCIA con la LR 69/2012?)
E per il rinnovo?
Basta il rinnovo della sola concessione o successivamente sono necessari altri adempimenti?
In generale la concessione può essere rinnovata senza problemi? Mi riferisco ai principi comunitari ed alla libera concorrenza…..
Nell’attesa di rinnovare una concessione, e’ possibile prorogarla?
3) in generale quali sono i passaggi, le procedure e gli enti da coinvolgere ?
Grazie per l'aiuto e l'infinita pazienza!
Lucia
A parere mio anche le concessioni (autorizzazioni costitutive) rientrano nella competenza SUAP. Il SUAP è uno strumento operativo che ha il compito di interfacciarsi con ilo privato. In sede di back-office continueranno ad esprimere la loro competenza tecnica tutti gli uffici del caso.
La legge regionale 38/2004 è stata modifica ancora rispetto alla LR 69/2012. Siamo tornati all’autorizzazione. Confronta il nuovo art. 41. Questo in virtù di una sentenza della C.Cost., promossa proprio dalla Toscana, che ha riconosciuto legittimo il regime autorizzatorio del d.lgs. n. 176/2011 (vedi sentenza n. 244/2012).
L’autorizzazione all’utilizzazione e commercio a parere mio non va rinnovata. Finché esiste il presupposto concessorio o fin quando viene rinnovato (secondo le modalità della legge toscana) l'autorizzazione rsta valida.
Per i rinnovi e applicazione della Bolkestein vedi qua:
A parere mio anche le concessioni (autorizzazioni costitutive) rientrano nella competenza SUAP. Il SUAP è uno strumento operativo che ha il compito di interfacciarsi con ilo privato. In sede di back-office continueranno ad esprimere la loro competenza tecnica tutti gli uffici del caso.
La legge regionale 38/2004 è stata modifica ancora rispetto alla LR 69/2012. Siamo tornati all’autorizzazione. Confronta il nuovo art. 41. Questo in virtù di una sentenza della C.Cost., promossa proprio dalla Toscana, che ha riconosciuto legittimo il regime autorizzatorio del d.lgs. n. 176/2011 (vedi sentenza n. 244/2012).
L’autorizzazione all’utilizzazione e commercio a parere mio non va rinnovata. Finché esiste il presupposto concessorio o fin quando viene rinnovato (secondo le modalità della legge toscana)
Per i rinnovi e applicazione della Bolkestein vedi qua:
http://www.direttivaservizi.eu/?p=928