Buonasera,
Le scrivo per chiedere informazioni relative alla possibilità di aprire un locale di vendita di prodotti alimentari al commercio al dettaglio. Noi siamo un'azienda che produce prodotti di gastronomia, vendiamo attualmente all'ingrosso, abbiamo bollo CE; intendiamo destinare un locale (attualmente con destinazione d'uso direnzionale) avente una superficie complessiva inferiore a 30 mq a vendita al dettaglio di prodotti alimentari lavorati appunto nel nostro stabilimento.
Possiamo avviare l'attività di vendita nel locale suddetto senza richiedere la variazione di destinazione d'uso? e se sì può indicarmi il riferimento normativo.
Infine un'ultima domanda: nel locale di vendita al dettaglio possiamo vendere esclusivamente prodotti alimentari da noi preparati nello stabilimento con bollo CE oppure possiamo vendere in aggiunta ai primi anche altre prodotti alimentari?
La ringrazio, Saluti
Daniela
Buonasera,
Le scrivo per chiedere informazioni relative alla possibilità di aprire un locale di vendita di prodotti alimentari al commercio al dettaglio. Noi siamo un'azienda che produce prodotti di gastronomia, vendiamo attualmente all'ingrosso, abbiamo bollo CE; intendiamo destinare un locale (attualmente con destinazione d'uso direnzionale) avente una superficie complessiva inferiore a 30 mq a vendita al dettaglio di prodotti alimentari lavorati appunto nel nostro stabilimento.
Possiamo avviare l'attività di vendita nel locale suddetto senza richiedere la variazione di destinazione d'uso? e se sì può indicarmi il riferimento normativo.
Infine un'ultima domanda: nel locale di vendita al dettaglio possiamo vendere esclusivamente prodotti alimentari da noi preparati nello stabilimento con bollo CE oppure possiamo vendere in aggiunta ai primi anche altre prodotti alimentari?
La ringrazio, Saluti
Daniela
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La LR 1/2005 (vedi articolo citato) consente l'uso diverso senza cambio di destinazione se si utilizza meno di 30 mq.
Quindi la soluzione prospettata è fattibile.
Occorre presentare scia di vicinato + notifica sanitaria 852/2004.
Sarà possibile vendere sia propri prodotti che prodotti acquistati da terzi.
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
Norme per il governo del territorio.
Art. 59
- Mutamenti della destinazione d'uso
1. Ai sensi dell' articolo 58 , comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale;
f) di servizio;
g) commerciale all'ingrosso e depositi;
h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.
3. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all' articolo 58 , ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Buonasera,
la ringrazio per la risposta tempestiva.
solo un'ultima domanda: per l'apertura dell'attività di vendita al dettaglio di soli prodotti aziendali prodotti nello stabilimento, mi conferma che non dobbiamo presentare la scia amministrativa e la notifica sanitaria. Solo nel caso in cui scegliamo di vendere prodotti acquistati da terzi scatta l'obbligo di presentare la scia amministrativa più notifica sanitaria.
La ringrazio, molto per la chiarezza.
Saluti
Daniela
Buonasera,
la ringrazio per la risposta tempestiva.
solo un'ultima domanda: per l'apertura dell'attività di vendita al dettaglio di soli prodotti aziendali prodotti nello stabilimento, mi conferma che non dobbiamo presentare la scia amministrativa e la notifica sanitaria. Solo nel caso in cui scegliamo di vendere prodotti acquistati da terzi scatta l'obbligo di presentare la scia amministrativa più notifica sanitaria.
La ringrazio, molto per la chiarezza.
Saluti
Daniela
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La vendita NEI LOCALI DI PRODUZIONE o in locali ATTIGUI dei prodotti di produzione, svolta in locali inferiori ai 300 mq di superficie di vendita NON SOGGIACE agli obblighi di SCIA AMMINISTRATIVA (mentre resta ferma la notifica sanitaria).
Per la vendita con altre modalità o di prodotti di terzi si presenza anche la scia amministrativa.
NEL DUBBIO consiglio comunque di presentare la scia amministrativa!
Buongiorno,
in merito al caso in oggetto, sono a farle un'ulteriore domanda: per la vendita dei SOLI prodotti aziendali in un locale di superficie inferiore a 30 mq, al comune mi hanno detto che devo pagare degli oneri (circa 700 euro) mentre io avevo capito, forse erroneamente, nella precedente risposta che la vendita dei SOLI prodotti aziendali non richiedeva alcuna spesa se non la comunicazione mezzo notifica sanitaria. Se può mi aiuta a chiarire quest'aspetto? Grazie
Daniela
Buongiorno,
in merito al caso in oggetto, sono a farle un'ulteriore domanda: per la vendita dei SOLI prodotti aziendali in un locale di superficie inferiore a 30 mq, al comune mi hanno detto che devo pagare degli oneri (circa 700 euro) mentre io avevo capito, forse erroneamente, nella precedente risposta che la vendita dei SOLI prodotti aziendali non richiedeva alcuna spesa se non la comunicazione mezzo notifica sanitaria. Se può mi aiuta a chiarire quest'aspetto? Grazie
Daniela
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L'utilizzo di una superficie inferiore a 30 mq non comporta il cambio di destinazione d'uso e quindi, a mio avviso, nessun onere di urbanizzazione è dovuto (nè alcuna pratica amministrativa tranne quella sanitaria).
Approfondisci con il Comune questo aspetto!