ACCESSO: i casi di reiterazione dell'istanza per il Consiglio di Stato
Accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione: il Consiglio di Stato chiarisce i casi nei quali l’interessato può reiterare l’istanza di accesso già tacitamente disattesa o respinta dalla p.a.
Nella sentenza da ultimo depositata dal Consiglio di Stato viene evidenziato come in base ai princìpi di diritto sanciti dal Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6, il processo in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi ha struttura impugnatoria e il termine di trenta giorni (dalla conoscenza del provvedimento di diniego dell’accesso, ovvero dalla formazione del correlativo silenzio significativo, ivi legalmente previsto) dell’art. 25, comma 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, per l’esercizio dell’azione giudiziaria ha natura decadenziale, ne consegue l’inammissibilità di un ricorso interposto avverso una seconda (o ulteriore) determinazione amministrativa negativa, che si presenta come meramente reiterativa della prima, cioè di quella già a suo tempo assunta dalla p.a. e non tempestivamente impugnata. In questo ordine, l’interessato può risultare legittimato a reiterare l’istanza di accesso tacitamente disattesa o respinta dalla p.a. (con determinazione non tempestivamente impugnata), solo in presenza cumulativa o alternativa di:a) fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell’istanza originaria;b) una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell’interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l’accesso invocato.Ma in assenza di siffatti nuovi elementi (come è nella fattispecie), anche per esigenze di certezza dei rapporti e di efficienza della funzione amministrativa, l’amministrazione non si può considerare obbligata a riesaminare l’istanza (pur potendo procedervi). Ne consegue che l’ulteriore determinazione sfavorevole quanto all’accesso ha valore meramente confermativo della precedente, ed è inidonea alla riapertura del termine (decadenziale, non prescrizionale) per il ricorso, che non può, dunque, trovare accoglimento.
a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti nota a sentenza del Consiglio di Stato
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