Data: 2013-09-11 21:02:09

Danno erariale per le spese di viaggio indebitamente corrisposte

Danno erariale per le spese di viaggio indebitamente corrisposte
Nel corrispondere al consigliere il rimborso previsto dall'art. 84, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000, per le spese di viaggio per il raggiungimento della sede dell'ente ove è espletato il mandato, deve tenersi conto della residenza effettiva e quindi assume rilevanza, in conformità alla norma citata, la dimora abituale e non la residenza anagrafica. In altri termini, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora abituale rileva esclusivamente il luogo ove la persona dimora di fatto. Sussiste pertanto la responsabilità erariale dolosa dell'amministratore, nel caso in cui egli richieda ed ottenga dall'ente il rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede dell'ente d'appartenenza dal luogo di residenza anagrafica, qualora egli risieda effettivamente presso il territorio comunale in cui è ubicato l'ente.

Corte dei Conti, Liguria, Sez. giurisdiz., 6 maggio 2013, n. 71
http://qel.leggiditalia.it/#news=34CS1000096179,from=EL

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