Salve, può svolgersi in uno stesso appartamento l'attività di bed e breakfast in alcune stanze ed in altre contratti a lungo termine di locazione transitoria? Grazie per la gentile risposta Saluti
riferimento id:15374
Salve, può svolgersi in uno stesso appartamento l'attività di bed e breakfast in alcune stanze ed in altre contratti a lungo termine di locazione transitoria? Grazie per la gentile risposta Saluti
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NON è possibile. Il B&B deve riferirsi ad un intero appartamento. L'unica eccezione è la presenza del titolare residente nel B&B non professionale.
Lo stesso dicasi per i contratti di locazione transitoria.
Grazie per la gentile risposta. Una persona può soggiornare in un bed e breakfast per un periodo massimo di 30 giorni se non erro. Si può ospitare la stessa persona dopo qualche giorno,nel caso ne avesse bisogno? Grazie per la gentile risposta
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Grazie per la gentile risposta. Una persona può soggiornare in un bed e breakfast per un periodo massimo di 30 giorni se non erro. Si può ospitare la stessa persona dopo qualche giorno,nel caso ne avesse bisogno? Grazie per la gentile risposta
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NON ESISTE il limite di 30 giorni.
In un B&B si può stare anche 1 anno. Il problema è che se vi è un prolungato soggiorno potrebbe esserti contestata la realizzazione di una "locazione mascherata", ma in via generale non vi sono ostacoli a permanenze di lungo periodo.
La ringrazio e le chiedo se varia da regione a regione e da comune a comune perchè in Campania,mi hanno detto che c'è un limite di sosta nel bed e breakfast(mi è stato specificato il num di 30 giorni) A quale normativa dovrei far riferimento da cui si evince che si può sostare anche un anno in un bed e breakfast?
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La ringrazio e le chiedo se varia da regione a regione e da comune a comune perchè in Campania,mi hanno detto che c'è un limite di sosta nel bed e breakfast(mi è stato specificato il num di 30 giorni) A quale normativa dovrei far riferimento da cui si evince che si può sostare anche un anno in un bed e breakfast?
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In CAMPANIA esiste questo limite:
Campania - L.R. 10-5-2001 n. 5
Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast.
art. 1 comma 4.
Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.
QUINDI UN SOGGETTO DOPO 30 GIORNI DEVE INTERROMPERE .... ANCHE PER UN SOLO GIORNO, E POI RIPRENDERE PER EVENTUALMENTE ALTRI 30 GIORNI E COSI' VIA.
La ringrazio per la gentile risposta,mi ha confermato ciò che mi avevano riferito,chiedo conferma a Lei,in quanto espertissimo in materia. Mi interesserebbe sapere se, anche l'attività di affittacamere come per il bed e breakfast non permette contemporaneamente di stipulare contratti di tipo transitori. La ringrazio per la gentile risposta
riferimento id:15374Salve,se possibile vorrei sapere se la struttura del bed e breakfast,oltre a prevedere i requisiti come predisposti dalla legge regionale 2001 art,5 deve essere provvisto anche di uno spazio comune adibito per gli ospiti e di quanti mq dovrebbe essere.Non mi sembra sia specificato nella legge. Grazie per la gentile risposta,saluti
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La ringrazio per la gentile risposta,mi ha confermato ciò che mi avevano riferito,chiedo conferma a Lei,in quanto espertissimo in materia. Mi interesserebbe sapere se, anche l'attività di affittacamere come per il bed e breakfast non permette contemporaneamente di stipulare contratti di tipo transitori. La ringrazio per la gentile risposta
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L'affittacamere ed il B&B sono attività ricettive (una professionale, l'altra non professionale), svolte con continuità in un appartamento.
Non è possibile contemporaneamente dare l'appartamento ad un ospite del B&B e stipulare affitto temporaneo per alcune delle stanze dell'appartamento.
Niente vieta invece di usare le stanze per locazioni transitorie quando il B&B non è attivo (es. perchè stagionale o chiuso per altri motivi).
Grazie,certamente non mischierò le 2 situazioni. Le chiedo se,il bed e breakfast oltre alle stanze che rispettano i mq richieste,è necessario predisporre uno spazio comune per gli ospiti considerando che ogni stanza ha il bagno e l'angolo cottura(si può allestire l'angolo cottura?)Nel caso sia necessario una sala comune per i soggiornanti,di quanti mq dovrebbe misurare? Grazie per la gentile risposta
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Grazie,certamente non mischierò le 2 situazioni. Le chiedo se,il bed e breakfast oltre alle stanze che rispettano i mq richieste,è necessario predisporre uno spazio comune per gli ospiti considerando che ogni stanza ha il bagno e l'angolo cottura(si può allestire l'angolo cottura?)Nel caso sia necessario una sala comune per i soggiornanti,di quanti mq dovrebbe misurare? Grazie per la gentile risposta
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Il B&B deve avere i requisiti della civile abitazione. Questi sono definiti dal REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE e variano in funzione del numero di soggetti che vi sono presenti.
In assenza di una regolamentazione locale si fa riferimento alla norma che le riporto (che spesso è il riferimento anche dei regolamenti locali) e che prevede l'obbligo di un soggiorno di almeno 14 mq
Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione
(G.u. n. 190 del 18 luglio 1975)
Art. 1
L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
(comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)
Art. 2
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Art. 3
Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Art. 4
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art. 5
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Art. 6
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art. 7
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art. 8
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
Art. 9
Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.
Leggendo il Decreto Ministeriale non viene fatto riferimento alle barriere architettoniche.
Mi ritrovo con il possibile inizio attività di B&B in una abitazione posta su due livelli, collegati da una scala interna. Le stanze saranno localizzate al piano superiore. Mi ponevo la questione dell'accessibilità da parte di persone disabili. Il proprietario è tenuto ad ottemperare a questo aspetto prevedendo l'installazione di un'ascensore o di un montascale?
Grazie
Leggendo il Decreto Ministeriale non viene fatto riferimento alle barriere architettoniche.
Mi ritrovo con il possibile inizio attività di B&B in una abitazione posta su due livelli, collegati da una scala interna. Le stanze saranno localizzate al piano superiore. Mi ponevo la questione dell'accessibilità da parte di persone disabili. Il proprietario è tenuto ad ottemperare a questo aspetto prevedendo l'installazione di un'ascensore o di un montascale?
Grazie
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Sul tema ecco alcuni spunti:
http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/04/07/news/disabili-14621877/
La sentenza: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003849/Provvedimenti/201101437_11.XML
Il tema è molto più complesso e dipende anche dalla disciplina comunale