una ditta di artigianale manifatturiera vorrebbe aprire uno spaccio interno per un periodo limitato di tempo (circa 20 gg).
può farlo? deve presentare la Scia per forme speciali di vendita ai sensi dell'art. 64 della LR 28/2005 e avere i requisiti indicati (non apertura al pubblico e non accesso dalla pubblica via) e rimanere nel 35% max 30 mq di superficie di vendita per questa l'attività?
se invece avessero voluto intendere vendita al pubblico di quello che producono possono farlo senza presentare niente?
grazie
anna
Nel linguaggio comune per SPACCIO INTERNO non si intende quanto previsto dalla normativa commerciale bensì una forma di vendita al PUBBLICO GENERICO dei prodotti di produzione.
In questo caso allora NON OCCORRE alcun adempimento per poterla fare essendo in deroga alla disciplina sul commercio se l'attività è artigianale.
Nell'altro caso occorrerà la SCIA per forma speciale.