Mi servirebbe sapere, se l’interpretazione che do all’articolo 2 della legge 8/2009 “Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda “ dove cita testualmente “………con esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale……………” si intendano solo spazi pubblici o possono rientrare nella fattispecie anche quelli privati privi di servitu di pubblico passaggio.
grazie
Il consumo sul posto può essere effettuato esclusivamente in spazi posti all'interno dei locali. Non avrei nulla in contrario rispetto al posizionamento di sole panchine poste all'esterno dell'esercizio sull'area privata.
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