scusate la crassa ignoranza della sottoscritta.......... qual'è il limite tra la commissione comunale di vigilanza e quella provinciale? mi spiego meglio: quando devo coinvolgere la comunale e quando la provinciale?? grazie mille per l'aiuto!!
riferimento id:15379
scusate la crassa ignoranza della sottoscritta.......... qual'è il limite tra la commissione comunale di vigilanza e quella provinciale? mi spiego meglio: quando devo coinvolgere la comunale e quando la provinciale?? grazie mille per l'aiuto!!
[/quote]
Art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanita'.