Con deliberazione di Giunta Comunale, l'Amministrazione ha formalizzato nell'anno 2003 l'individuazione e la realizzazione di un manufatto in muratura da adibire alla vendita di quotidiani e periodici ( punto esclusivo ai sensi del D.lgs 170/2001), punto compreso nell’allora vigente piano comunale delle edicole.
Il fabbricato consiste in una struttura stabile situato su una piazza pubblica e per lo stesso è stata rilasciata regolare concessione edilizia ed agibilità. Nello stesso immobile, dall’anno 2006, viene svolta attività di vendita quotidiani periodici e altri prodotti del settore alimentare e non alimentare in seguito a trasferimento da altro locale in sede fissa sulla base dei criteri di compatibilità delle zone individuate nel piano e per offrire un servizio alla collettività in un quartiere ad elevato sviluppo abitativo.
Posto che sono stati a suo tempo perfezionati gli adempimenti di natura amministrativa relativa ai titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività,in occasione della presentazione delle pratiche relative all'ampliamento del fabbricato è emerso che, pur avendo l'impresa corrisposto regolarmente il canone per l'occupazione dell'area, non è stato formalizzato il rilascio della relativa concessione del suolo pubblico agli assegnatari, esistendo soltanto una bozza dell’atto.
Dovendo procedere a regolarizzare tale situazione sono emersi dei dubbi per quanto riguarda la durata del rapporto che non è stato esattamente indicato nell'atto di concessione (non formalizzato).
Nel caso in esame, considerato che l'utilizzo dell'area non riguarda la concessione del suolo pubblico di un posteggio simile a quello delle aree mercatali ma l'utilizzo di una costruzione stabile, è possibile fare riferimento ad un termine di utilizzo differente da quello decennale previsto dalla nostra legge regionale e oggi ridefinito dall'intesa in sede di Conferenza Unificata del 05.07.2012 e dal successivo Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa del 24 gennaio 2013?
In caso affermativo a quale normativa si può eventualmente fare riferimento?
Quanto sopra in considerazione del fatto che un termine di dieci anni o di poco superiore ( max 12 anni secondo il Documento unitario) non consentirebbe al’impresa un adeguato ammortamento degli investimenti ed una equa remunerazione dei capitali investiti.
In situazioni analoghe relative a fabbricati stabili realizzati su area pubblica destinati ad attività produttive l’Amministrazione ha individuato nei relativi atti deliberativi un termine di 20 anni; gli stessi atti, pur essendo supportati da adeguate motivazioni, non contengono riferimenti normativi in merito alla durata temporale delle concessioni.
La cosa non è semplice. L’intesa in sede di conferenza unificata si applica al commercio su aree pubbliche (mercati, fiere ecc.) e prende spunto dall’art. 70, comma 5 del d.lgs. n. 59/2010:
Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare...
Quindi, al di là della particolarità del commercio su area pubblica (o delle concessione demaniali marittime per le quali si succedono tutta una serie di proroghe), si applica l’art. 16 dello stesso d.lgs. n. 59/2010 e cioè la concessione è rilasciata per una durata limitata e non può essere rinnovata automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.
Detto questo, volendo regolarizzare la faccenda, l’amministrazione può usare discrezionalità ai sensi dell’art. 126 citato e fissare un termine di “x” anni valutando caso per caso quello che dicevi tu.
Resta inteso che occorre una procedura di bando ogni volta