Chiedo cortesemente se è possibile, ed in caso positivo quali sono gli adempimenti per l'avvio di un attività di commercio al dettaglio on-line di farmaci da banco.
Grazie
L'art. 5 c.2 del D.L 223/2006 stabilisce che la vendita di farmaci da banco (e altro) è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, [u]alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine[/u] [...]"
Quindi è palese che la vendita di farmaci da banco on-line non può essere effettuata in quanto non c'è la presenza del farmacista.
Non mi risultano modifiche alla norma.
Quanto sopra è condiviso anche dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Provvedimento n. 24116/2012), secondo cui “la vendita on line di farmaci deve ritenersi, a legislazione vigente, vietata in Italia, posto che la legge impone sempre la necessaria intermediazione fisica di un farmacista. In particolare, l’articolo 122 del T.U.L.S. permette la vendita al pubblico solo ai farmacisti, mentre l’articolo 5 del D.L. n. 223/06 prevede in ogni caso, anche con riferimento alla vendita dei farmaci cd. da banco nelle parafarmacie, la predisposizione “di un apposito reparto e l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine”.
Infine, anche il codice deontologico del farmacista vieta (articolo 34) la vendita di medicinali tramite internet.