Tracciabilità dei flussi finanziari
A3. Quando è obbligatorio richiedere il codice CIG?
La richiesta del codice CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del contraente e dall’importo del contratto, ad eccezione di alcune fattispecie contrattuali (vedi faq successive).
A5. Il codice CIG va richiesto anche gli appalti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità?
Si, anche per questi appalti va richiesto il codice CIG, tenuto conto della ratio della normativa di tracciare sia i pagamenti effettuati dal committente in relazione ai contratti di appalto sia quelli effettuati dagli appaltatori ai soggetti facenti parte della filiera. E’ dunque obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta; quindi, anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità, che rimane dovuto solo quando è uguale o supera i limiti annualmente fissati con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (per l’anno 2011, vedere deliberazione Avcp del 3 novembre 2010).
B7. E' stata stabilita una ulteriore soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad es. il CIG deve richiedersi anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?
No, non è stabilita alcuna soglia minima. Il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purchè si tratti di un contratto pubblico.
Si veda in merito la determinazione n. 8/2010, paragrafo 3, che esclude dall'obbligo del codice CIG l'acquisto per cassa di beni di facile consumo e le spese, non a fronte di contratti di appalto.
B21. Qual è il limite fissato per le spese quotidiane non soggette alla tracciabilità?
In sede di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 il limite per le spese quotidiane è stato elevato da 500 a 1.500 euro, ad opera della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (articolo 3, comma 3).
Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
La costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile. Quindi la dote iniziale dovrà comunque essere costituita in modo tracciabile.
C1. La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG/CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?
Sì, è necessario chiedere il codice CIG/CUP anche per i contratti (e i subcontratti da essi derivanti) stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 136 (7 settembre 2010), se tali contratti siano sprovvisti di codici CIG/CUP, qualora, ovviamente, gli stessi producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio.
Tale adempimento, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (entro il 17 giugno 2011).
Tratti da: http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita