alla c.a. dello Staff di Omniavis
l'Ufficio scrivente dovrà prossimamente istruire una pratica per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un impianto natatorio pubblico,
si richiede pertanto se sia ancora necessario acquisire agli atti il parere della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza.
Grazie anticipatamente per la collaborazione
Cordiali saluti
SUAP COMMERCIO
SI conferma la necessità di intervento della Commissione Comunale di Vigilanza....al riguardo non vi è stato alcun cambiamento procedurale.
alla c.a. dello Staff di Omniavis
l'Ufficio scrivente dovrà prossimamente istruire una pratica per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un impianto natatorio pubblico,
si richiede pertanto se sia ancora necessario acquisire agli atti il parere della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza.
Grazie anticipatamente per la collaborazione
Cordiali saluti
SUAP COMMERCIO
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Preso atto della sua risposta, appurato che all'interno della struttura non saranno predisposte tribune, gradinate o quant'altro per il stazionamento del pubblico ma verrà svolta esclusivamente attività sportiva (corsi di nuoto, ecc.), si richiede se anche in questo caso sia necessario (acquisiti gli altri pareri: sanitari-urbanistici, ecc.) il parere della Commissione Comunale di Vigilanza.
Grazie anticipatamente della collaborazione
cordiali saluti
SUAP COMMERCIO
Si conferma anche nel caso indicato nel quesito la necessità di intervento della Commissione di Vigilanza. Si allega nota del Ministero Interno
Con protocollo n. 559/C.12093.13500.C(32) del 1.06.99 il Ministero dell’Interno ha diramato una nota di precisazione:
Ugualmente si ritiene, confermando le considerazioni formulate con la circolare n. 559/C.19479.12010(9) del 28.11.94, che le piscine annesse a complessi ricettivi non debbano essere sottoposte al preventivo CPVLPS, ma solo alle disposizioni contenute nell’atto di intesa fra Stato e Regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 39 del 17.02.92.
Tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto il profilo dell’igiene, della sanità e della sicurezza.
Sono sottratte all’osservanza della normativa sopra specificata solo le piscine ad uso privato e cioè quelle facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari, la cui utilizzazione è limitata ai componenti il nucleo familiare e ad eventuali loro ospiti (art. 2, comma 5 del citato atto d’intesa).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le strutture indicate in oggetto vanno sottoposte esclusivamente alle normative urbanistica, igienico sanitaria, fiscale che vedono interessate altre amministrazioni.
Per completezza occorre rammentare che, nell’ipotesi in cui negli impianti sopra specificati si svolgono manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento, organizzati per fini di lucro, si renderà necessario per i gestori munirsi di licenza ex art. 68 t.u.l.p.s., previo parere della CPVLPS.
Infatti, secondo giurisprudenza costante, è configurabile il reato di cui all’art. 666 c.p., nei confronti del gestore che allestisca nella propria struttura spettacoli, agendo nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza di p.s. ...
Preso atto della sua risposta, appurato che all'interno della struttura non saranno predisposte tribune, gradinate o quant'altro per il stazionamento del pubblico ma verrà svolta esclusivamente attività sportiva (corsi di nuoto, ecc.), si richiede se anche in questo caso sia necessario (acquisiti gli altri pareri: sanitari-urbanistici, ecc.) il parere della Commissione Comunale di Vigilanza.
Grazie anticipatamente della collaborazione
cordiali saluti
SUAP COMMERCIO
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