Esenzione parziale dal contributo urbanistico per le case di cura private
In materia di pagamento del contributo urbanistico, il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha precisato che l’attività sanitaria, se svolta da soggetto non istituzionalmente dovuto, presenta i caratteri oggettivi dell’industrialità, con la conseguenza che relativamente alla concessione edilizia spetta la parziale esenzione dal contributo di costruzione. Tale sentenza, peraltro fa applicazione dell’orientamento giurisprudenziale a tenore del secondo cui alla concessione edilizia relativa ad un immobile destinato a casa di cura privata spetta la parziale esenzione dal contributo urbanistico, prevista dall’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi.Tanto dal momento che “l’attività imprenditoriale diretta alla prestazione di servizi sanitari è a pieno titolo un’attività industriale, giusta la definizione di attività industriale che si ricava dall’art. 2195 cod. civ.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 1992, n. 46 e 12 giugno 2007, n. 6328).
a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti nota a sentenza del Consiglio di Stato
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