Data: 2013-09-06 11:25:34

requisiti panificazione

Buongiorno,
hanno presentato un subentro in attività di panificazione, dichiarando, come titolo abilitativo in possesso del responsabile della panificazione che "non rientra nelle casistiche sopra elencate (diplomi o corsi vari previsti dalla legge regionale) e di essere a conoscenza dell'obbligo di formazione di cui all'art. 3, comma 2, della LRT 18/2011 entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi.
Va bene? la posso accettare? non sono riuscita a capire se la regione ha definito o meno il contenuto di questi corsi (come previsto dall'art 3 comma 6 della stessa legge 18).
Grazie mille

riferimento id:15335

Data: 2013-09-06 13:53:46

Re:requisiti panificazione

La panificazione è una delle poche materie in cui la Regione ha avuto ragione davanti alla Corte Costituzionale.
In sintesi, la legge regionale n. 18/2011 ha introdotto dei requisiti professionali che non trovano fondamento nell’ordinamento nazionale. La legge è stata impugnata dallo Stato reputandola invadente nella sua (dello Stato) competenza a determinare i principi fondamentali della materia delle “professioni”.
La corte ha fatto notare (sentenza n. 108/2012) che la Toscana non ha introdotto dei requisiti professionali abilitanti ma solo una formazione obbligatoria la cui carenza, tutt’al più, porta ad una sanzione. Dice la Corte: [i]legge regionale ha inteso “valorizzare l’attività di panificazione con la previsione, per i responsabili dell’attività produttiva, della partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di aggiornamento professionale”. A tal fine, l’art. 3, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2011 prevede che il responsabile dell’attività produttiva sia soggetto a formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla segnalazione certificata di inizio attività, [/i]([b]ndr 12 mesi in sede di prima applicazione[/b]) [i]e che il datore di lavoro ne garantisca tale formazione nel medesimo termine, salvo che ricorrano le condizioni esimenti indicate al successivo comma 3.[/i]
[i][b]Ferma infatti la facoltà di esercitare l’attività in ragione della sola segnalazione[/b] prevista dall’art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e dunque in conformità alla norma interposta nel presente giudizio, il responsabile dell’attività produttiva è tenuto ad assoggettarsi a formazione professionale entro un termine (art. 3, commi 2 e 3, della legge impugnata), compiuto il quale il legislatore regionale, [b]in mancanza della formazione, non ha interdetto l’ulteriore esercizio della professione, ma ha solo comminato la sanzione amministrativa[/b] pecuniaria di cui all’art. 5, comma 3, impugnato, in tal modo osservando pienamente i limiti propri della competenza residuale.
[/i]
Non mi risulta la Regione abbia pubblicato delibere aventi ad oggetto il contenuto dei corsi. Puoi sentire anche CNA. Mi sa che la cosa era rimasta in sospeso per via della Sentenza ed ora stenti a ripartire.
[b]In ogni caso la SCIA è abilitante.[/b]

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