ciao,
mi ha contattato un produttore agricolo che vorrebbe vendere il miele presso la propria abitazione.
devo chiedere: la scia prevista dalla Legge Regione 21/2009, la scia in materia di igiene degli alimenti in quanto se avesse gli alveari, come suppongo, dovrebbe avere anche un laboratorio di trasformazione e confezionamento del miele e poi anche la scia di vendita di prodotti agricoli in quanto l'abitazione non è la sede dell'attività?
Però mi chiedo anche se possa vendere presso l'abitazione?
ringrazio per la risposta :D ;D
La legge regionale 21/09 prevede la necessità di una SCIA per tutti coloro che possiedono alveari.
L’apicoltore è, di fatto, un imprenditore agricolo (vedi anche legge stale 313/2004). Il miele è un alimento appartenente alla produzione primaria. Il miele è un alimento di origine animale ma si applica comunque il reg. ce 852/04 e non il reg. ce 853/04.
Come dispone espressamente la legge regionale 21/09 (e lo può fare ai sensi del Reg. CE 852/2004) la SCIA ai sensi della stessa legge assorbe anche le valenze di notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004, quindi non deve essere presentata ulteriore notifica.
Come dispone espressamente il d.lgs. n. 228/01, l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. Detto questo, anche l’abitazione, se ci sono i requisiti igienico sanitari, può andare bene. Puoi far presentare la comunicazione per la vendita diretta ai sensi, ancora, del d.lgs. n. 228/2001